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Document 32007D0799
Il protocollo sui trasporti della convenzione alpina
La convenzione sulla tutela delle Alpi (si veda la sintesi) è un accordo-quadro per la tutela e lo sviluppo sostenibile della regione alpina, finalizzato a preservare e a proteggere le Alpi (sotto il profilo ambientale, economico e sociale) attraverso l’applicazione dei principi di prevenzione, cooperazione tra i membri della convenzione e del principio «chi inquina paga».
Tra i vari protocolli vi è il Protocollo sui trasporti, qui sintetizzato.
La firma del protocollo da parte dell’UE ha l’obiettivo di inviare un segnale politico a tutte le parti, invitandole a firmare e a ratificare questo strumento.
Con le decisioni del Consiglio 2007/799/CE e 2013/332/UE, l’Unione europea (UE ha firmato e concluso il Protocollo sui trasporti.)
Scopi
Il protocollo è destinato a:
Nella gestione del territorio alpino le parti contraenti del protocollo s’impegnano pertanto a tener conto dei rischi e degli inconvenienti legati alla mobilità, come l’inquinamento (acustico o chimico) e la sicurezza delle persone e dei beni. Parallelamente, i firmatari sono tenuti a:
Misure e strategie specifiche
Il Protocollo sui trasporti definisce anche varie misure e strategie specifiche, volte a incentivare una gestione razionale e sicura dei trasporti alla luce dei seguenti principi:
Il protocollo definisce inoltre principi specifici per i vari modi di trasporto:
Gli elementi contenuti nel protocollo vengono tenuti in considerazione nelle decisioni relative ai progetti di infrastrutture nella regione alpina.
Ad esempio, l’articolo 11, paragrafo 1 del Protocollo sui trasporti, dice che «Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.» — e questo spiega in qualche misura il motivo per cui l’UE stia attualmente finanziando i tunnel ferroviari attraverso le Alpi.
Il principio «chi inquina paga»
Le parti contraenti sono anche invitate ad applicare il principio «chi inquina paga» e a determinare un sistema di calcolo che consenta di tener conto dei costi ambientali nella valutazione del costo complessivo delle infrastrutture.
I firmatari devono riferire periodicamente al comitato permanente sui provvedimenti adottati a titolo del protocollo. Il comitato, a sua volta, stila una relazione sulla loro conformità ad esso.
Il protocollo è entrato in vigore il 25 settembre 2013.
Il 14 maggio 1991 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati per la stesura della convenzione alpina e dei relativi protocolli.
Il protocollo sui trasporti è stato aperto alla firma delle parti contraenti in occasione della riunione a livello ministeriale della convenzione alpina tenutasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000.
Il Consiglio ha firmato il protocollo sui trasporti della convenzione il 12 dicembre 2006. La decisione è stata corredata di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione riguardante l’interpretazione del protocollo.
Oltre all’UE, alla convenzione alpina hanno aderito anche la Germania, la Francia, l’Italia, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, l’Austria, la Svizzera e la Slovenia.
Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti - Protocollo sui trasporti (GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 15).
Decisione 2007/799/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità, del protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) (GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 13).
Decisione 2013/332/UE del Consiglio, del 10 giugno 2013, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti (Protocollo sui trasporti) (GU L 177 del 28.6.2013, pag. 13).
Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) (GU L 206 del 2.8.2013, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 15.05.2020