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Document 32020R0782

Regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4018

OJ L 188, 15.6.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/782/oj

15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/782 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2020

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 6 bis, in combinato disposto con l'articolo 27 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/798 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798.

(2)

Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») e alla Commissione l'intenzione di prorogare il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 (3) e (UE) 2018/762 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata fino al 31 ottobre 2020.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762.

(4)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento.

L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva.».

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) 2018/762 è così modificato:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2025.»;

2)

all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento.

Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).


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