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Document 32022R0801
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/801 of 20 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 to update the list of active substances approved or deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3216
OJ L 143, 23.5.2022, p. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 143/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/801 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive. |
(2) |
Per 68 delle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti. |
(3) |
L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1. |
Nella parte A sono soppresse le seguenti voci:
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2. |
Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:
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