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Document 32006R1920

    Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

    Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

     

    SINTESI DEL:

    Regolamento (CE) n. 1920/2006 dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    Il regolamento modifica, abrogandolo, il regolamento (CEE) n. 302/93 che istituiva originariamente l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

    Esso altresì estende il ruolo del Centro relativamente al monitoraggio di aspetti come nuove tendenze nel consumo di droghe, in particolare l’uso di droghe polifunzionali (laddove vengono somministrati stupefacenti in combinazione con prodotti farmaceutici di legittima natura).

    Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2101 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, oltre che un sistema di allarme rapido e una procedura di valutazione dei rischi relativamente alle nuove sostanze psicoattive* (NPS).

    PUNTI CHIAVE

    Il Centro:

    • fornisce alle istituzioni UE e ai Paesi UE dati obiettivi, affidabili e comparabili sulle droghe e sulla tossicodipendenza;
    • offre ai responsabili per le politiche i dati di cui hanno bisogno per elaborare leggi e strategie informate sui farmaci;
    • fornisce a professionisti e operatori di settore
      • esempi di buone pratiche
      • e di nuove aree di ricerca sulle droghe e sulle conseguenze della tossicodipendenza.

    I suoi maggiori obiettivi sono:

    Settori prioritari

    Il Centro si concentra su:

    • monitoraggio del fenomeno droga e di tendenze emergenti, in particolare quelle che riguardano il consumo di stupefacenti;
    • monitoraggio delle soluzioni applicate ai problemi legati alla droga e facilitazione degli scambi sulle migliori pratiche tra i Paesi dell’UE;
    • mantenimento di un sistema di allerta precoce e valutazione dei rischi relativi alle nuove sostanze psicoattive;
    • sviluppo di strumenti volti ad aiutare la Commissione europea e i Paesi dell’UE a monitorare e valutare le rispettive politiche in materia di droga.

    Rete Reitox

    Al fine di realizzare il suo principale obiettivo di fornire informazioni affidabili e comparabili sulle droghe, l’OEDT ha creato uno strumento per raccogliere dati nazionali in modo armonizzato attraverso la rete Reitox.

    La rete Reitox collega i sistemi nazionali d’informazione sulle droghe e costituisce la modalità principale di cui l’OEDT dispone per scambiare dati e informazioni metodologiche sulle droghe e sulle tossicodipendenze nell’UE.

    I dati raccolti mediante la rete Reitox vengono inoltre impiegati per:

    • monitoraggio dell’attuazione dei piani d’azione dell’UE relativi al fenomeno droga che mettono in atto la strategia dell’UE in materia;
    • contribuire a formulare raccomandazioni per attuare risposte nazionali appropriate relative all’organizzazione di attività di trattamento, prevenzione e riduzione dei rischi relativi all’uso di stupefancenti.

    La rete prevede anche l’esistenza di un punto focale per ciascun Paese UE che partecipa all’OEDT, oltre che un punto focale per la Commissione.

    Rafforzamento della sorveglianza e della procedura di valutazione del rischio

    Il regolamento (UE) 2017/2101 impone ai Paesi UE di garantire che i propri punti focali nazionali e le unità nazionali di Europol forniscano al Centro le informazioni relative all’NPS.

    Lavorando a stretto contatto con Europol, l’’EDT raccoglie, raggruppa, analizza e valuta le informazioni e le invia rapidamente ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione. Ciò garantisce che le parti interessate ricevano le informazioni il più rapidamente possibile ai fini dell’attivazione del preallarme e consente inoltre al Centro di redigere la relazione iniziale su un NPS laddove esistano i presupposti per temere che una determinata sostanza possa presentare rischi di natura sanitaria o sociale a livello UE.

    Entro 2 settimane dal ricevimento di una relazione iniziale, la Commissione può chiedere al Centro di valutare i potenziali rischi posti dall’NPS e preparare una relazione di valutazione del rischio. Il Centro deve presentare la relazione di valutazione dei rischi entro 6 settimane dalla richiesta della Commissione. Sulla base della procedura di valutazione del rischio, la Commissione determina se inserire la NPS in questione nella definizione di «droga» conformemente alla procedura prevista dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio — Atti criminali e sanzioni applicabili — traffico di stupefacenti.

    Organizzazione e funzionamento

    Fondato nel 1993 a Lisbona (Portogallo), il Centro è una delle agenzie decentrate UE e include un consiglio di amministrazione, assistito da:

    • un Comitato per il bilancio;
    • un Comitato esecutivo; e
    • Un Comitato scientifico che fornisce pareri su qualsiasi aspetto scientifico relativamente alle attività del Centro.

    Il Centro mantiene stretti legami con i punti focali nazionali della rete Reitox e con altre organizzazioni partner. Svolge i suoi compiti in linea con la sua strategia, la quale definisce gli obiettivi principali da perseguire per un periodo specifico. La sua strategia da attuarsi fino al 2025 e il programma definito per il biennio 2018-2020 mirano a contribuire a un’Europa più sicura e più sana. Il programma si focalizza su:

    • Revisione e potenziamento degli attuali strumenti di monitoraggio dei farmaci (integrati da un maggiore utilizzo di approcci innovativi per identificare, tracciare e monitorare nuove tendenze);
    • attuazione in corso del regolamento (UE) 2017/2101 su NPS;
    • miglioramento del formato e del contenuto della relazione annuale europea sulla droga; e
    • la pubblicazione delle prossime edizioni della relazione congiunta EMCDDA-Europol dell’UE (2019) e le risposte sanitarie e sociali al consumo di stupefacenti: Guida europea (2020).

    Inoltre, il Centro sta potenziando il proprio sostegno al progetto di indagine scolastica europea sull’alcol e altri farmaci e nel corso di un triennio, esso prevede di:

    • attuare un nuovo quadro di sviluppo Reitox e un nuovo quadro di cooperazione internazionale dell’OEDT;
    • intensificare il proprio lavoro con i Paesi prioritari non UE mediante l’attuazione di progetti di assistenza tecnica finanziati dalla Commissione per i Paesi candidati e quelli potenzialmente candidati (progetti IPA 6 e IPA 7) e per i Paesi limitrofi (progetto EU4 sul monitoraggio relativo agli stupefacenti) al fine di avere una migliore comprensione del dimensione del fenomeno droga.

    DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    È stato applicato dal 16 gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1920/2006 ha emendato e sostituito il regolamento (CEE) n. 302/93 (e successive modifiche).

    CONTESTO GENERALE

    Per ulteriori informazioni consultare:

    TERMINI CHIAVE

    Sostanza psicoattiva: una sostanza, in forma pura o in un preparato, che non è citata nella Convenzione Unica sugli stupefacenti delle Nazioni Unite del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972, o dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, ma che può presentare problemi alla salute o dare origine a rischi sociali simili a quelli posti dalle sostanze elencate in tali convenzioni. Si tratta di sostanze che all’assunzione causano la severa alterazione dell’equilibrio psichico di un individuo.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 1-13)

    Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1920/2006 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, recante le disposizioni minime sugli elementi costitutivi degli atti penali e delle sanzioni nel settore del traffico illecito di droga (GU L 335 del 11.11.2004, pagg. 8-11)

    Consultare la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 11.01.2019

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