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Document 32022R2118

Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/4841

OJ L 287, 8.11.2022, p. 50–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2118/oj

8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/50


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2118 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Quando investono in un portafoglio di prestiti offerto da un fornitore di servizi di crowdfunding, gli investitori non selezionano i progetti in cui investiranno i loro fondi, bensì selezionano una serie di parametri e indicatori di rischio e lasciano al fornitore di servizi di crowdfunding il compito di assegnare i fondi di conseguenza. Pertanto il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe assicurare livelli adeguati di informazione agli investitori potenziali e attuali, consentendo a questi ultimi di avere una conoscenza sufficiente dei rendimenti e dei rischi dei progetti e di prendere decisioni informate.

(2)

Al fine di ridurre l’asimmetria informativa tra i fornitori di servizi di crowdfunding e gli investitori, a questi ultimi dovrebbero essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla composizione del portafoglio, compresi i progetti in cui sono investiti i loro fondi, nonché sulla qualità dei prestiti che finanziano tali progetti. Ciò dovrebbe consentire agli investitori di comprendere e confrontare meglio il rendimento e la rischiosità dei diversi portafogli offerti sulla stessa piattaforma o su piattaforme alternative.

(3)

Gli investitori sono esposti non solo ai rischi connessi ai progetti o ai prestiti in cui sono investiti i loro fondi, ma anche al modo in cui il fornitore di servizi di crowdfunding valuta il rischio di tali prestiti e progetti e gestisce la selezione dei prestiti per il portafoglio. A tale riguardo, effettuare prove di stress sul portafoglio e analisi di sensibilità sul singolo prestito e sul singolo titolare di progetti può essere particolarmente efficace nel fornire una valutazione completa e approfondita degli investimenti. È pertanto opportuno che, quando il fornitore di servizi di crowdfunding effettua tali prove di stress, i risultati di tali analisi siano comunicati agli investitori.

(4)

Al fine di garantire un’effettiva trasparenza, le informazioni sugli elementi che il fornitore di servizi di crowdfunding deve includere nel metodo utilizzato per effettuare le valutazioni del rischio di credito dovrebbero essere adeguatamente comunicate. Ciò consentirà agli investitori di comprendere se i fornitori di servizi di crowdfunding adottano un approccio adeguato e prudenziale nel processo di valutazione della sostenibilità dei progetti finanziati, dell’accessibilità economica dei prestiti per i titolari di progetti e della composizione dei singoli prestiti in un portafoglio strutturato.

(5)

Un fornitore di servizi di crowdfunding può avvalersi di un fondo specifico a copertura dei rischi per compensare gli investitori per le perdite che questi possono subire nel caso in cui i titolari di progetti non rimborsino i loro prestiti. Gli investitori dovranno essere informati del fatto che la semplice esistenza di tale fondo a copertura dei rischi non garantisce che l’investimento possa essere considerato privo di rischi e che essi saranno rimborsati in caso di default del prestito che hanno finanziato, in quanto il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di un potere discrezionale assoluto nel decidere in merito a eventuali pagamenti. Al fine di garantire un’adeguata tutela degli investitori, è importante che i fornitori di servizi di crowdfunding dispongano di politiche e dispositivi di governance adeguati per la gestione, diretta o tramite un fornitore terzo, di fondi a copertura dei rischi.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato dall’ABE in stretta cooperazione con l’ESMA e presentato alla Commissione.

(7)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che le informazioni fornite agli investitori a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2020/1503 siano accurate, affidabili e regolarmente aggiornate.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che:

a)

i dati utilizzati per effettuare le valutazioni del merito creditizio di cui al capo II del presente regolamento siano coerenti, completi e appropriati;

b)

le tecniche di misurazione siano adeguate alla complessità e al livello di rischio sottostanti ai singoli progetti di crowdfunding e/o ai portafogli, siano basate su dati affidabili e siano soggette a convalida periodica; e

c)

le procedure relative alla gestione dei dati siano solide e ben documentate, affidabili e regolarmente aggiornate.

Articolo 2

Formato delle informazioni da comunicare

1.   Ai fini del capo II, le informazioni fornite agli investitori sono facilmente disponibili in un’apposita sezione del sito web del fornitore di servizi di crowdfunding, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing.

