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Document 32011R1233

Applicazione degli orientamenti dell’OCSE nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Applicazione degli orientamenti dell’OCSE nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1233/2011 relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Garantire che l’UE applichi l’accordo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che stabilisce le norme in base alle quali le agenzie nazionali di credito all’esportazione possono offrire un sostegno finanziario ai loro esportatori.

I termini sono definiti nell’accordo non vincolante sui crediti all’esportazione a supporto ufficiale, noto come «l’Accordo», la cui ultima edizione è stata pubblicata nel gennaio 2019. Essi sono intesi a garantire parità di condizioni per i crediti all’esportazione sostenuti ufficialmente sui mercati internazionali.

Il regolamento sostituisce le decisioni 2001/76/CE (crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno) e 2001/77/CE (accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico).

PUNTI CHIAVE

L’accordo OCSE:

  • punta a incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati, non delle condizioni e dei termini finanziari più favorevoli che potrebbero ottenere dai loro governi;
  • si applica a tutto il sostegno pubblico da parte o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, compresi i leasing finanziari, con un periodo di rimborso pari a 2 o più anni;
  • identifica i seguenti diversi tipi di sostegno pubblico e stabilisce limiti chiari sul loro utilizzo
    • garanzie o assicurazione dei crediti all’esportazione
    • sostegno finanziario, crediti diretti o interventi sul tasso di interesse
    • aiuti legati* aiuti slegati collegati al commercio;
  • contiene condizioni specifiche per
    • navi
    • centrali elettriche nucleari
    • aeromobili civili
    • energie rinnovabili, mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e progetti idrici
    • infrastrutture ferroviarie
    • progetti di impianti a carbone per la produzione di elettricità;
  • non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

La Commissione europea:

  • ha ricevuto il potere, a decorrere dal 9 dicembre 2011, di adottare atti delegati, in determinate condizioni, per incorporare direttamente nella legislazione dell’UE eventuali modifiche all’accordo dell’OCSE;
  • produce una relazione annuale per il Parlamento europeo sulle informazioni che riceve nelle relazioni annuali di attività (cfr. più sotto);
  • ha trasmesso al Parlamento europeo, a partire dal 2011, una relazione annuale sui negoziati internazionali avviati per definire norme valide a livello mondiale nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

A fini di trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale d’attività indicando in dettaglio:

  • attività e passività;
  • indennizzi pagati e recuperi;
  • nuovi impegni;
  • esposizioni;
  • premi applicati;
  • rischi ambientali e in che modo sono presi in considerazione.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 9 dicembre 2011.

CONTESTO

L’accordo OCSE è entrato in vigore il 1 aprile 1978 con durata indeterminata. È un accordo volontario, più che legalmente vincolante, tra i partecipanti. Non costituisce un atto ufficiale dell’OCSE, anche se beneficia del supporto amministrativo dell’Organizzazione.

Oltre all’UE, I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti.

Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.

TERMINI CHIAVE

Aiuti legati: denaro concesso o prestato a un paese con condizioni su come viene speso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1233/2011 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 21.02.2019

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