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Document 31998D0508

    Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Australia (ARR)

    Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Australia (ARR)

     

    SINTESI DI:

    Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e l’Australia

    Decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e l’Australia

    QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

    L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)* intende promuovere gli scambi di merci tra l’UE e l’Australia, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici.

    Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE l’11 novembre 2005, l’UE e l’Australia accettano i risultati della valutazione di conformità* che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati.

    La decisione adotta l’ARR con l’Australia per conto dell’UE.

    PUNTI CHIAVE

    L’accordo contempla i seguenti settori:

    • buona prassi di fabbricazione per i medicinali;
    • dispositivi medici;
    • apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
    • materiale elettrico a bassa tensione;
    • compatibilità elettromagnetica* delle apparecchiature;
    • macchinari industriali, comprese torri e gru mobili;
    • apparecchiature a pressione;
    • prodotti automobilistici.

    L’accordo:

    • consente alle aziende dell’UE di fare testare e certificare i loro prodotti, che devono rispettare i requisiti vigenti in Australia, all’interno dell’UE e di esportarli sul mercato australiano e viceversa;
    • elenca la legislazione, i regolamenti e le norme amministrative che l’accordo contempla per ciascun settore;
    • definisce le condizioni per l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della conformità;
    • stabilisce le procedure da seguire per la designazione degli organismi di valutazione della conformità* per ciascun settore;
    • richiede alle autorità dell’UE e dell’Australia di controllare, ispezionare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità designati per assicurarsi che svolgano correttamente il proprio lavoro;
    • prevede la sospensione di un organismo di valutazione della conformità designato;
    • istituisce un comitato misto composto da rappresentati dell’UE e dell’Australia avente l’incarico di affrontare le problematiche che possono nascere nel quadro dell’accordo.

    DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

    È stato applicato a partire dal 1o gennaio 1999.

    CONTESTO

    Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra-UE.

    Per maggiori informazioni consultare:

    TERMINI CHIAVE

    Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più parti riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
    Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
    Compatibilità elettromagnetica: l’interazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con il loro ambiente elettromagnetico e le altre apparecchiature. Tutti i dispositivi elettronici possono potenzialmente emettere campi elettromagnetici.
    Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3).

    Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore unicamente documentale.

    Decisione 98/508/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata

    DOCUMENTI COLLEGATI

    Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 24.07.2018

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