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Sicurezza dei pesticidi sul mercato dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1107/2009 — Immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce norme per l’autorizzazione alla vendita, all’uso e al controllo dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea (Unione) e riconosce il principio di precauzione.
  • È integrato dalla direttiva sull’utilizzo sostenibile (direttiva 2009/128/CE) che stabilisce norme per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi* (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

  • La legislazione si applica ai prodotti utilizzati per proteggere o preservare le piante, per influenzarne la crescita, per eliminare le piante indesiderate o per arrestarne lo sviluppo.
  • Una sostanza attiva (qualunque sostanza chimica, estratto vegetale o microrganismo che agisca contro i parassiti o sulla pianta) sarà approvata se:
    • i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva:
      • sono efficaci;
      • non hanno alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana;
      • non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente; e
      • non provocano ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari.
    • I residui di questi prodotti non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, né alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.
  • La Commissione europea o le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro dell’Unione possono applicare criteri e limitazioni relative, ad esempio, al livello minimo di purezza, al tipo di preparazione e al modo e alle condizioni di utilizzo, nell’ambito dell’approvazione di una sostanza attiva o dell’autorizzazione all’uso di un prodotto fitosanitario.
  • La Commissione fornisce la prima approvazione di una sostanza attiva per un periodo non superiore a 10 anni. Il rinnovo dell’approvazione non può superare i 15 anni.
  • Le domande di approvazione di sostanze attive, accompagnate dalle informazioni scientifiche necessarie, devono essere presentate alle autorità nazionali. Esse hanno 12 mesi di tempo per esaminare la richiesta, che viene successivamente valutata inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
  • I titolari di un’autorizzazione di un prodotto fitosanitario per l’utilizzo in uno Stato membro possono utilizzare la procedura di riconoscimento reciproco per richiedere il suo impiego in un altro Stato membro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 14 giugno 2011.

CONTESTO

L’Unione europea attribuisce una grande importanza alla protezione della salute umana e animale nonché alla salvaguardia dell’ambiente. L’unificazione delle norme in materia di vendita di prodotti fitosanitari contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo, al buon funzionamento del mercato unico e al miglioramento della produzione agricola.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pesticida. Una sostanza in grado di prevenire, distruggere o controllare un organismo nocivo (parassita) o una malattia oppure di proteggere vegetali o prodotti vegetali durante la produzione, la conservazione e il trasporto. Si tratta di un termine più ampio rispetto a «prodotto fitosanitario», poiché comprende prodotti diversi da quelli usati su vegetali e colture, come ad esempio i biocidi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1107/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 127).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.09.2022

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