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Document 32021R2266

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise

C/2021/9364

OJ L 455, 20.12.2021, p. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2266/oj

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 455/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2266 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2021

recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 23 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/83/CEE stabilisce le condizioni che garantiscano l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno nel settore della tassazione dell’alcol.

(2)

La direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio (2), che ha modificato la direttiva 92/83/CEE, ha esteso la possibilità per gli Stati membri di applicare le aliquote di accisa ridotte, che erano disponibili solo per le birre e l’alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti, anche alle altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. A norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE («il certificato»). Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, deve essere utilizzata una forma comune per il certificato.

(3)

È auspicabile che la certificazione dei piccoli produttori indipendenti sia rilasciata dallo Stato membro in cui essi sono stabiliti. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno consentire ai piccoli produttori indipendenti di procedere ad un’autocertificazione, a condizione che gli Stati membri abbiano adottato misure adeguate volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso del sistema.

(4)

È opportuno inserire un riferimento al certificato per i piccoli produttori indipendenti nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3), come previsto dall’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti.

(5)

Al fine di chiarire quali elementi probanti debbano essere utilizzati in caso di autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti, è necessario specificare le informazioni da includere nel documento amministrativo e nel documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE.

(6)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 per essere allineata all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Certificato per i piccoli produttori indipendenti

La forma del certificato per i piccoli produttori indipendenti di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE («il certificato») figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE

Ai fini del riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE, le informazioni da includere nel documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (4) sono le seguenti:

a)

alla casella 17 l: «Il prodotto descritto è stato fabbricato da» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:

a)

«piccole birrerie indipendenti certificate»;

b)

«piccoli produttori di vino indipendenti certificati»;

c)

«piccoli produttori indipendenti certificati di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;

d)

«piccoli produttori indipendenti certificati di prodotti intermedi»;

e)

«piccole distillerie indipendenti certificate»;

b)

alla casella 18e: Il tipo di documento per il certificato;

c)

alla casella 18f: Numero progressivo del certificato

Articolo 3

Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE

1.   Ai fini del riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE, le informazioni da includere nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (5) sono il numero progressivo del certificato e il termine «Certificato di» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:

a)

«piccole birrerie indipendenti»;

b)

«piccoli produttori di vino indipendenti»;

c)

«piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;

d)

«piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;

e)

«piccole distillerie indipendenti».

2.   Nei casi in cui la circolazione dei prodotti comprenda diverse bevande alcoliche e si intenda applicare le aliquote di accisa ridotte solo ad alcune bevande, la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate da piccoli produttori indipendenti è indicata nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3649/92.

Articolo 4

Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti

Se i piccoli produttori indipendenti rientrano nelle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, o all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE e gli Stati membri consentono ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro rispettivo territorio di utilizzare un’autocertificazione, lo stato dei produttori e la loro produzione annuale sono dichiarati nel documento amministrativo a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE

1.   Per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009, con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:

a)

«piccole birrerie indipendenti»;

b)

«piccoli produttori di vino indipendenti»;

c)

«piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;

d)

«piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;

e)

«piccole distillerie indipendenti».

2.   Se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 l è indicato anche il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (6) («numero SEED») o il numero di partita IVA («partita IVA») dei produttori.

Il numero SEED è il numero di autorizzazione relativo alle accise rilasciato dalle autorità competenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012. Il numero di partita IVA di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (7) è indicato solo se i piccoli produttori indipendenti non dispongono di un numero SEED.

3.   La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.

Articolo 6

Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE

Per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE, nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 devono essere indicate le seguenti informazioni:

a)

lo stato del piccolo produttore indipendente con una delle diciture seguenti: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:

a)

«piccole birrerie indipendenti»;

b)

«piccoli produttori di vino indipendenti»;

c)

«piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;

d)

«piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;

e)

«piccole distillerie indipendenti»;

b)

la produzione annuale totale indicata in ettolitri, ad eccezione dell’alcole etilico che è dichiarato in ettolitri di alcole puro;

c)

il numero SEED o il numero di partita IVA dei piccoli produttori indipendenti autocertificati, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i produttori;

d)

la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate dai piccoli produttori indipendenti, quando la circolazione dei prodotti comprende diverse bevande alcoliche e si intende applicare le aliquote di accisa ridotte solo ad alcune bevande.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(5)  Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO RELATIVO ALL’ACCISA PER I PICCOLI PRODUTTORI INDIPENDENTI DI BEVANDE ALCOLICHE

(Direttiva 92/83/CEE del Consiglio - articolo 23 bis)

N. progressivo:

1.

