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Document 32022D1976

Decisione (UE) 2022/1976 del Consiglio del 17 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

ST/12681/2022/INIT

OJ L 271, 19.10.2022, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1976/oj

19.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 271/17


DECISIONE (UE) 2022/1976 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2019/1875 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), che è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

Il comitato per il commercio è stato istituito dall’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f) dell’accordo, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno.

(4)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio rispetto all’adozione del proprio regolamento interno, al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio in riferimento all’adozione del proprio regolamento interno dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

del …

in riferimento al proprio regolamento interno

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo"), in particolare l'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f),

considerato che a norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato nell'allegato della presente decisione.

2.

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …,

Per il comitato per il commercio

I copresidenti


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 16.1 DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA

Articolo 1

Ruolo e nome del comitato per il commercio

1.   Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 16.1 dell'accordo.

2.   Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, il comitato di cui al paragrafo 1 è definito "comitato per il commercio".

Articolo 2

Composizione e copresidenti

1.   A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio comprende rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica di Singapore ed è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore o dai rispettivi delegati.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario delegato incaricato di copresiedere il comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario delegato abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

Articolo 3

Segretariato

1.   I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti esercitano le funzioni di segretariato del comitato per il commercio.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo membro.

Articolo 4

Riunioni

1.   A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti.

2.   Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Singapore, salvo diversa decisione dei copresidenti.

3.   Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.

4.   Le riunioni possono essere svolte in presenza o tramite videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.

Articolo 5

Delegazioni

Prima di ogni riunione il membro del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte informa il membro del segretariato dell'altra parte in merito alla prevista composizione delle delegazioni della propria parte. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Almeno 15 giorni prima di una riunione il segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per ciscuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno di comune accordo.

Articolo 7

Invito di esperti

I copresidenti del comitato per il commercio possono, di comune accordo, invitare esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.

Articolo 8

Verbali

1.   Entro 21 giorni dalla fine della riunione il membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.

2.   Ove il presente regolamento interno si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni del comitato specializzato sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.

3.   Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:

a)

tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio;

b)

qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

4.   Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio, adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.

5.   Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato per il commercio.

6.   Il segretariato adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due versioni originali del verbale e ne trasmette una a ciascuna delle parti.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo, come previsto all'articolo 16.4 dell'accordo.

2.   Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.

3.   A tal fine il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio assenso in merito al progetto di decisione o di raccomandazione. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio assenso entro il termine specificato dalla parte proponente e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, paragrafo 4. Se l'altra parte non esprime il proprio assenso, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella riunione successiva del comitato per il commercio.

4.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione del proprio oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore o dell'inizio di applicazione a seconda dei casi.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e trasmesse a ciascuna delle parti.

Articolo 10

Trasparenza

1.   Salvo disposizione contraria nell'accordo o diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.

2.   Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

3.   Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio informazioni considerate riservate a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

4.   Ciascuna parte può rendere pubblico con ogni mezzo opportuno l'ordine del giorno definito dalle parti prima della riunione del comitato per il commercio e i verbali approvati dalle parti, redatti a norma dell'articolo 8.

5.   La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 11

Lingue

1.   La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.

2.   Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo. L'articolo 16.21 dell'accordo si applica mutatis mutandis alle decisioni di modifica o interpretazione dell'accordo adottate dal comitato per il commercio. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio, compresa quella con cui viene adottato il regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

3.   Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

Articolo 12

Spese

1.   Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitati specializzati e altri organismi

1.   A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo possono essere istituiti comitati specializzati per trattare tutte le questioni loro delegate dal comitato per il commercio.

2.   A norma degli articoli 16.1 e 16.2 dell'accordo, il comitato per il commercio sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.

3.   Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.

4.   A norma dell'articolo 16.2 dell'accordo, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.

5.   Salvo diversa decisione adottata da ciascun comitato specializzato, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.

Articolo 14

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 9.


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