2.   Ai fini del capo III, le informazioni fornite ai singoli investitori sul loro portafoglio di prestiti sono messe a disposizione su una pagina protetta del sito web del fornitore di servizi di crowdfunding, accessibile tramite mezzi adeguati di identificazione personale.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo da essere facilmente leggibili ed espresse in un modo e utilizzando un linguaggio che ne faciliti la comprensione. Nei casi in cui è possibile utilizzare termini comuni, i termini tecnici sono evitati e, se utilizzati, sono corredati di una spiegazione.

CAPO II

Elementi, compreso il formato, da includere nella descrizione del metodo di valutazione del rischio di credito

Articolo 3

Rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding

La descrizione fornita agli investitori del metodo di valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding all’interno di un portafoglio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

i criteri e i principali indicatori finanziari utilizzati per stabilire la fattibilità e la sostenibilità dei piani aziendali dei singoli progetti di crowdfunding;

b)

un’analisi dei flussi di cassa attesi dei progetti di crowdfunding e una valutazione del modo in cui alcuni di tali flussi di cassa attesi si situano su orizzonti temporali diversi;

c)

un’analisi delle caratteristiche, compreso il grado di concorrenza, del settore di attività in cui operano i titolari di progetti;

d)

una valutazione delle conoscenze, dell’esperienza, della reputazione e della capacità dei titolari di progetti nel gestire le attività commerciali nel settore specifico del progetto;

e)

le procedure relative all’accettazione e al riconoscimento delle garanzie reali o delle garanzie e le misure di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

f)

il tipo di piano di rimborso del prestito e la frequenza delle rate;

g)

le procedure per assegnare ciascun prestito associato a un progetto a una categoria di rischio adeguata, quale definita dal quadro di gestione del rischio;

h)

la fonte e il tipo di dati utilizzati ai fini delle lettere da a) a g).

Articolo 4

Rischio di credito a livello del portafoglio dell’investitore

1.   La descrizione fornita agli investitori del metodo di valutazione del rischio di credito a livello di portafoglio dell’investitore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene una spiegazione del modo in cui, nel processo di composizione del portafoglio, si tiene conto degli elementi seguenti:

a)

la distribuzione dei prestiti sulla base della loro scadenza all’interno dello stesso portafoglio;

b)

il tasso di interesse per ciascun prestito dello stesso portafoglio;

c)

la quota di prestiti in un unico portafoglio concessi allo stesso titolare di progetti o a un gruppo di titolari di progetti collegati;

d)

la quota di prestiti in un unico portafoglio concessi a titolari di progetti stabiliti o operanti nella stessa giurisdizione o area geografica;

e)

la quota di prestiti in un unico portafoglio concessi a titolari di progetti operanti nello stesso settore di attività;

f)

la quota di prestiti assegnati alla stessa categoria di rischio;

g)

il metodo utilizzato per valutare la correlazione dei rischi all’interno dello stesso portafoglio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per gruppo di titolari di progetti collegati si intende:

a)

due o più persone fisiche o giuridiche che costituiscono un rischio unico in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre;

b)

due o più persone fisiche o giuridiche che costituiscono un rischio unico in quanto sono così interconnesse che, se una di esse dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, anche l’altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso.

3.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che pubblicizza uno specifico obiettivo di tasso di rendimento dell’investimento per un portafoglio comunica la procedura utilizzata per selezionare i singoli prestiti da includere nel portafoglio.

Articolo 5

Rischio di credito dei titolari di progetti

La descrizione fornita agli investitori del metodo utilizzato per la valutazione del rischio di credito dei titolari di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

le procedure per i processi di approvazione e monitoraggio dei crediti;

b)

le procedure per determinare il punteggio di affidabilità creditizia del titolare del progetto, se del caso;

c)

le procedure per l’utilizzo di rating esterni per la valutazione del merito creditizio del titolare di un progetto;

d)

le procedure relative all’accettazione e al riconoscimento delle garanzie reali o delle garanzie e le misure di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

e)

le procedure e i dati utilizzati per valutare la storia finanziaria del titolare del progetto e le procedure da seguire nel caso in cui il titolare del progetto ometta o rifiuti di fornire le informazioni richieste.

Articolo 6

Uso dei modelli

1.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono informazioni adeguate sui modelli inclusi nel metodo utilizzato per la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding, per la valutazione del merito creditizio dei titolari di progetti, per i processi di approvazione e monitoraggio del credito e per la composizione dei portafogli, compresi tutti gli elementi seguenti:

a)

la fonte dei dati utilizzati come input per i modelli;

b)

il quadro utilizzato per garantire la qualità dei dati utilizzati come input;

c)

l’esistenza di adeguati dispositivi di governance per la concezione e l’uso di tali modelli;

d)

il quadro per garantire che la qualità dell’output del modello sia regolarmente valutata e convalidata e, se del caso, riesaminata.

