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Document 32003R1946
Esportazione di organismi geneticamente modificati verso i paesi terzi
Esportazione di organismi geneticamente modificati verso i paesi terzi
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1946/2003: movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati
SINTESI
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
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Mira ad attuare alcuni punti del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici. Questo perché alcuni organismi geneticamente modificati* (OGM) possono avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
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Per garantire un adeguato livello di protezione, il regolamento crea un sistema di notifica e di scambio di informazioni sulle esportazioni di OGM verso i paesi terzi.
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PUNTI CHIAVE
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Il presente regolamento distingue tra OGM destinati all’emissione deliberata nell’ambiente (ovvero prove in campo, o per coltivare, importare o trasformare OGM in prodotti industriali) e OGM destinati all’alimentazione umana o animale, o alla lavorazione.
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Gli esportatori di OGM destinati all’emissione deliberata nell’ambiente devono inviare una notifica all’autorità nazionale competente del paese terzo importatore degli OGM (e inviarla nuovamente se non vi è alcuna risposta). La notifica deve contenere le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento. L’esportatore deve conservare tale notifica e la sua relativa accusa di ricevuta per cinque anni e trasmetterne una copia alle autorità nel proprio paese dell’Unione europea (UE) e alla Commissione europea.
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La Commissione europea o il paese dell’UE che ha preso la decisione notifica al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House, BCH) qualsiasi decisione circa l’uso di OGM destinati all’alimentazione umana o alla trasformazione che possono essere soggetti a movimento transfrontaliero. La notifica deve contenere le informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento. Questi OGM non possono essere oggetto di movimento transfrontaliero se non sono stati autorizzati nell’UE.
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Se un paese dell’UE viene a conoscenza di un’esportazione non intenzionale di OGM potenzialmente pericolosi, deve informare il pubblico, notificarlo alla Commissione europea e consultare il paese interessato, onde consentire di adottare le misure correttive necessarie.
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I paesi dell’UE devono presentare relazioni sull’applicazione del presente regolamento ogni tre anni.
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CONTESTO
Nel 2000, l’UE e i suoi paesi hanno firmato il protocollo di Cartagena, inteso a garantire che i movimenti di OGM (in particolare tra paesi) non costituiscano un rischio per l’ambiente o la salute umana.
Successivamente, nel 2011, l’UE ha sottoscritto il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, che spiega le norme e le procedure internazionali del protocollo di Cartagena in risposta ai danni causati da OGM provenienti da movimenti transfrontalieri.
TERMINE CHIAVE
* Organismi geneticamente modificati: organismi a cui è stata applicata la terapia genica. Ciò può mutarne artificialmente il corredo genetico, dando loro nuove proprietà (ad esempio, la resistenza della pianta a siccità, insetti o malattie). Dal momento che l’impatto a lungo termine degli OGM sulla salute umana e sull’ambiente restano in gran parte sconosciuti, l’UE assume un approccio precauzionale.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pagg. 1-10)
ATTI COLLEGATI
Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 48-49)
Decisione 2013/86/UE del Consiglio, del 12 febbraio 2013, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 46 del 19.2.2013, pagg. 1-3)
Ultimo aggiornamento: 24.11.2015