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Document 32021D0837

Decisione (UE) 2021/837 del Consiglio del 6 maggio 2021 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

ST/7261/2021/INIT

OJ L 185, 26.5.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/837/oj

26.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 185/23


DECISIONE (UE) 2021/837 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA 2006) è stato concluso dall’Unione con la decisione 2011/731/UE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011.

(2)

A norma dell’articolo 6 dell’ITTA 2006, il Consiglio internazionale dei legni tropicali (ITTC) è la massima autorità dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) ed è composto da tutti i membri dell’ITTO.

(3)

A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’ITTA 2006, detto accordo deve rimanere in vigore per un periodo di 10 anni dopo la sua entrata in vigore, vale a dire fino al 6 dicembre 2021, a meno che l’ITTC, con voto speciale a norma dell’articolo 12, non decida di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo. A norma dell’articolo 44, paragrafo 2 dell’ITTA 2006, l’ITTC può decidere di prorogarlo per due periodi, vale a dire un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre anni.

(4)

L’ITTC adotterà una decisione sulla proroga dell’ITTA 2006 in occasione della sua 57a sessione, che si terrà nel novembre 2021, o tra una sessione e l’altra senza tenere alcuna riunione.

(5)

La proroga dell’ITTA 2006 per un periodo iniziale di cinque anni è nell’interesse dell’Unione, in quanto l’ITTO si trova ancora nelle prime fasi di un risanamento finanziario e si appresta a riformare la sua architettura finanziaria.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ITTC in merito alla proroga dell’ITTA 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è di approvare o votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un primo periodo di cinque anni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell’Unione europea, dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).


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