2.   Quando sono utilizzati modelli automatizzati nell’ambito del metodo per la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding, nella valutazione del merito creditizio dei titolari di progetti, nei processi di approvazione e monitoraggio del credito o nella composizione dei portafogli, i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano tutti gli elementi seguenti:

a)

in che modo l’uso di modelli automatizzati è adeguato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dei tipi di progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore;

b)

le condizioni per l’applicazione di un processo decisionale automatizzato nei processi di approvazione e monitoraggio dei crediti, compresa l’individuazione dei prestiti, dei segmenti e dei limiti per i quali è consentito un processo decisionale automatizzato.

Articolo 7

Informazioni sulle prove di stress e sull’analisi di sensibilità

I fornitori di servizi di crowdfunding che effettuano prove di stress e analisi di sensibilità forniscono agli investitori informazioni su tutti gli elementi seguenti:

a)

a livello del singolo prestito e del singolo titolare di progetti, eventuali analisi di sensibilità effettuate per riflettere futuri eventi di mercato e idiosincratici potenzialmente negativi che sono pertinenti per il tipo e la finalità del prestito;

b)

a livello del portafoglio, le procedure e i sistemi informativi per le prove di stress effettuate per valutare la resilienza del portafoglio attraverso il ciclo economico e in diversi scenari.

CAPO III

Informazioni da fornire su ciascun portafoglio individuale

Articolo 8

Calcolo della media ponderata del tasso di interesse annuale

1.   Per il calcolo della media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano la media, ponderata per l’importo in essere in relazione ai prestiti in un portafoglio, del tasso di interesse annuale di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio.

2.   Al fine di calcolare la media ponderata del tasso di interesse annuale di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

a)

il denominatore è costituito dalla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito incluso nel portafoglio;

b)

il numeratore è costituito dalla somma dei prodotti:

i)

dell’importo nozionale di ciascun prestito;

ii)

del tasso di interesse annuale di ciascun prestito incluso nel portafoglio.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), punto ii), il tasso di interesse annuale corrisponde a uno degli elementi seguenti:

a)

nel caso di un tasso di interesse fisso, il tasso di interesse annuale stabilito nel contratto di prestito;

b)

nel caso di un tasso di interesse variabile, il tasso di interesse in vigore al momento della pubblicazione della media ponderata del tasso di interesse annuale, tenendo conto di eventuali limiti massimi stabiliti nel contratto di prestito;

c)

nei casi in cui il prestito sia suddiviso in tranche con tassi di interesse diversi, la media ponderata dei tassi di interesse stabiliti nel contratto di prestito.

Articolo 9

Distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio

1.   Per il calcolo della distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in numeri assoluti e in percentuale, di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che ciascun singolo prestito sia assegnato alla pertinente categoria di rischio stabilita nel quadro di gestione del rischio sulla base di criteri solidi e ben definiti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 e come specificato all’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), di tale regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 e per ciascuna categoria di rischio, si applicano le definizioni seguenti:

a)

la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio in numeri assoluti si riferisce alla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito nella stessa categoria di rischio;

b)

la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio in percentuale si riferisce al rapporto tra:

i)

la somma dell’importo nozionale di ciascun prestito nella stessa categoria di rischio; e

ii)

l’importo nozionale totale di tutti i prestiti inclusi nel portafoglio.

3.   Per la comunicazione delle informazioni agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono e mantengono politiche e procedure chiare ed efficaci per la specificazione delle categorie di rischio.

Articolo 10

Informazioni chiave per ciascun prestito incluso nel portafoglio

1.   Le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

l’importo del prestito, compreso il saldo in essere più recente;

b)

la valuta in cui è concesso il prestito;

c)

il soggetto responsabile della gestione del prestito, compresi la denominazione legale, il numero di registrazione e il luogo di registrazione, la sede legale e i recapiti, e la sua politica di gestione;

d)

l’identità del titolare del progetto, compresi la denominazione legale, il paese di costituzione e il numero di registrazione, l’indirizzo della sede legale e il sito web aziendale;

e)

l’assetto proprietario del titolare del progetto;

f)

la finalità del prestito, con l’aggiunta di una breve descrizione del progetto di crowdfunding;

g)

il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione prevista nel prestito, per ogni anno fino alla scadenza, e se il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione non è direttamente disponibile, il metodo di calcolo;

h)

la data di scadenza del prestito;

i)

la pertinente categoria di rischio alla quale è assegnato il prestito in conformità del quadro di gestione del rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503;

j)

il piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi sul prestito;

k)

il rispetto, da parte del titolare del progetto, del piano di rimborso concordato del prestito, con l’indicazione di eventuali pagamenti arretrati o default di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione (4);

l)

la percentuale dell’importo del progetto di crowdfunding finanziato dall’investitore mediante il prestito, espressa come rapporto tra:

i)

l’importo nozionale del prestito;

ii)

l’importo totale del progetto di crowdfunding.

