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Document 32020R2163

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2163 della Commissione del 18 dicembre 2020 sull’attuazione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle norme di origine stabilite nei regimi commerciali preferenziali dell’Unione

C/2020/9297

OJ L 431, 21.12.2020, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2163/oj

21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 431/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2163 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2020

sull’attuazione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle norme di origine stabilite nei regimi commerciali preferenziali dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 66, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (2) è stato concluso, a nome dell’Unione, l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («l’accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)

L’articolo 4 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso («il protocollo») ribadisce che l’Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che nulla nel protocollo osta a che il Regno Unito includa l’Irlanda del Nord nell’ambito di applicazione territoriale dell’elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). Pertanto, ai fini dell’applicazione dei regimi commerciali preferenziali, i paesi terzi o gruppi di paesi terzi con i quali l’Unione ha tali regimi commerciali preferenziali non possono considerare l’Irlanda del Nord come parte dell’Unione. In particolare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul cumulo, le merci originarie dell’Irlanda del Nord o le trasformazioni effettuate in Irlanda del Nord non dovrebbero essere considerate come merci originarie dell’Unione o trasformazioni effettuate nell’Unione.

(3)

Tuttavia, l’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo stabilisce che i riferimenti al territorio doganale dell’Unione contenuti nel protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal protocollo al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, si applicano al territorio terrestre dell’Irlanda del Nord. In conformità dell’articolo 5 del protocollo, il regolamento (UE) n. 952/2013 e gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi dall’Unione, o dai suoi Stati membri che agiscono congiuntamente, nella misura in cui si riferiscono agli scambi di merci tra l’Unione e paesi terzi, si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(4)

Le intese bilaterali tra l’Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per altri paesi terzi.

(5)

A norma dell’articolo 5, punto 2, e dell’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013, la normativa doganale dell’Unione comprende le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori o adottato unilateralmente nei confronti di tali paesi o territori.

(6)

A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, per beneficiare delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), di tale regolamento, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafi da 2 a 5, dello stesso regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) stabilisce le norme procedurali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, al fine di agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci.

(7)

Considerata la situazione doganale particolare del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e al fine di applicare le suddette misure tariffarie preferenziali e garantire il rispetto delle pertinenti norme di origine preferenziali dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, è necessario adottare norme procedurali specifiche per agevolare lo stabilimento in Irlanda del Nord dell’origine preferenziale delle merci.

(8)

Le misure stabilite nel presente regolamento riguardano le prove dell’origine preferenziale da utilizzare per le merci importate nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, la verifica dell’origine preferenziale di tali merci e le condizioni per la concessione e la sospensione delle misure tariffarie preferenziali.

(9)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso si conclude il 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle merci importate nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in applicazione delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 2

Applicazione delle norme di origine preferenziale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

1.   Ai fini dell’applicazione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 1 del presente regolamento, le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano, mutatis mutandis, nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

2.   I riferimenti all’Unione o agli Stati membri nelle norme di cui al paragrafo 1 si intendono comprendere il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tuttavia, il territorio dell’Irlanda del Nord non è considerato parte dell’Unione nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi con i quali l’Unione ha regimi commerciali preferenziali ai fini dell’applicazione, per le esportazioni verso il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, delle disposizioni contenute in tali norme relative al cumulo con le merci originarie dell’Unione o le trasformazioni effettuate nell’Unione.

Articolo 3

Obblighi relativi alle prove dell’origine nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali adottati unilateralmente dall’Unione

Fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento, le prove dell’origine dei prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord sono rilasciate o compilate nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, alle condizioni previste nelle norme di origine stabilite per l’applicazione delle suddette misure all’importazione di tali prodotti nell’Unione.

Articolo 4

Prove dell’origine

Le prove dell’origine rilasciate o compilate in paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 1 recano la menzione «Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord» per i prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord nel quadro dei regimi commerciali preferenziali che contemplano tali misure.

Articolo 5

Verifica nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali adottati unilateralmente dall’Unione

L’origine dei prodotti importati nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord che ivi beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 è verificata nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi interessati, su richiesta delle autorità doganali competenti del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, alle condizioni previste nelle norme di origine stabilite per l’applicazione delle suddette misure all’importazione di tali prodotti nell’Unione.

Articolo 6

Concessione di preferenze nell’ambito di un regime commerciale preferenziale

1.   Le misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 1 non sono concesse nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a meno che i paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 1 non abbiano adottato misure, di cui informano la Commissione, quando esportano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, che garantiscano la conformità con:

a)

le norme di origine preferenziale per i prodotti;

b)

le norme per il rilascio o la compilazione delle prove dell’origine;

c)

le norme relative alla verifica dell’origine preferenziale dei prodotti;

d)

le altre condizioni stabilite nei pertinenti regimi commerciali preferenziali.

2.   Ai fini del paragrafo 1 la Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui si ritiene che i paesi terzi o il gruppo di paesi terzi abbiano adottato misure per garantire la conformità.

Articolo 7

Sospensione delle preferenze nell’ambito di un regime commerciale preferenziale

1.   Le misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 1 non sono concesse nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord qualora siano stati constatati casi di frode, irregolarità o inosservanza sistematica dell’obbligo di rispettare o far rispettare le norme relative all’origine preferenziale dei prodotti e le relative procedure, conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2.   Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l’esistenza di frodi, irregolarità o inosservanze sistematiche di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso che indica i motivi all’origine di tali dubbi.

3.   Se non è stato posto rimedio alle frodi, alle irregolarità o alle inosservanze sistematiche individuate entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso, le misure tariffarie preferenziali non si applicano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale le misure tariffarie preferenziali cessano di applicarsi nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

4.   Il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord comunica alla Commissione tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

5.   Le misure tariffarie preferenziali possono applicarsi nuovamente se, a norma dell’articolo 6, i paesi terzi o il gruppo di paesi terzi in questione adottano misure per garantire la conformità.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


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