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Sostanze che riducono lo strato di ozono

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (regolamento sull’ozono)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme riguardanti la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, l’uso, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono.
  • Stabilisce requisiti e misure di riferimento per prodotti e attrezzature che usano tali sostanze.
  • È stato leggermente modificato per quattro volte.

PUNTI CHIAVE

  • Come norma generale, sono proibite la produzione e l’immissione sul mercato di sostanze controllate, quali gli halon (per estinguere gli incendi), il bromuro di metile (per controllare i parassiti) e gli idroclorofluorocarburi (usati nei frigoriferi e nei sistemi di aria condizionata) la cui produzione o il cui uso sono regolamentati.
  • Sono permesse alcune esenzioni a determinate condizioni: nel caso in cui tali sostanze siano usate come materie prime*, agenti di fabbricazione* o per usi di laboratorio e a fini di analisi.
  • L’uso del bromuro di metile è vietato dal marzo 2010, eccetto durante le applicazioni di quarantena per prevenire la diffusione di malattie o parassiti. In ognuno di questi casi, la Commissione deve dare il proprio permesso temporaneo.
  • In determinate circostanze, possono essere usati sistemi di protezione antincendio ed estintori contenenti halon. Le alternative esistenti sono sempre di più e il regolamento di modifica (UE) n. 744/2010 stabilisce date ultime ben precise che vanno dal 2013 al 2040, a seconda dell’uso dell’halon.
  • Le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate e prodotti che le contengono sono sostanzialmente vietate. Dove sono ammesse, è in vigore un sistema di licenze che nel 2013 la Commissione ha reso più flessibile per quanto riguarda gli halon utilizzati negli aerei.
  • Devono essere attuati sistemi di recupero per distruggere, riciclare o riutilizzare le sostanze controllate usate nella refrigerazione, nel condizionamento d’aria e pompe di calore, negli estintori e nei sistemi di protezione antincendio e nelle apparecchiature contenenti solventi.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato a partire dal 1o gennaio 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Materia prima: ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili.
Agenti di fabbricazione: sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1005/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.02.2021

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