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Document 32007D0820

    Accordi di riammissione tra la Comunità europea e alcuni Paesi terzi

    Accordi di riammissione tra la Comunità europea e alcuni Paesi terzi

     

    SINTESI DI:

    Legislazione UE seguente sulla riammissione:

    QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?

    • La riammissione dei cittadini di un paese è un obbligo ai sensi del diritto consuetudinario internazionale. Per riportare le persone che risiedono illegalmente sul loro territorio ai loro paesi di origine, in particolare quando queste persone non dispongono di documenti di identificazione validi, gli Stati membri contano sulla cooperazione dei Paesi terzi per identificarle, dotarle di documenti e riammetterle.
    • Gli accordi di riammissione dell’UE forniscono un quadro strutturato di cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi terzi e stabiliscono procedure rapide ed efficaci per l’identificazione, la dotazione di documenti e il rimpatrio di persone provenienti da una delle parti dell’accordo che risiedono senza autorizzazione nel territorio dell’altra parte.
    • Con la decisione, il Consiglio ha concluso l’accordo per conto dell’UE.

    PUNTI CHIAVE

    Reciprocità

    • Tali accordi si basano sulla reciprocità. Le medesime disposizioni si applicano ai cittadini europei e, in determinate condizioni, ai cittadini di Paesi terzi, vale a dire le persone che possiedono una nazionalità diversa da quella di una delle parti firmatarie o gli apolidi presenti illegalmente nel Paese terzo interessato.
    • Come previsto dal protocollo 21 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l’Irlanda possono scegliere di sottoscrivere o meno tali accordi caso per caso. Tuttavia, ai sensi del protocollo 22 del TFUE, la Danimarca ha rinunciato a partecipare alla cooperazione relativa a giustizia e affari interni (di cui fanno parte tali accordi di riammissione), con l’eccezione delle misure relative all’acquis di Schengen.

    Cittadini propri

    Tutti gli accordi di riammissione dell’UE riguardano procedure dettagliate per l’identificazione, la dotazione di nuovi documenti e la riammissione dei cittadini presenti illegalmente sul territorio delle altre parti. Molti degli accordi si applicano anche, con condizioni diverse, a:

    • figli minorenni non sposati di tali persone indipendentemente dal luogo di nascita o dalla nazionalità;
    • coniugi di tali persone, aventi un’altra nazionalità;
    • persone che risiedono nell’UE che non detengono più la nazionalità dell’altra parte interessata.

    Cittadini di Paesi terzi e apolidi

    Gli accordi di riammissione dell’UE riguardano inoltre impegni e procedure per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi che sono entrati illegalmente nel territorio di una parte transitando nel territorio dell’altra parte. Ad esempio, una parte dovrebbe riammettere una persona che non è un suo cittadino se quella persona:

    • è entrata illegalmente e direttamente nel territorio di una parte dal territorio dell’altra parte;
    • è in possesso, al momento della domanda di riammissione, di un visto o permesso di soggiorno valido per il paese interessato.

    Tale obbligo non si applica se il soggetto interessato:

    • si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della parte interessata;
    • ha ottenuto un visto o un permesso di soggiorno da una parte a meno che:
      • abbia ottenuto un visto o un permesso di soggiorno dall’altra parte con periodo di validità maggiore; o
      • il visto o il permesso siano stati ottenuti utilizzando documenti falsi o falsificati; o
      • vengano disattese le condizioni previste dal visto;
    • abbia il diritto di entrare senza visto nel territorio della parte interessata.

    Procedure

    • La parte che desidera rimpatriare una persona che non è in possesso di documenti di identità in corso di validità presenta all’altra parte interessata una domanda di riammissione contenente le informazioni (inclusi nome, data di nascita, prova della cittadinanza) elencate nell’accordo specifico.
    • Le domande di cittadini di Paesi terzi e apolidi vengono presentate all’autorità competente del paese interessato entro un determinato periodo di tempo dopo che la parte è venuta a conoscenza della situazione illegale della persona interessata.
    • La risposta alla domanda di riammissione deve essere ricevuta entro un periodo specificato, in genere entro un mese. Secondo la procedura accelerata, le risposte sono generalmente richieste entro una settimana. Il rifiuto della domanda di riammissione deve essere motivato.
    • Una volta che la parte ha accettato la riammissione, le autorità della parte interessata devono rilasciare un documento di viaggio, indipendentemente dalla volontà della persona.
    • Alcuni degli accordi riguardano anche le disposizioni da adottare in vista dell’operazione di rimpatrio o relative all’agevolazione del transito per i rimpatriati verso altri Paesi terzi (ad esempio il punto di ingresso, eventuali accompagnatori e altre informazioni pertinenti al trasferimento).
    • Gli accordi elencano inoltre i diversi mezzi di prova della nazionalità di una persona e del suo ingresso irregolare nel territorio delle parti interessate.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ACCORDI E LE DECISIONI?

