Armonizzazione tecnica globale dei veicoli
SINTESI DI:
Decisione 97/836/CE — adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite, relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati o montati o utilizzati su veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto)
Decisione 2000/125/CE — conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati o montati su veicoli a motore (accordo parallelo)
Accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati o montati su veicoli a motore
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?
- La decisione 97/836/CE autorizza l’UE ad aderire all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 1958 sull’armonizzazione tecnica dei veicoli a motore*, degli accessori e delle parti. L’obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi di autoveicoli tra i paesi aderenti all’accordo.
- La decisione 2000/125/CE dà l’approvazione dell’UE a un accordo parallelo, concluso nel giugno 1998. Il suo obiettivo è stabilire norme tecniche globali in materia di sicurezza, protezione ambientale, efficienza energetica e prestazioni antifurto per veicoli a motore, attrezzature e parti.
- Il coinvolgimento dell’UE in entrambi gli accordi garantisce la coerenza nelle loro diverse attività di armonizzazione.
PUNTI CHIAVE
Decisione 97/836/CE:
- elenca i regolamenti UN/ECE (oltre 100) che verranno attuati dall’UE. Essi coprono aspetti che vanno dai fari e i freni alle cinture di sicurezza e i dispositivi antifurto;
- afferma che l’UE può recedere o aderire a un regolamento a proprio piacimento;
- stabilisce le modalità pratiche per il coinvolgimento dell’UE nel lavoro dell’UN/ECE, sia sui nuovi regolamenti sia sulle priorità per il programma di lavoro dell’organizzazione;
- conferma che i paesi dell’UE che sottoscrivono i regolamenti delle Nazioni Unite, di cui l’UE nel suo insieme non è parte, possono applicarli a condizione che non siano incompatibili con la legislazione dell’UE in materia di omologazione* per i veicoli a motore.
L’accordo UN/ECE del 1958:
- istituisce un comitato amministrativo con rappresentanti di tutti i paesi firmatari per preparare le norme tecniche per i veicoli a ruote, le attrezzature e le parti;
- stabilisce la composizione e il regolamento interno del comitato amministrativo:
- il quorum richiede la presenza di almeno la metà dei paesi membri;
- per approvare un nuovo regolamento o adottare un emendamento è necessaria una maggioranza di due terzi;
- un regolamento entra in vigore sei mesi dopo l’adozione, a meno che oltre un terzo dei membri non sia d’accordo;
- stabilisce che i regolamenti riguardano:
- veicoli a motore, attrezzature e parti;
- prescrizioni tecniche;
- metodi di prova per i requisiti delle prestazioni;
- condizioni per il rilascio dell’omologazione;
- la data di entrata in vigore;
- stabilisce le procedure per garantire che i veicoli e i componenti soddisfino gli standard richiesti prima di ricevere l’omologazione;
- consente ai paesi firmatari di rilasciare l’omologazione di veicoli, attrezzature e parti che soddisfano i vari regolamenti e conferma che devono accettare quelle rilasciate dai loro partner;
- richiede che qualsiasi controversia tra i membri sia risolta mediante negoziazione e, in mancanza di ciò, mediante arbitrato
L’accordo parallelo:
- istituisce un comitato esecutivo per attuare l’accordo;
- stabilisce i criteri che le prescrizioni tecniche devono soddisfare;
- prevede due procedure, anziché il reciproco riconoscimento del sistema di omologazione, per concordare nuove prescrizioni tecniche globali:
- armonizzare i regolamenti o le normative nazionali esistenti contenuti in un compendio come candidati per un accordo globale;
- redigere nuovi regolamenti che verrebbero elencati in un registro globale;
- conferma che la Commissione europea rappresenta l’UE in caso di:
- adozione e notifica di regolamenti tecnici globali;
- partecipazione alla composizione dei contenziosi;
- emendamenti all’accordo.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’UE è diventata parte contraente dell’accordo del 1958 il martedì 24 marzo 1998.
L’accordo parallelo del 1998 è entrato in vigore il 25 agosto 2000.
CONTESTO
I due accordi contribuiscono agli obiettivi della politica commerciale comune dell’UE eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi e aiutando l’accesso ai mercati di Paesi terzi.
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Veicolo a motore: un veicolo che si muove su ruote e che in genere è dotato di un contenitore per trasportare persone o cose.
Omologazione: il processo applicato dalle autorità nazionali per certificare che un modello di veicolo soddisfi tutti i requisiti di sicurezza, ambientali e di conformità dell’UE in materia di requisiti di produzione prima di autorizzarne l’immissione sul mercato dell’UE.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione del Consiglio 97/836/CEdel 27 novembre 1997 ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
Le modifiche successive alla decisione 97/836/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione del Consiglio 2000/125/CE, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore - Composizione e regolamento interno del comitato esecutivo (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 14).
Ultimo aggiornamento: 23.07.2019