2.   Le informazioni fornite per ciascun prestito incluso in un portafoglio indicano se un titolare di progetti ha in essere più di un progetto di crowdfunding finanziato tramite un fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

il tipo di offerta e lo strumento utilizzato per finanziare il progetto;

b)

la data di completamento (passata o prevista);

c)

l’importo nozionale che il titolare di progetti sta acquisendo tramite prestito;

d)

altre informazioni pertinenti, comprese tutte le altre obbligazioni finanziarie e passività potenziali.

3.   Il fornitore di servizi di crowdfunding chiede al titolare di progetti di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire che le informazioni fornite dai titolari di progetti in conformità del paragrafo 3 siano accurate, affidabili e aggiornate.

Articolo 11

Informazioni sulle misure di attenuazione del rischio

1.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503, per «misura di attenuazione del rischio» si intende una tecnica utilizzata da un titolare di progetti per ridurre il rischio di credito associato a un prestito, che può assumere una delle forme seguenti:

a)

«protezione del credito di tipo reale», tecnica di attenuazione del rischio in base alla quale la riduzione del rischio di credito associato a un prestito deriva dal diritto dell’investitore, nell’eventualità del default del prestito o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano il progetto o il titolare del progetto, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l’appropriazione o di conservarne il possesso, o di ridurre l’importo del prestito;

b)

«protezione del credito di tipo personale», tecnica di attenuazione del rischio in base alla quale la riduzione del rischio di credito associato a un prestito deriva dall’obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità del default del prestito o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano il progetto o il titolare del progetto.

2.   Nel caso in cui un prestito sia garantito da una «protezione del credito di tipo reale» di cui al paragrafo 1, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tutte le informazioni seguenti:

a)

il tipo di attività;

b)

la valutazione più recente di tali attività e l’importo o gli importi che possono essere liquidati, trasferiti, conservati od oggetto di appropriazione;

c)

il metodo di valutazione;

d)

il rapporto tra l’importo di cui alla lettera b) e l’importo nozionale totale del prestito, espresso in percentuale.

3.   Nel caso in cui un prestito sia garantito da una «protezione del credito di tipo personale» di cui al paragrafo 2, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce come minimo le informazioni seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo e la natura giuridica del terzo che agisce in qualità di fornitore di protezione o garante;

b)

il rapporto tra:

i)

l’importo nozionale del prestito coperto dal terzo;

ii)

l’importo nozionale totale del prestito, espresso in percentuale.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

a)

che l’ammissibilità e la valutazione di qualsiasi misura di attenuazione del rischio siano valutate conformemente a politiche e procedure adeguate nell’ambito del quadro di gestione del rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 e come specificato in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), di tale regolamento;

b)

che la valutazione di qualsiasi misura di attenuazione del rischio tenga conto di tutti i costi di dismissione derivanti dall’ottenimento e dalla vendita di garanzie reali.

Articolo 12

Informazioni sugli inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare di progetti

1.   Al fine di conformarsi all’articolo 6, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding impongono ai titolari di progetti di fornire informazioni sugli inadempimenti verificatisi nell’ambito di contratti di credito negli ultimi cinque anni.

2.   Quando per «contratto di credito» si intende un accordo in base al quale un investitore concede al titolare di un progetto un credito sotto forma di prestito per uno specifico progetto di crowdfunding, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«inadempimento»: default ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115;

b)

«contratto di credito»: accordo in base al quale un investitore concede al titolare di un progetto un credito sotto forma di prestito per uno specifico progetto di crowdfunding.

3.   Le informazioni sugli inadempimenti di cui al paragrafo 1 sono fornite dal titolare di progetti al fornitore di servizi di crowdfunding in tutti i casi:

a)

al momento della concessione del prestito;

b)

immediatamente dopo il verificarsi di un evento di inadempimento;

c)

fino alla data di scadenza del contratto di credito incluso nel portafoglio.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire che le informazioni fornite dai titolari di progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano accurate, affidabili e aggiornate.

