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Document 12016M016

Il Consiglio dell’Unione europea

Il Consiglio dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 16 del trattato sull’Unione europea

Articolo 237 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 238 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 239 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 242 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 243 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI?

Essi definiscono il ruolo, la composizione e il funzionamento del Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi di tutti i paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ruolo

Composizione

  • Non vi sono membri fissi del Consiglio.
  • Il Consiglio si riunisce in dieci diverse configurazioni, ciascuna delle quali corrisponde all’area politica che viene discussa. A seconda della configurazione, ciascun paese invia il proprio ministro responsabile per l’area politica specifica affrontata.
  • Il Consiglio «Affari esteri» ha un presidente permanente: l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tutte le altre riunioni del Consiglio sono presiedute dal relativo ministro del paese che esercita la presidenza a rotazione dell’Unione europea.
  • Il Consiglio «Affari generali» è incaricato di assicurare la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio e di preparare le riunioni del Consiglio europeo.

Votazioni

  • Le discussioni e le votazioni del Consiglio si svolgono in seduta pubblica.
  • Nella maggior parte dei casi il Consiglio decide a maggioranza qualificata. Ciò significa che, in generale, perché una decisione venga adottata,
    • il 55 % dei paesi dell’Unione europea (ovvero 16 su 28),
    • che rappresentino almeno il 65 % del totale della popolazione dell’Unione europea, deve votare a favore.
  • Per bloccare una decisione è necessario il voto di almeno quattro paesi (la cui popolazione rappresenti almeno il 35 % della popolazione totale dell’Unione europea).
  • Per alcune aree sensibili, quali ad esempio la politica estera e la tassazione, il consiglio decide all’unanimità.
  • Per le questioni procedurali e amministrative è sufficiente una maggioranza semplice di paesi membri.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 16 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 24).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 237 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 153).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 238 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 153).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 239 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 154).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 240 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 154).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 241 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 155).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 242 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 155).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 3 — Il Consiglio — Articolo 243 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 155).

Ultimo aggiornamento: 11.12.2017

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