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Document 32021R0078

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19

C/2021/367

OJ L 29, 28.1.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/78/oj

28.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/78 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso.

(2)

Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l’imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall’annullamento di eventi pubblici e feste private. L’effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l’incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell’Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell’Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l’elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione.

(3)

Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e il conseguente effetto negativo sulla domanda di vino.

(4)

Alla luce dell’eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un’ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.

(5)

Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi nel settore vitivinicolo dell’Unione che sono state introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è ritenuto essenziale per fornire agli Stati membri e agli operatori la flessibilità necessaria per attuare i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, la possibilità per gli Stati membri di apportare modifiche ai rispettivi programmi nazionali, ogniqualvolta necessario nel corso dell’anno, ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente alle circostanze eccezionali degli ultimi mesi e di presentare modifiche ai loro programmi di sostegno non appena ritenuto necessario. Tale flessibilità ha consentito agli Stati membri di introdurre nuove misure, ottimizzare le misure già in atto e adeguare le misure con maggiore frequenza se necessario, tenendo conto della rapida evoluzione della situazione del mercato. Inoltre la flessibilità introdotta per l’attuazione della misura relativa alla vendemmia verde ha concesso agli operatori il tempo necessario per pianificare la misura e reperire la forza lavoro necessaria per operare nelle difficili condizioni derivanti dalla pandemia di COVID-19.

(6)

Poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020 e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2021, si ritiene necessario prorogare l’applicazione delle misure per la durata dell’esercizio finanziario 2021.

(7)

Inoltre, a causa delle difficoltà incontrate nella gestione dei programmi nazionali di sostegno durante l’attuale pandemia di COVID-19, alcuni Stati membri hanno riferito di non essere in grado di riesaminare le tabelle standard dei costi unitari applicate a determinate misure in tali programmi e stabilite a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3). Pertanto, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di prorogare il periodo durante il quale tale riesame deve essere effettuato, da ogni due anni dopo gli ultimi calcoli, come previsto all’articolo 24, paragrafo 3, di detto regolamento, al quarto anno successivo agli ultimi calcoli. Per evitare discriminazioni, tale flessibilità dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.

(9)

Al fine di evitare turbative nell’attuazione delle misure volte ad affrontare la crisi del settore vitivinicolo dell’Unione e di garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi retroattivamente a decorrere dal 16 ottobre 2020.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è così modificato:

(1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

(2)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 gli Stati membri possono:»;

(3)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri riesaminano i calcoli di cui al paragrafo 1 di tale articolo al più tardi nel quarto anno successivo ai calcoli precedenti e, se necessario, adeguano le tabelle standard dei costi unitari inizialmente stabilite.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020. Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 4 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 40).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag 23).


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