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Document 32007D0799

    Il protocollo sui trasporti della convenzione alpina

    Il protocollo sui trasporti della convenzione alpina

     

    SINTESI DI:

    Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti - Protocollo sui trasporti

    Decisione 2007/799/CE del Consiglio relativa alla firma del protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti

    Decisione 2013/332/UE del Consiglio sulla conclusione del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell’ambito dei trasporti

    QUAL È LO SCOPO DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?

    La convenzione sulla tutela delle Alpi (si veda la sintesi) è un accordo-quadro per la tutela e lo sviluppo sostenibile della regione alpina, finalizzato a preservare e a proteggere le Alpi (sotto il profilo ambientale, economico e sociale) attraverso l’applicazione dei principi di prevenzione, cooperazione tra i membri della convenzione e del principio «chi inquina paga».

    Tra i vari protocolli vi è il Protocollo sui trasporti, qui sintetizzato.

    La firma del protocollo da parte dell’UE ha l’obiettivo di inviare un segnale politico a tutte le parti, invitandole a firmare e a ratificare questo strumento.

    Con le decisioni del Consiglio 2007/799/CE e 2013/332/UE, l’Unione europea (UE ha firmato e concluso il Protocollo sui trasporti.)

    PUNTI CHIAVE

    Scopi

    Il protocollo è destinato a:

    • ridurre gli inconvenienti e i pericoli che caratterizzano il trasporto intra-alpino;
    • contribuire allo sviluppo degli habitat e degli spazi economici attraverso una politica dei trasporti armonizzata tra i diversi paesi e integrata a livello dei vari modi di trasporto (su strada, ferrovia ecc.);
    • contribuire a ridurre i pericoli per la biodiversità della zona alpina e per il patrimonio naturale e culturale che la caratterizza;
    • garantire la mobilità a costi economici accettabili grazie ad una maggiore efficacia e sostenibilità dei sistemi di trasporto.

    Nella gestione del territorio alpino le parti contraenti del protocollo s’impegnano pertanto a tener conto dei rischi e degli inconvenienti legati alla mobilità, come l’inquinamento (acustico o chimico) e la sicurezza delle persone e dei beni. Parallelamente, i firmatari sono tenuti a:

    • incrementare la redditività del settore dei trasporti;
    • ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti;
    • tener conto della problematica dei trasporti quando valutano e danno attuazione ad altre politiche;
    • far partecipare le collettività del territorio al processo decisionale.

    Misure e strategie specifiche

    Il Protocollo sui trasporti definisce anche varie misure e strategie specifiche, volte a incentivare una gestione razionale e sicura dei trasporti alla luce dei seguenti principi:

    • coordinamento efficace tra i vari modi e mezzi di trasporto;
    • ricorso all’intermodalità;
    • trasferimento del traffico verso modalità di trasporto più compatibili con l’ambiente;
    • protezione delle vie di comunicazione contro i rischi naturali;
    • tutela delle persone e dell’ambiente;
    • riduzione progressiva delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore;
    • realizzazione e sviluppo di trasporti pubblici efficaci e adatti all’ambiente alpino;
    • realizzazione di studi d’impatto per i progetti previsti e consultazione degli interessati.

    Il protocollo definisce inoltre principi specifici per i vari modi di trasporto:

    • rafforzamento del trasporto ferroviario puntando a migliorare le infrastrutture, ottimizzarne l’utilizzo e incentivare il ricorso all’intermodalità per il trasporto merci;
    • utilizzo sostenuto delle capacità di navigazione fluviale e marittima;
    • per il trasporto su strada, i firmatari si impegnano a evitare di costruire strade ad alta percorrenza. È tuttavia prevista la possibilità di realizzare progetti che abbiano un impatto ambientale minimo.
    • massima riduzione possibile degli inconvenienti causati dal trasporto aereo. Occorre limitare anche le attività svolte a fini ricreativi con velivoli senza motore.

    Gli elementi contenuti nel protocollo vengono tenuti in considerazione nelle decisioni relative ai progetti di infrastrutture nella regione alpina.

    Ad esempio, l’articolo 11, paragrafo 1 del Protocollo sui trasporti, dice che «Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.» — e questo spiega in qualche misura il motivo per cui l’UE stia attualmente finanziando i tunnel ferroviari attraverso le Alpi.

    Il principio «chi inquina paga»

    Le parti contraenti sono anche invitate ad applicare il principio «chi inquina paga» e a determinare un sistema di calcolo che consenta di tener conto dei costi ambientali nella valutazione del costo complessivo delle infrastrutture.

    I firmatari devono riferire periodicamente al comitato permanente sui provvedimenti adottati a titolo del protocollo. Il comitato, a sua volta, stila una relazione sulla loro conformità ad esso.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    Il protocollo è entrato in vigore il 25 settembre 2013.

    CONTESTO

    Il 14 maggio 1991 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati per la stesura della convenzione alpina e dei relativi protocolli.

    Il protocollo sui trasporti è stato aperto alla firma delle parti contraenti in occasione della riunione a livello ministeriale della convenzione alpina tenutasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000.

    Il Consiglio ha firmato il protocollo sui trasporti della convenzione il 12 dicembre 2006. La decisione è stata corredata di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione riguardante l’interpretazione del protocollo.

    Oltre all’UE, alla convenzione alpina hanno aderito anche la Germania, la Francia, l’Italia, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, l’Austria, la Svizzera e la Slovenia.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti - Protocollo sui trasporti (GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 15).

    Decisione 2007/799/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità, del protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) (GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 13).

    Decisione 2013/332/UE del Consiglio, del 10 giugno 2013, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti (Protocollo sui trasporti) (GU L 177 del 28.6.2013, pag. 13).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) (GU L 206 del 2.8.2013, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 15.05.2020

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