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Document 32022R0204

Regolamento delegato (UE) 2022/204 della Commissione dell’8 dicembre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca

C/2021/8734

OJ L 34, 16.2.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/204/oj

16.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/204 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone l’istituzione di consigli consultivi intesi a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

(2)

In conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/242 (2) che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca.

(3)

La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/1575 (3) recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 per chiarire la definizione di «organizzazioni del settore», precisare la procedura di classificazione dei membri dei consigli consultivi in una delle due categorie di parti interessate di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e concedere a entrambe le categorie il diritto di decidere in modo autonomo in merito alla loro rappresentanza nel comitato esecutivo.

(4)

I consigli consultivi e gli Stati membri sono stati consultati sulla scorta dell’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/242.

(5)

Al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata di tutti gli interessi e migliorare l’imparzialità delle presidenze, è opportuno che i consigli consultivi designino, per consenso, un presidente e almeno un vicepresidente appartenenti a categorie diverse delle parti interessate di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I gruppi di lavoro dovrebbero essere presieduti, ove possibile, da rappresentanti di entrambe le categorie di parti interessate. Ai consigli consultivi dovrebbe essere conferita la facoltà di designare un presidente e vicepresidenti esterni ai consigli consultivi.

(6)

Al fine di garantire il buon funzionamento dei consigli consultivi, è necessario precisare ulteriormente i criteri per la classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle due categorie di parti interessate di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/242 definisce le organizzazioni del settore come le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione. L’articolo 4, punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 definisce «operatore» la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. I criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi dovrebbero pertanto consentire la classificazione delle organizzazioni che rappresentano i settori summenzionati nella categoria «organizzazioni del settore». Inoltre anche i fornitori dei settori summenzionati, quali i fabbricanti di reti da pesca o i produttori di ghiaccio, dovrebbero essere classificati come «organizzazioni del settore».

(8)

Un’organizzazione può essere considerata rappresentativa del settore quando almeno il 50 % dei suoi membri è costituito a sua volta da rappresentanti del settore o ha interessi economici diretti o indiretti nel settore, quando rappresenta i lavoratori del settore o quando almeno il 50 % del suo finanziamento proviene dal settore. Tali organizzazioni dovrebbero essere considerate «organizzazioni del settore» anche ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(9)

Al fine di garantire il funzionamento equilibrato dei consigli consultivi, è necessario che le organizzazioni che promuovono principi orizzontali quali la protezione dell’ambiente, i diritti umani e dei consumatori, la salute, l’uguaglianza o ancora la salute o il benessere degli animali siano classificate come organizzazioni del settore se sono rappresentative del settore ai sensi dei considerando 7 o 8. Le organizzazioni che promuovono tali principi orizzontali dovrebbero pertanto essere classificate come «altri gruppi di interesse» solo quando sono indipendenti dal settore, il che significa che meno del 50 % dei loro membri è costituito a sua volta da rappresentanti del settore o ha interessi economici diretti o indiretti nel settore, che dette organizzazioni non rappresentano lavoratori del settore e che meno del 50 % del loro finanziamento proviene dal settore.

(10)

L’articolo 4, punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009 definisce «pesca ricreativa» quelle attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi. Le organizzazioni che rappresentano la pesca ricreativa o sportiva, poiché differiscono per natura, obiettivi e mezzi dalle organizzazioni del settore quali definite all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/242, dovrebbero essere classificate come «altri gruppi di interesse».

(11)

Il settore della pesca e dell’acquacoltura è sempre più confrontato alla necessità di dialogare con le parti interessate che competono per usi diversi del mare, tra cui la produzione di energia, l’estrazione, il turismo o la conservazione. Tali parti interessate potrebbero avere interessi divergenti da quelli del settore della pesca e dell’acquacoltura. È pertanto necessario classificare come «altri gruppi di interesse» le organizzazioni che prendono parte ai compiti dei consigli consultivi, definiti all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e che rappresentano o hanno interessi economici diretti o indiretti connessi all’uso dell’ambiente marino o dello spazio marittimo diversi dalla pesca commerciale, dall’acquacoltura o dalla trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici.

(12)

È opportuno in particolare provvedere ad assicurare una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate nei consigli consultivi, compresi altri gruppi di interesse e rappresentanti delle flotte artigianali.

(13)

Al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che dispone l’istituzione di consigli consultivi per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento, è necessario precisare i metodi di lavoro che i consigli consultivi dovrebbero rispettare nell’elaborare le loro raccomandazioni.

