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Document 32020R0785
Commission Regulation (EU) 2020/785 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate and triazoxide in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/3606
OJ L 190, 16.6.2020, p. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/785 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2020
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triazossido non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005; poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Per il cromafenozide l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per il cromafenozide non è autorizzato alcun impiego della sostanza e non esistono tolleranze all’importazione nell’Unione. L’Autorità ha concluso che fissare l’LMR al limite di determinazione fornirebbe un livello di protezione soddisfacente per i consumatori dell’Unione. È opportuno pertanto fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. |
(3) |
Per il fluometuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3) e ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per i semi di cotone. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. |
(4) |
Per il pencicuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per tutti i prodotti alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. |
(5) |
Per il sedaxane l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. |
(6) |
Per il tau-fluvalinato l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per ciliege (dolci), fragole, bietole, carote, broccoli, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), semi di sesamo, semi di colza, semi di cotone, orzo, avena, suini (carne, grasso, rene), rene (bovini, ovini, caprini, equini), latte (bovini, ovini, caprini, equini). Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per cetrioli, grasso e frattaglie di volatili commestibili (diverse da fegato e rene), alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Per il triazossido l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, avena, segale e frumento. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione o a quello indicato dall’Autorità. |
(8) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(10) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(14) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 gennaio 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il cromafenozide conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5533.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluometuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5560.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il pencicuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2018); 16(12):5518.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il sedaxane conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5544.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tau-fluvalinato conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2018); 16(11):5475.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triazossido conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5525.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono soppresse. |