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Document 32021R1465

Regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione

C/2021/4867

OJ L 321, 13.9.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1465/oj

13.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1465 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/787 ha chiarito e riformulato in modo sostanziale talune disposizioni relative alla produzione e all’etichettatura delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari ottenuti utilizzando le bevande spiritose come ingredienti.

(2)

In particolare, la definizione e le condizioni per l’uso di allusioni alla denominazione legale di una o più categorie di bevande spiritose o a indicazioni geografiche di bevande spiritose di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Consiglio (2) e all’articolo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), sono state sostanzialmente riviste dal regolamento (UE) 2019/787, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008 a decorrere dal 25 maggio 2021. Le nuove disposizioni corrispondenti di cui all’articolo 3, punto 3, e all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787 consentono infatti l’uso di allusioni solo nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose e dei liquori. Di conseguenza qualsiasi allusione nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose diverse dai liquori non rientra nelle nuove disposizioni sulle allusioni di cui al regolamento (UE) 2019/787. Tale scelta normativa è stata compiuta per evitare sovrapposizioni tra le allusioni, disciplinate dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, e le miscele, disciplinate dall’articolo 13, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento. La combinazione di una bevanda spiritosa con un’altra bevanda spiritosa si qualifica in effetti come miscela e non dovrebbe pertanto essere etichettata conformemente alle disposizioni in materia di etichettatura relative alle allusioni. All’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787 è stata inserita tuttavia un’eccezione per consentire allusioni ad altre bevande spiritose riportate sui liquori al fine di preservare l’etichettatura di un numero notevole di prodotti considerati tradizionali e generalmente riconosciuti dai consumatori. La nuova definizione e i requisiti delle allusioni non hanno tuttavia tenuto conto di due ulteriori casi di metodi di produzione tradizionali in cui è fatta allusione a bevande spiritose che costituiscono l’unico ingrediente alcolico di altre bevande spiritose o a bevande spiritose nel cui fusto sono state maturate altre bevande spiritose; nessuno di questi due casi può essere considerato una miscela. Pertanto, se non disciplinati come allusioni, tali casi diventeranno illegali ai sensi del regolamento (UE) 2019/787.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787, è vietato utilizzare le denominazioni legali di una categoria di bevande spiritose o le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti rispettivi, tranne nel caso di termini composti, allusioni ed elenchi di ingredienti.

(4)

Di conseguenza, dopo aver consultato il settore delle bevande spiritose e gli Stati membri, è emerso chiaramente che la riformulazione delle disposizioni sulle allusioni preclude la possibilità di informare i consumatori circa metodi di produzione tradizionali utilizzati per produrre determinate bevande spiritose, quando tali informazioni si riferiscono alla denominazione di altre bevande spiritose. Tali metodi consistono nell’uso di una bevanda spiritosa come unica base alcolica, senza aggiunta di altri prodotti alimentari o diluizione con acqua al di sotto del titolo alcolometrico richiesto per trasformarla ulteriormente affinché diventi una bevanda spiritosa diversa, e nello stoccaggio di determinate bevande spiritose per l’intero periodo di maturazione o una sua parte in fusti di legno che contenevano in precedenza un’altra bevanda spiritosa. In quest’ultimo caso, per le categorie di bevande spiritose o le indicazioni geografiche di bevande spiritose per le quali l’aggiunta di alcole è vietata, i fusti devono essere svuotati del loro contenuto precedente prima di introdurvi la bevanda spiritosa che vi deve essere successivamente maturata.

(5)

Detti metodi sono tradizionalmente utilizzati nel settore delle bevande spiritose da molto tempo e dovrebbero essere inclusi nel regolamento (UE) 2019/787. Infatti, quando si utilizzano tali metodi di produzione tradizionali, la loro indicazione nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose corrispondenti fornisce ai consumatori informazioni importanti e utili circa il prodotto che scelgono di acquistare e consumare, e funge da differenziazione tra i diversi marchi all’interno delle categorie. In particolare, conoscere il tipo di fusti in cui la bevanda spiritosa è stata maturata è fondamentale per contribuire a spiegare parte della complessità della bevanda spiritosa in oggetto.

(6)

Al fine di preservare la possibilità per i produttori di fornire informazioni sui metodi di produzione tradizionali, è opportuno modificare l’articolo 3, punto 3, e l’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787 per consentire allusioni alle denominazioni legali di bevande spiritose o alle indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose prodotte secondo tali metodi tradizionali.

(7)

Inoltre, nel caso di allusioni a bevande spiritose precedentemente contenute in fusti successivamente utilizzati per maturare altre bevande spiritose, la disposizione in materia di etichettatura introdotta dall’articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, secondo cui l’allusione figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e per qualsiasi termine composto, imporrebbe un onere sproporzionato al settore delle bevande spiritose, richiedendo la modifica di migliaia di etichette e cartoni e un’inutile modifica della veste grafica dell’etichettatura cui i consumatori sono abituati da anni. Inoltre in molti casi tale requisito renderebbe l’allusione appena visibile a occhio nudo, a meno che le dimensioni dei caratteri della denominazione legale non siano aumentate drasticamente, il che non dovrebbe essere necessario quando la denominazione legale è un riferimento semplice e chiaro a una delle categorie di cui all’allegato I del citato regolamento o al nome di un’indicazione geografica di bevande spiritose che non genera potenziali confusioni. È pertanto opportuno derogare a tale requisito di etichettatura e imporre invece che le allusioni figurino in caratteri di dimensioni non maggiori e non più visibili rispetto alla denominazione legale della bevanda spiritosa e, se del caso, di qualsiasi termine composto.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(9)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione alle allusioni riportate sulle bevande spiritose diverse dai liquori dei pertinenti requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) 2019/787. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi dal 31 dicembre 2022 per consentire alle bevande spiritose interessate, etichettate prima di tale data in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, di continuare a essere immesse sul mercato senza che sia necessario rietichettarle.

(10)

Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue:

a)

un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,

b)

una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, o

c)

una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis;»;

(2)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 1, nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda spiritosa diversa dalle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, l’allusione a una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose di cui al citato allegato o a un’indicazione geografica di bevande spiritose è consentita a condizione che:

a)

la bevanda spiritosa cui si riferisce l’allusione:

i)

sia stata utilizzata come unica base alcolica per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I,

ii)

non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all’allegato I o al relativo disciplinare, e

iii)

non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I o dal disciplinare dell’indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione; o

b)

la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l’intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione, a condizione che:

i)

per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l’aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti;

ii)

l’allusione sia fatta nell’ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante,

iii)

l’allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato, e

iv)

in deroga al paragrafo 4, lettera b), l’allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato.»;

b)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   L’allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis:».

Articolo 2

Le bevande spiritose di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2019/787 che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura stabiliti in tale articolo e nell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


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