(14)

In quanto organismi che perseguono un obiettivo di comune interesse europeo, i consigli consultivi ricevono un sostegno finanziario dell’Unione. Di conseguenza il loro funzionamento dovrebbe essere regolarmente monitorato e valutato mediante verifiche indipendenti, periodiche ed esterne dei risultati.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/242,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/242 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Struttura e organizzazione dei consigli consultivi

1.   Oltre che alle disposizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, all’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013, la struttura e l’organizzazione dei consigli consultivi devono essere conformi ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Il consiglio consultivo designa, per consenso, un presidente e almeno un vicepresidente. Il presidente può essere un membro esterno al consiglio consultivo. Nel caso in cui il presidente sia designato tra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti, almeno uno dei vicepresidenti è designato tra i membri della categoria delle organizzazioni del settore e degli altri gruppi d’interesse di cui all’articolo 2 alla quale il presidente non appartiene. Questo principio si applica, ove possibile, anche ai presidenti dei gruppi di lavoro.

3.   L’assemblea generale di un consiglio consultivo:

a)

adotta il regolamento interno del consiglio consultivo;

b)

si riunisce almeno una volta all’anno per approvare la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale del consiglio consultivo;

c)

decide in merito alla classificazione dei membri del consiglio consultivo nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse” applicando i criteri di cui all’allegato I e basandosi su informazioni oggettive e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l’elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall’organizzazione in questione.

4.   Sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse per i seggi ad essi rispettivamente attribuiti, l’assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l’assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un’adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.

5.   L’assemblea generale garantisce quote di partecipazione eque, che consentano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate tenendo conto della loro capacità finanziaria.

6.   Il comitato esecutivo:

a)

orienta e gestisce i compiti del consiglio consultivo conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

elabora la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale;

c)

adotta le raccomandazioni e i suggerimenti di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

7.   L’assemblea generale e il comitato esecutivo assicurano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, in particolare degli altri gruppi di interesse e, se del caso, delle flotte artigianali. Il numero di rappresentanti delle flotte artigianali dovrebbe rispecchiare la quota che tali flotte rappresentano nel settore della pesca degli Stati membri interessati.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Metodi di lavoro

1.   Il consiglio consultivo assicura che le raccomandazioni e i suggerimenti formulati:

a)

rispettino le norme e gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

siano elaborati secondo rigorosi principi di trasparenza, rappresentanza equilibrata e rispetto di tutte le opinioni espresse;

c)

siano adottati, ove possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.

2.   Nello stabilire i propri metodi di lavoro, il consiglio consultivo si adopera per assicurare la piena ed efficace partecipazione di tutti i membri avvalendosi di mezzi di comunicazione informatici moderni e predisponendo servizi di interpretazione e traduzione.»;

3)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Verifiche dei risultati

Il consiglio consultivo si sottopone almeno una volta ogni cinque anni a una verifica indipendente dei risultati. Tale verifica mira a individuare le migliori prassi e le carenze e ad elencare le raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento del consiglio consultivo e a valutarne il contributo complessivo agli obiettivi della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli esiti di tali verifiche sono resi pubblici e, qualora siano individuate carenze nel funzionamento del consiglio consultivo, sono accompagnati da un piano d’azione che stabilisce azioni concrete e un calendario ben definito per la loro attuazione.»;

4)

è aggiunto l’allegato «Criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”»:

«ALLEGATO

Criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”

1.   

Un’organizzazione è classificata come “organizzazione del settore” se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

a)

l’organizzazione rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici;

b)

la maggioranza dei membri dell’organizzazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici;

c)

l’organizzazione rappresenta lavoratori nei settori connessi alla pesca commerciale, all’acquacoltura, alla trasformazione, alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita al dettaglio di prodotti ittici;

d)

almeno il 50 % del finanziamento dell’organizzazione proviene da imprese attive nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici;

e)

l’organizzazione soddisfa almeno uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ed è attiva nei settori dell’ambiente, dei consumatori e dei diritti umani, della salute, della promozione dell’uguaglianza o ancora della salute o del benessere degli animali.

2.   

Un’organizzazione è classificata come “altro gruppo di interesse” quando non soddisfa nessuno dei criteri di cui al paragrafo 1 e:

a)

è principalmente attiva nei settori dell’ambiente, dei consumatori e dei diritti umani, della salute, della promozione dell’uguaglianza, della salute o del benessere degli animali o ancora della pesca ricreativa o sportiva; oppure

b)

rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti connessi all’uso dell’ambiente marino o dello spazio marittimo diverso dalla pesca commerciale, dall’acquacoltura o dalla trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici.

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/1575 della Commissione, del 23 giugno 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 1).


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