5.   Quando per «contratto di credito» si intende uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e non sono disponibili informazioni su inadempimenti passati, i fornitori di servizi di crowdfunding impongono ai titolari di progetti di fornire tutte le informazioni seguenti relative agli ultimi cinque anni:

a)

i giorni di arretrato;

b)

l’importo degli arretrati.

6.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori se la fonte di informazioni di cui ai paragrafi 2 e 5 è inclusa in uno o più degli elementi seguenti e specificano quali:

a)

una dichiarazione giurata del titolare del progetto;

b)

le informazioni disponibili nei registri dei crediti;

c)

le informazioni accessibili al pubblico, anche provenienti da società di recupero crediti o da agenzie di rating del credito;

d)

altri tipi di informazioni.

7.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire quanto segue:

a)

che le informazioni fornite dai titolari di progetti in conformità del paragrafo 5 siano accurate, affidabili e aggiornate;

b)

che la comunicazione agli investitori delle informazioni di cui al paragrafo 5 sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 13

Informazioni sugli oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto

Le informazioni sugli oneri pagati in relazione ai prestiti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

la persona fisica o giuridica che paga gli oneri, indicando anche se tale persona è l’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding, il titolare del progetto o un terzo;

b)

l’importo monetario degli oneri;

c)

la persona fisica o giuridica che riceve gli oneri, indicando anche se tale persona è il fornitore di servizi di crowdfunding o, in caso di esternalizzazione delle funzioni operative, un terzo;

d)

qualsiasi servizio remunerato tramite oneri, compresi gli oneri di sottoscrizione, gli oneri di gestione, gli oneri per i processi di recupero crediti e gli oneri di uscita;

e)

il metodo di calcolo degli oneri, indicando anche se l’importo degli oneri rappresenta una percentuale dell’importo nozionale del prestito o qualsiasi altra variabile, o un importo fisso;

f)

lo scadenzario per il pagamento degli oneri.

Articolo 14

Informazioni sulla valutazione del prestito

1.   La valutazione del prestito di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera h), riflette, per ciascun singolo prestito, il probabile rendimento effettivo, definito come il rendimento annuo attualizzato dell’investimento atteso dall’investitore a una determinata data di valutazione, sulla base delle più recenti informazioni disponibili.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del probabile rendimento effettivo si basa su tutte le informazioni seguenti:

a)

il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione prevista nel prestito;

b)

il rendimento alla scadenza;

c)

l’applicazione di eventuali oneri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2020/1503;

d)

i tassi di default previsti, determinati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2022/2115;

e)

eventuali altri costi sostenuti dal titolare del progetto o dall’investitore o dal fornitore di servizi di crowdfunding in relazione al prestito.

3.   La valutazione del prestito di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (UE) 2020/1503 comprende la valutazione del portafoglio in cui è incluso il prestito, espressa come rapporto tra:

a)

il numeratore ottenuto dalla somma dei prodotti:

i)

dell’importo nozionale di ciascun prestito nel portafoglio;

ii)

del rispettivo probabile rendimento effettivo di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio;

b)

il denominatore ottenuto dalla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio.

CAPO IV

Politiche, procedure e modalità organizzative prescritte per quanto riguarda i fondi a copertura dei rischi

Articolo 15

Prescrizioni generali

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che hanno istituito e gestiscono un fondo a copertura dei rischi per le loro attività relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti dispongono di politiche e procedure adeguate e di modalità organizzative atte a garantire che il fondo a copertura dei rischi sia gestito con prudenza e possa conseguire i suoi obiettivi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le politiche, le procedure e le modalità organizzative relative al fondo a copertura dei rischi sono approvate dall’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono in forma scritta, aggiornate e ben documentate.

Articolo 16

Modalità organizzative

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono una struttura organizzativa e operativa solida e trasparente per qualsiasi fondo a copertura dei rischi di cui possano disporre e hanno una descrizione scritta al riguardo.

2.   L’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding sorveglia l’applicazione dei dispositivi di governance e delle modalità organizzative del fondo a copertura dei rischi.

3.   Ai fini del paragrafo 2, tutti i membri dell’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding:

a)

hanno piena conoscenza della struttura giuridica, organizzativa e operativa del fondo a copertura dei rischi e garantiscono che tale struttura sia in linea con le finalità approvate;

b)

sono pienamente consapevoli della struttura, delle responsabilità e della ripartizione dei compiti all’interno del fondo a copertura dei rischi.

