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Document 32023R0661
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/661 of 2 December 2022 amending Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council on the common criteria to consider the implementation or lifting of an operating ban at Union level
Regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione del 2 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri comuni da tenere in considerazione per l’attuazione o la revoca di un divieto operativo a livello dell’Unione
Regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione del 2 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri comuni da tenere in considerazione per l’attuazione o la revoca di un divieto operativo a livello dell’Unione
C/2022/8706
OJ L 83, 22.3.2023, p. 54–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 83/54 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/661 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
recante modifica del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri comuni da tenere in considerazione per l’attuazione o la revoca di un divieto operativo a livello dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2111/2005 prevede l’istituzione di un elenco dell’Unione di vettori aerei soggetti a un divieto operativo nei territori cui si applicano i trattati. |
(2) |
L’istituzione dell’elenco dell’Unione di vettori aerei è basata su criteri comuni da applicare per imporre un divieto operativo al vettore aereo stabiliti a livello dell’Unione. Tali criteri comuni figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(3) |
La valutazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 effettuata dalla Commissione ha individuato diversi settori nei quali l’attuazione di tale regolamento potrebbe essere migliorata al fine di tenere conto degli sviluppi a livello scientifico e tecnico. La gestione della sicurezza aerea è stata sostenuta negli ultimi anni da nuovi progressi a livello tecnico che hanno consentito di misurare elementi di prova verificabili per quanto riguarda la valutazione delle capacità degli operatori di paesi terzi e delle informazioni ottenute tramite le ispezioni di rampa, ai fini del rispetto dei pertinenti standard di sicurezza. La raccolta di conoscenze scientifiche attraverso le attività di ricerca dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea migliora inoltre la capacità di quest’ultima di valutare un sistema di gestione della sicurezza di un operatore. È pertanto necessario modificare l’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 per tenere conto di tali sviluppi. |
(4) |
I criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 elencano gli elementi di cui tenere conto per la valutazione dell’opportunità di imporre un divieto (o restrizioni operative). In linea con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2111/2005, l’elenco dell’Unione deve essere aggiornato per cancellare un vettore aereo se ha ovviato alle carenze in materia di sicurezza e non esistono altre ragioni, in base ai criteri comuni, di mantenere tale vettore aereo nell’elenco. Per ragioni di trasparenza, occorre elencare gli elementi necessari per la valutazione se non sono più soddisfatti i criteri comuni, il mancato rispetto dei quali ha portato all’individuazione delle suddette carenze. |
(5) |
È possibile conseguire una serie di miglioramenti modificando l’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 sui criteri comuni da tenere in considerazione ai fini dell’imposizione [o della revoca] di un divieto operativo a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO
Criteri comuni da tenere in considerazione per l’imposizione di un divieto operativo a livello dell’Unione
Le decisioni su un’azione a livello dell’Unione sono adottate in base al merito di ciascun singolo caso. In base al merito di ciascun caso, un vettore o tutti i vettori certificati in un medesimo Stato possono essere soggetti a un’azione a livello dell’Unione.
A.
Nel prendere in considerazione l’imposizione di un divieto totale o parziale a un vettore aereo o a tutti i vettori certificati in un medesimo Stato, si valuta se esso rispetti i pertinenti standard di sicurezza, tenendo conto dei seguenti elementi.
1. |
Gravi e comprovate carenze per quanto riguarda la sicurezza del vettore aereo:
|
2. |
Mancanza di capacità e/o volontà di un vettore aereo di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata da:
|
3. |
Mancanza di capacità e/o volontà delle autorità responsabili della supervisione regolamentare di un vettore aereo di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata da:
|
B.
In linea con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel prendere in considerazione l’eventualità di aggiornare l’elenco dell’Unione per cancellare un vettore aereo poiché ha ovviato alle carenze in materia di sicurezza e non esistono altre ragioni, in base ai criteri comuni di cui alla sezione A, di mantenere tale vettore aereo nell’elenco, possono essere considerati comprovanti gli elementi seguenti:
1. |
elementi di prova verificabili che dimostrano che si è ovviato in modo sostenibile alle carenze individuate e da cui risulti che il vettore aereo rispetta pienamente e attua i pertinenti standard di sicurezza; |
2. |
ricertificazione dei vettori aerei effettuata dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei vettori aerei conformemente al processo ICAO, con elementi di prova da cui risulti che tutte le attività sono state debitamente documentate; |
3. |
elementi di prova verificabili che dimostrano il rispetto e l’effettiva attuazione dei pertinenti standard di sicurezza da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo; |
4. |
capacità verificabile delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di applicare un solido sistema di regolamentazione; |
5. |
elementi di prova verificabili che dimostrano che le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo attuano una sorveglianza efficace, che consente l’applicazione e il rispetto adeguati dei pertinenti standard di sicurezza; |
6. |
informazioni raccolte attraverso la procedura TCO nel contesto di un monitoraggio iniziale o continuo effettuato dall’Agenzia; |
7. |
informazioni raccolte attraverso le ispezioni di rampa. |
(1) Programma europeo relativo all’esecuzione di ispezioni di rampa su aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi (SAFA) o utilizzati da operatori sotto la supervisione regolamentare di un altro Stato membro dell’UE (SACA).
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).