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Impresa comune per l’energia da fusione dell’Unione europea (F4E)

 

SINTESI DI:

Decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE?

  • La decisione 2007/198/Euratom istituisce l’energia da fusione (Fusion for Energy, F4E), un’impresa comune dell’Unione europea (Unione), responsabile in particolare del contributo dell’Unione a favore del progetto ITER, un esperimento internazionale su larga scala istituito per dimostrare la fattibilità dell’energia da fusione come nuova fonte energetica.
  • Nel 2021, la decisione di modifica (Euratom) 2021/281 ha garantito il proseguimento del finanziamento europeo per il progetto ITER nel corso del quadro finanziario pluriennale 2021–2027.

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Tra questi si contemplano:

Oltre alle sue altre attività, i principali compiti di F4E sono i seguenti:

  • fornire all’Organizzazione ITER attrezzature e risorse finanziarie e umane;
  • coordinare le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico nel campo della fusione;
  • garantire l’interfaccia con l’organizzazione ITER.

Bilancio

Il contributo dell’Euratom a F4E per il periodo 2021–2027 è fissato a 5 614 milioni di euro.

Struttura

F4E è dotata di personalità giuridica e dispone dei seguenti organi:

Responsabilità e giurisdizione

  • La responsabilità contrattuale di F4E è disciplinata dal contratto in questione e dalla legge a esso applicabile.
  • La Corte di giustizia dell’Unione ha competenza per le azioni e i ricorsi sollevati contro F4E.

Valutazione e comunicazione

  • La decisione di modifica (Euratom) 2021/281 richiede l’esecuzione di valutazioni periodiche e tempestive della propria attuazione affinché essa venga inserita nel processo decisionale. Nel momento in cui saranno disponibili informazioni sufficienti in merito all’attuazione durante il periodo 2021–2027, la Commissione europea sarà tenuta a svolgere una valutazione intermedia al massimo entro il 2024 e a trasmetterne le conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
  • Si invitano i destinatari dei finanziamenti della Comunità a riconoscere l’origine di tali fondi e a garantire la visibilità del finanziamento, in particolare in occasione della promozione delle azioni e dei rispettivi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a diversi tipi di pubblico, tra cui gli organi di informazione e il pubblico.
  • La Commissione attuerà altresì azioni di informazione e comunicazione relative alla presente decisione, compresi i risultati ottenuti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal 19 aprile 2007.

CONTESTO

  • La ricerca europea sull’energia di fusione si svolge da oltre 40 anni. Il progetto Toroide europeo comune, istituito nel 1978, ha contribuito per vari anni alla ricerca avanzata nel settore dell’energia da fusione. Dalla metà degli anni ottanta, lo sviluppo del progetto ITER ha rappresentato una nuova tapa nel settore della fusione, e ha visto un numero sempre maggiore di partner internazionali aderire al progetto nel corso del tempo. Le attività relative alla progettazione concettuale sono state avviate nel 1988 e il progetto finale per l’impianto ITER è stato approvato nel 2001. La selezione di un’ubicazione per ITER ha richiesto tempo. La costruzione del complesso ITER, a Cadarache nella parte meridionale della Francia, è attualmente in fase di ultimazione e il montaggio del tokamak* è iniziato nel 2020.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Tokamak: dispositivo a forma di ciambella, denominato toroide, per l’esecuzione di una fusione nucleare controllata che implica il confinamento e il riscaldamento di un plasma gassoso mediante una corrente elettrica e un campo magnetico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Le successive modifiche alla decisione 2007/198/Euratom sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 16.12.2021

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