4.   La struttura organizzativa del fondo non ostacola la capacità dell’organo di gestione di individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi che il fondo dovrà affrontare a causa delle sue operazioni.

Articolo 17

Politica di governance

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di una politica di governance per disciplinare il fondo a copertura dei rischi. Tale politica garantisce che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna siano coerenti, ben integrati e adeguati a garantire il buon funzionamento del fondo a copertura dei rischi.

2.   La politica di governance di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi e le informazioni seguenti:

a)

la finalità del fondo a copertura dei rischi;

b)

la struttura giuridica e operativa del fondo a copertura dei rischi, specificando anche se è gestito dal fornitore di servizi di crowdfunding stesso o da un terzo;

c)

la durata del fondo a copertura dei rischi, compresi i casi in cui il fondo ha una durata illimitata.

3.   Nel caso in cui il fondo a copertura dei rischi sia gestito da un terzo, la politica di governance di cui al paragrafo 1 comprende anche tutti gli elementi seguenti:

a)

la composizione dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

b)

le responsabilità e i compiti dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

c)

una descrizione delle competenze e delle capacità di ciascun membro dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

d)

la frequenza delle riunioni dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

e)

gli obblighi di comunicazione tra l’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi e l’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;

f)

le responsabilità relative alla documentazione, alla gestione e al controllo degli accordi di esternalizzazione;

g)

l’identificazione di uno o più membri del personale di alto livello che rispondono direttamente all’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono responsabili della gestione e della sorveglianza dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione, compresa la relativa documentazione.

Articolo 18

Politica di finanziamento

1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una politica di finanziamento per determinare le modalità di finanziamento del fondo a copertura dei rischi e le modalità di gestione dei proventi raccolti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la politica di finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi e le informazioni seguenti:

a)

qualsiasi contributo iniziale apportato dal fornitore di servizi di crowdfunding al fondo a copertura dei rischi;

b)

il tipo di oneri riscossi per alimentare il fondo a copertura dei rischi;

c)

i criteri di cui la gestione del fondo a copertura dei rischi tiene conto nel decidere il tipo di oneri da riscuotere;

d)

i criteri di cui la gestione del fondo a copertura dei rischi tiene conto nel decidere l’importo degli oneri da riscuotere per ciascun prestito;

e)

il processo decisionale per determinare l’importo e la natura degli oneri da riscuotere;

f)

la strategia di investimento adottata dal fondo a copertura dei rischi per investire i fondi gestiti;

g)

la proprietà giuridica dei fondi;

h)

le modalità di scioglimento dei fondi in caso di scadenza del fondo a copertura dei rischi;

i)

le modalità di separazione dei fondi da altre attività di proprietà del fornitore di servizi di crowdfunding;

j)

le modalità con cui le somme versate nel fondo a copertura dei rischi saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del suddetto fondo.

Articolo 19

Politica di esborso

Il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una politica per determinare in che modo tutti gli elementi seguenti sono tenuti in considerazione nella decisione di procedere a qualsiasi esborso dal fondo a copertura dei rischi a favore degli investitori:

a)

il saldo disponibile aggiornato del fondo;

b)

la quota dei prestiti in stato di default in un determinato portafoglio;

c)

i tassi di interesse e la scadenza dei prestiti in stato di default in un determinato portafoglio;

d)

la procedura da seguire per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dal fondo a copertura dei rischi;

e)

le circostanze in cui il fondo a copertura dei rischi può essere attivato per la liquidazione;

f)

i criteri da prendere in considerazione nel caso di crediti concorrenti o simultanei degli investitori sugli stessi prestiti in stato di default.

Articolo 20

Politica di continuità operativa

I fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono una solida politica di continuità operativa per il fondo a copertura dei rischi al fine di garantirne la capacità di operare su base continuativa e di limitare eventuali perdite nel caso di interruzione temporanea o definitiva dell’attività.

Articolo 21

Trasparenza e comunicazione agli investitori

1.   L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding informa e aggiorna il proprio personale in merito alle politiche e alle procedure del fondo a copertura dei rischi in modo chiaro e coerente, almeno al livello necessario per svolgere le funzioni del fondo a copertura dei rischi.

2.   Le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui il fornitore di servizi di crowdfunding dispone in conformità dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503 sono rispecchiate in modo coerente nella politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


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