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Documento 32011D0235

    Misure restrittive dell’Unione europea nei confronti dell’Iran

    Misure restrittive dell’Unione europea nei confronti dell’Iran

     

    SINTESI DI:

    Decisione 2010/413/PESC: misure restrittive nei confronti dell’Iran

    Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

    Decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

    Regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

    QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DEI REGOLAMENTI?

    • La decisione 2010/413/PESC e il regolamento (UE) n. 267/2012 stabiliscono una serie di sanzioni e altre misure in risposta alle crescenti preoccupazioni del Consiglio europeo riguardo al programma nucleare dell’Iran e alla luce della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1929 (2010).
    • Tali misure sono incentrate sul settore commerciale, sul settore finanziario, sul settore dei trasporti iraniano, sui settori chiave dell’industria del gas naturale e del petrolio e sul Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.
    • La decisione 2011/235/PESC e il regolamento (UE) n. 359/2011 definiscono misure restrittive nei confronti di persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

    PUNTI CHIAVE

    L’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea forniscono il quadro generale relativo alle sanzioni dell’Unione europea (Unione) nei confronti dell’Iran.

    Decisione 2010/413/PESC e regolamento (UE) n. 267/2012

    La decisione e il regolamento recepiscono le sanzioni delle Nazioni Unite in applicazione della risoluzione UNSCR che richiede all’Iran di interrompere l’arricchimento dell’uranio per finalità di proliferazione nucleare. Esse impongono inoltre una serie di sanzioni economiche e finanziarie dell’Unione nei confronti dell’Iran, che comprendono quanto segue.

    Scambi commerciali di merci diverse:

    • divieto di esportare armi verso l’Iran;
    • divieto di esportazione di merci a duplice utilizzo e prodotti che potrebbero essere utilizzati nelle attività connesse con l’arricchimento nucleare;
    • divieto di importare petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici;
    • divieto di vendita o fornitura di attrezzature chiave utilizzate nel settore dell’energia;
    • divieto di vendita o fornitura di oro, metalli preziosi e diamanti;
    • divieto su talune attrezzature navali;
    • divieto su taluni software.

    Settore finanziario:

    • congelamento dei beni della Banca centrale dell’Iran e delle principali banche commerciali iraniane;
    • definizione dei meccanismi di notifica e autorizzazione per i trasferimenti di fondi al di sopra di determinati importi agli istituti finanziari iraniani.

    Settore dei trasporti:

    • impedire l’accesso agli aeroporti dell’Unione dei voli cargo iraniani;
    • vietare la prestazione di servizi tecnici e di manutenzione ad aeromobili cargo iraniani o alle navi che trasportano materiali o prodotti vietati;
    • restrizioni sui viaggi e congelamento dei beni imposti nei confronti di ulteriori persone ed entità inserite negli elenchi.

    Il 20 luglio 2015, la risoluzione UNSCR 2231 (2015) è stata adottata e accettata dall’Iran e da «E3/EU+3*». La risoluzione:

    • approva il piano d’azione globale congiunto;
    • consente determinate deroghe alle misure restrittive esistenti; e
    • definisce il programma e gli impegni che tutte le parti si assumono per giungere al termine delle misure restrittive nei confronti dell’Iran.

    Il 16 gennaio 2016 (data dell’attuazione), le Nazioni Unite hanno revocato alcune delle misure restrittive relative al nucleare, come stabilito dall’UNSCR 2231 (2015), e il Consiglio ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell’Unione relative al nucleare nei confronti dell’Iran. Tuttavia, alcune misure restrittive rimangono in vigore.

    Decisione 2011/235/PESC e regolamento (UE) n. 359/2011

    La decisione 2011/235/PESC prevede il divieto di viaggio, il congelamento dei fondi* e il congelamento delle risorse economiche* per le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e per le persone ad esse associate. Il regolamento (UE) n. 359/2011 rende effettiva la decisione 2011/235/PESC su quanto segue.

    Misure per la lotta alla repressione interna

    • È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare i materiali seguenti, originari o meno dell’Unione, a persone o organismi in Iran o per l’utilizzo in Iran:
      • attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, come elencate nell’allegato III;
      • attrezzature, tecnologie o software, identificati nell’allegato IV, senza la previa autorizzazione dello Stato membro pertinente.
    • È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti a qualsiasi persona o ente, in Iran o per l’uso in Iran se tali servizi sono relativi ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, come elencate nell’allegato III;
    • È vietato fornire servizi di intercettazione o monitoraggio di internet o delle telecomunicazioni al governo, a organismi pubblici, società e agenzie iraniani o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.

    Sanzioni finanziarie

    • Il regolamento (UE) n. 359/2011 definisce:
      • il congelamento dei fondi e delle risorse economichese appartengono o sono di proprietà o detenuti da persone fisiche o giuridiche di cui all’allegato I;
      • il divieto di accesso a fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I;
      • il divieto di svolgere attività intenzionali aventi l’obiettivo di eludere le misure di cui sopra.
    • L’allegato I è un elenco delle persone che, in conformità con la decisione 2011/235/PESC, sono state identificate dal Consiglio come persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e persone ad esse associate.
    • I paesi dell’Unione possono autorizzare eccezionalmente il rilascio di fondi o risorse economiche congelati, comprese le spese di base come generi alimentari, medicinali e utenze di servizi pubblici e onorari congrui.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E I REGOLAMENTI?

    • La decisione 2010/413/PESC si applica dal 26 luglio 2010 e il regolamento (UE) n. 267/2012 si applica dal 24 marzo 2012.
    • La decisione 2011/235/PESC si applica dal 12 aprile 2011 e il regolamento (UE) n. 359/2011 si applica dal 14 aprile 2011.

    CONTESTO

    Si veda anche:

    TERMINI CHIAVE

    E3/EU+3: Francia, Germania, Regno Unito e EU+, Cina, Russia e Stati Uniti.
    Congelamento di fondi: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
    Congelamento di risorse economiche: il divieto di utilizzo di risorse economiche (attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi) al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi la vendita, l’affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

    Le modifiche successive alla decisione 2010/413/PESC sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune, sezione 1: Disposizioni comuni, articolo 29 (ex articolo 15 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

    Ultimo aggiornamento: 23.01.2023

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