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Document 32021R1335

Regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari

C/2021/3586

OJ L 289, 12.8.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1335/oj

12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1335 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulla designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande alcoliche ottenute combinando una categoria di bevande spiritose o un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari. Tali bevande alcoliche sono descritte con termini composti che combinano una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I del citato regolamento o un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con il nome di altri prodotti alimentari.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo del termine composto. Ciò potrebbe indurre i consumatori a credere che il termine composto sia la denominazione vera e propria della bevanda alcolica e comportare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l’identità dell’alimento. L’articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell’alimento, e l’articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

(4)

Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose risultanti da tale combinazione, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo del termine composto che descrive la combinazione. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta il termine composto è indicato nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari.

(5)

Tale obbligo non dovrebbe tuttavia applicarsi quando, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, la denominazione legale della bevanda spiritosa è sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell’allegato I per la categoria 33 dell’allegato I del medesimo regolamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(7)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate.

(8)

Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I termini composti che designano una bevanda alcolica:

a)

figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;

b)

non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;

c)

non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e

d)

nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b).».

Articolo 2

Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


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