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Document 32002L0077

Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Dà a ogni impresa il diritto di fornire o gestire servizi di comunicazione elettronica e reti senza alcuna restrizione.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva riguarda «servizi di comunicazione elettronica» e «reti di comunicazione elettronica». Essi sostituiscono i precedenti termini relativi ai «servizi di telecomunicazione» e alle «reti di telecomunicazioni». La modifica ingloba in un’unica definizione tutti i servizi e le reti, siano essi via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, e riguarda le reti fisse, le reti senza fili, televisive via cavo e satellitari.
  • Non riguarda servizi che forniscono o esercitano un controllo editoriale sui contenuti trasmessi.
  • La direttiva elimina la capacità degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di concedere o mantenere i diritti esclusivi o speciali di un’azienda per fornire reti di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico.
  • Essa prevede che gli Stati membri assicurino che:
    • qualsiasi impresa possa fornire servizi o reti elettroniche senza restrizioni;
    • l’autorizzazione generale a fornire servizi o reti si basi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti;
    • le imprese pubbliche verticalmente integrate* che forniscono reti elettroniche e che occupano una posizione dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività;
    • l’eventuale rifiuto di una richiesta di fornire servizi o reti venga spiegato in modo esauriente e la società ha il diritto di impugnare la decisione davanti a un organo giurisdizionale indipendente.

La direttiva abolisce diritti esclusivi o speciali per:

  • l’uso di frequenze radio (assegnati secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati);
  • servizi di repertoriazione e ricerca;
  • reti televisive satellitari autorizzate.

Le norme sulla televisione via cavo stabiliscono che una società che fornisce reti elettroniche pubbliche non può utilizzare la stessa persona giuridica se:

  • è controllata dal governo o è titolare di diritti speciali;
  • è in posizione dominante nel mercato;
  • gestisce una rete televisiva via cavo sulla base di diritti speciali o esclusivi.

La direttiva ha abrogato le direttive della Commissione 90/388/CEE e 94/46/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore il 7 ottobre 2002. I paesi dell’Unione dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 24 luglio 2003.

CONTESTO

La politica dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche migliora la concorrenza, stimola l’innovazione e rafforza i diritti dei consumatori all’interno del mercato unico europeo.

La direttiva fa parte del quadro normativo entrato in vigore il 25 luglio 2003. Gli altri componenti sono:

  • direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), successivamente abrogata e rifusa dalla direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (sintesi);
  • Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti (direttiva servizio universale), successivamente abrogata e rifusa dalla direttiva (UE) 2018/1972 (sintesi);
  • direttiva 2002/58/CE relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (sintesi);
  • Decisione 2002/676/CE relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio (la decisione «spettro radio») (sintesi).

TERMINI CHIAVE

Imprese pubbliche verticalmente integrate. Un’impresa in cui la stessa persona o le stesse persone esercitano il controllo, direttamente o indirettamente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2018/1972 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte terza – Politiche e azioni interne dell’Unione – Titolo VII – Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni – Capo 1 – Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese – Articolo 106 (ex articolo 86 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 90).

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2022

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