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Document 32022R0801

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3216

OJ L 143, 23.5.2022, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/801/oj

23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 143/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/801 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive.

(2)

Per 68 delle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.

(3)

L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.

(4)

Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1.

Nella parte A sono soppresse le seguenti voci:

1)

voce 21, Ciclanilide;

2)

voce 33, Cinidon etile;

3)

voce 43, Etossisulfuron;

4)

voce 45, Oxadiargil;

5)

voce 49, Ciflutrin;

6)

voce 56, Mecoprop;

7)

voce 72, Molinate;

8)

voce 87, Ioxynil;

9)

voce 94, Imazosulfuron;

10)

voce 100, Tepraloxydim;

11)

voce 113, Maneb;

12)

voce 120, Warfarin;

13)

voce 121, Clothianidin;

14)

voce 140, Tiametoxam;

15)

voce 143, Flusilazolo;

16)

voce 144, Carbendazim;

17)

voce 151, Glufosinate;

18)

voce 157, Fipronil;

19)

voce 174, Diflubenzurone;

20)

voce 175, Imazaquin;

21)

voce 177, Ossadiazione;

22)

voce 184, Quinoclamine;

23)

voce 185, Cloridazon;

24)

voce 190, Fuberidazolo;

25)

voce 192, Diuron;

26)

voce 196, Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis ceppo NB: 176 (TM 141);

27)

voce 201, Phlebiopsis gigantean ceppi VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;

28)

voce 205, Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039;

29)

voce 211, Epossiconazolo;

30)

voce 212, Fenpropimorf;

31)

voce 214, Tralcossidin;

32)

voce 216, Imidacloprid;

33)

voce 221, Acetato di ammonio;

34)

voce 226, Denatonio benzoato;

35)

voce 237, Calcare;

36)

voce 239, Residuo d’estrazione della polvere di pepe (PDER);

37)

voce 245, 1,4-diamminobutano (putrescina);

38)

voce 252, Estratto d’alga marina (precedentemente estratto d’alga marina e alghe marine);

39)

voce 253, Silicato di sodio e alluminio;

40)

voce 254, Ipoclorito di sodio;

41)

voce 256, Cloridrato di trimetilammina;

42)

voce 261, Fosfuro di calcio;

43)

voce 269, Triadimenol;

44)

voce 270, Metomil;

45)

voce 280, Teflubenzurone;

46)

voce 281, Zeta-cipermetrina;

47)

voce 282, Clorsulfuron;

48)

voce 283, Ciromazina;

49)

voce 286, Lufenuron;

50)

voce 290, Difenacum;

51)

voce 303, Spirodiclofen;

52)

voce 306, Triflumizolo;

53)

voce 308, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere);

54)

voce 309, Haloxyfop-P;

55)

voce 312, Metosulam;

56)

voce 315, Fenbuconazolo;

57)

voce 319, Miclobutanil;

58)

voce 321, Triflumuron;

59)

voce 324, Dietofencarb;

60)

voce 325, Etridiazolo;

61)

voce 327, Orizalin;

62)

voce 332, Fenoxycarb;

63)

voce 336, Carbetamide;

64)

voce 337, Carbossina;

65)

voce 338, Ciproconazolo;

66)

voce 347, Bromadiolone;

67)

voce 349, Pencicuron;

68)

voce 353, Flutriafol.

2.

Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:

1)

voce 2, Profoxydim;

2)

voce 3, Azimsulfuron;

3)

voce 14, Fluquinconazolo;

4)

voce 17, Triazossido;

5)

voce 19, Acrinathrin;

6)

voce 20, Procloraz;

7)

voce 23, Bifenthrin.


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