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Document 32002L0032
Garantire un’alimentazione sicura agli animali
Garantire un’alimentazione sicura agli animali
SINTESI DI:
Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali
SINTESI
CHE COSA FA QUESTA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a tutti i prodotti destinati all’alimentazione degli animali, comprese le materie prime, gli additivi e i mangimi complementari.
Stabilisce un elenco di sostanze indesiderabili e specifica i valori soglia oltre i quali la presenza di tali sostanze nell’alimentazione degli animali è vietata (allegato I).
L’elenco comprende sostanze quali determinati metalli pesanti (come piombo e cadmio), la diossina e alcuni pesticidi. L’elenco è regolarmente aggiornato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Indagini
Quando vengono superati i livelli massimi, i paesi dell’UE (in collaborazione con le aziende interessate) devono svolgere indagini volte a individuare la fonte delle sostanze. Devono informare la Commissione europea dei risultati e di qualsiasi misura adottata per eliminare o ridurre il livello delle sostanze.
Miscele
Per prevenire le frodi, la direttiva vieta le miscele (a scopo di diluizione) di prodotti che superano i livelli massimi.
Misure provvisorie
Qualora un paese dell’UE riesca a dimostrare che il livello massimo fissato per una sostanza può presentare un rischio per la salute animale o umana o per l’ambiente, può provvisoriamente introdurre limiti più severi fino al momento in cui il Consiglio o la Commissione prendono una decisione in merito. Il paese in questione deve garantire che la propria decisione sia resa pubblica.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 30 maggio 2002. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 1o maggio 2003.
CONTESTO
Alimentazione degli animali: sostanze indesiderabili
TERMINE CHIAVE
* Sostanza indesiderabile: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel e/o sul prodotto destinato all’alimentazione degli animali, che costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l’ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull’allevamento.
ATTO
Direttiva 2002/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali — Dichiarazione del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pagg. 10-22)
Le successive modifiche alla direttiva 2002/32/CE e ai suoi allegati sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 191, 28.5.2004, pagg. 1-52).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 04.01.2016