IDENTIFICAZIONE DEL PICCOLO PRODUTTORE INDIPENDENTE

Denominazione/nominativo

Via e n.

CAP, località

Stato membro di stabilimento

Numero SEED/partita IVA

2.

Descrizione delle bevande alcoliche per le quali è richiesto il certificato relativo all’accisa

 

 

 

 

Tipo di bevande alcoliche

Descrizione

Produzione annuale totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

Nome

Numero di riferimento dell’ufficio (se pertinente)

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

4.

CONFERMA DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

La sottoscritta autorità nazionale conferma:

la produzione annua totale descritta nella casella 2 del piccolo produttore indipendente indicato nella casella 1.

che il piccolo produttore indipendente di cui alla casella 1 soddisfa i criteri di cui, se del caso, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE.

 

 

 

 

Nome e qualifica del firmatario

Luogo, data

Timbro (se del caso)

Firma

Note esplicative

1.

Il presente certificato funge da documento giustificativo per l’applicazione di aliquote ridotte di accisa alle bevande alcoliche fabbricate da piccoli produttori indipendenti, di cui all’articolo 23 bis della direttiva 92/83/CEE. Di conseguenza, per ogni piccolo produttore indipendente è redatto un certificato all’anno relativo a tutti i tipi di bevande alcoliche prodotte.

2.

Il formulario sul quale è rilasciato il certificato è di 210 × 297 mm. Qualora sia stampato, il formulario è redatto su carta bianca non contenente pasta meccanica.

3.

Il certificato deve essere compilato in maniera leggibile e indelebile; non deve contenere cancellature o alterazioni. Il certificato è compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente. Per «lingua riconosciuta» si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro del piccolo produttore indipendente o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione che tale Stato membro abbia dichiarato accettabile a tal fine.

4.

Se il certificato è redatto in una lingua diversa da quella riconosciuta dallo Stato membro di destinazione, su richiesta delle autorità di tale Stato membro, il destinatario allega una traduzione al momento della presentazione del certificato. Tale Stato membro può, a sua discrezione, dispensare dall’obbligo di allegare la traduzione.

5.

Il numero progressivo è composto da 14 cifre. Esso inizia con il numero a due cifre relativo all’anno di rilascio del certificato, seguito da un identificativo dello Stato membro con un codice di due lettere per il paese di rilascio conformemente all’allegato II, punto 3, del regolamento (CE) n. 684/2009, seguito a sua volta da un identificativo unico del numero alfanumerico nazionale di 10 cifre assegnato dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente. Un esempio di tale numero progressivo è: 22ES01ABCD234E.

6.

Nella casella 1 del certificato sono indicati i dati necessari per l’identificazione del piccolo produttore indipendente, compreso il numero SEED. Si indica il numero di partita IVA solo se il piccolo produttore indipendente non dispone di un numero SEED.

7.

Nella casella 2 del certificato l’autorità competente indica la produzione annuale totale delle bevande alcoliche del piccolo produttore indipendente per le quali è richiesto il certificato, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

tipo di bevanda alcolica, specificato conformemente al seguente elenco, come stabilito nella direttiva 92/83/CEE:

i)

birra;

ii)

vino;

iii)

bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;

iv)

prodotti intermedi;

v)

alcole etilico;

b)

Si può inserire la descrizione del prodotto. Se è inserita la descrizione dei prodotti intermedi e delle altre bevande fermentate, essa deve essere conforme all’articolo 13 bis, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 18 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE;

c)

la quantità della bevanda alcolica è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.

8.

Nella casella 3 del certificato sono indicati i dati pertinenti necessari per l’identificazione dell’autorità competente, compreso, se del caso, il numero di riferimento dell’ufficio doganale di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 684/2009.

9.

Le autorità competenti possono dispensare dall’apposizione del timbro sul certificato rilasciato se quest’ultimo è autenticato con altri mezzi, come la firma elettronica.


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