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Document 32010R1177

Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

SINTESI

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce i diritti di tutti i passeggeri, compresi quelli con disabilità e a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell’UE.

PUNTI CHIAVE

Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.

Essi includono:

  • rimborso o trasporto alternativo in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
  • assistenza adeguata ad esempio pasti, bevande e, se necessario, sistemazione per un massimo di tre notti in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
  • compensazione di importi compresi tra il 25 % e il 50 % del prezzo del biglietto in situazioni di ritardo all’arrivo o cancellazione del viaggio;
  • trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone con disabilità e a mobilità ridotta sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
  • informazioni adeguate sulle modalità di viaggio per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;
  • introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;
  • istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di far rispettare i diritti sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l’applicazione di sanzioni.

Dal si applica il regolamento n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di perdite o danni a seguito di un incidente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal .

CONTESTO

Sito web della Commissione europea sui diritti dei passeggeri - trasporto marittimo

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

ATTO

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

ultimo aggiornamento

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