    Atto

    Data di applicazione

    Data di entrata in vigore

    Accordo con la Turchia

     

    1.10.2014

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    14.4.2014

     

    Accordo con l’Azerbaigian

     

    1.9.2014

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    14.4.2014

     

    Accordo con l’Armenia

     

    1.1.2014

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    22.10.2013

     

    Accordo con Capo Verde

     

    1.12.2014

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    7.10.2013

     

    Accordo con la Georgia

     

    1.3.2011

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    18.1.2011

     

    Accordo con il Pakistan

     

    1.12.2010

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    7.10.2010

     

    Accordo con l’Ucraina

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    29.11.2007

     

    Accordo con la Moldova

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    22.11.2007

     

    Accordo con la Macedonia del Nord

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    8.11.2007

     

    Accordo con il Montenegro

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    8.11.2007

     

    Accordo con la Serbia

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    8.11.2007

     

    Accordo con la Bosnia-Erzegovina

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    8.11.2007

     

    Accordo con la Russia

     

    1.6.2007

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    19.4.2007

     

    Accordo con l’Albania

     

    1.1.2008

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    7.11.2005

     

    Accordi con lo Sri Lanka

     

    1.1.2005

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    3.3.2005

     

    Accordo con Macao

     

    1.6.2004

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    21.4.2004

     

    Accordo con Hong Kong

     

    1.3.2004

    Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

    17.12.2003

     

    CONTESTO

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Albania

    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — Dichiarazioni (GU L 124 del 17.5.2005, pagg. 22-40).

    Decisione 2005/809/CE del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 14).

    Armenia

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 13).

    Decisione 2013/629/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 12).

    Azerbaigian

    Accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica dell’Azerbaigian relativo alla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 17).

    Decisione 2014/239/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 15).

    Bosnia-Erzegovina

    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina — Dichiarazioni comuni (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 66).

    Decisione 2007/820/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 65).

    Capo Verde

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 15).

    Decisione 2013/522/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 13).

    Georgia

    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (GU L 52 del 25.2.2011, pag. 47).

    Decisione 2011/118/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 52 del 25.2.2011, pag. 45).

    Hong Kong

    Accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 25).

    Decisione del Consiglio 2004/80/CE del 17 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 23).

    Macao

    Accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 99).

    Decisione del Consiglio 2004/424/CE del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 97).

    Moldova

    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — Dichiarazioni (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 149).

    Decisione 2007/826/CE del Consiglio, del giovedì 22 novembre 2007, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 148).

    Montenegro

    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro — Dichiarazioni comuni (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 26).

    Decisione 2007/818/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2007, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Montenegro relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 25).

    Macedonia del Nord

    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Dichiarazioni comuni (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 7).

    Decisione 2007/817/CE del Consiglio dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 1).

    Pakistan

    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 52).

    Decisione 2010/649/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2010, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 50).

    Russia

    Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea — Dichiarazioni comuni (GU L 129 del 17.5.2007, pag. 40).

    Decisione 2007/341/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa (GU L 129 del 17.5.2007, pag. 38).

    Serbia

    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46).

    Decisione 2007/819/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2007, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 45).

    Sri Lanka

    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — Dichiarazioni (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 43).

    Decisione 2005/372/CE del Consiglio, del 3 marzo 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 41).

    Turchia

    Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134, del 7.5.2014, pag. 3).

    Decisione 2014/252/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 1).

    Ucraina

    Accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina — Allegati — Dichiarazione — Dichiarazioni comuni (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 48).

    Decisione 2007/839/CE del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 46).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 295).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 298).

    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 267 del 6.9.2014, pag. 1).

    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 1).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian (GU L 215 del 21.7.2014, pag. 1).

    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 1).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il Pakistan riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 1).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 1).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 51).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 51).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 51).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 51).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina riguardante la riammissione delle persone (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 52).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 52).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 52).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 37).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 138 del 1.6.2005, pag. 17).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 258 del 5.8.2004, pag. 17).

    Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 38).

    Ultimo aggiornamento: 12.07.2019

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