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Document 32010R1177
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne
I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.
Stabilisce i diritti di tutti i passeggeri, compresi quelli con disabilità e a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell’UE.
Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.
Essi includono:
Dal si applica il regolamento n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di perdite o danni a seguito di un incidente.
A decorrere dal .
Sito web della Commissione europea sui diritti dei passeggeri - trasporto marittimo
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
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