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Document 32020R0688

Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 140–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj

3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/140


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/688 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l’articolo 125, paragrafo 2, l’articolo 131, paragrafo 1, l’articolo 132, paragrafo 2, l’articolo 135, l’articolo 136, paragrafo 2, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 140, l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 146, paragrafo 1, l’articolo 147, l’articolo 149, paragrafo 4, l’articolo 154, paragrafo 1, l’articolo 156, paragrafo 1, l’articolo 160, l’articolo 162, paragrafi 3 e 4, l’articolo 163, paragrafo 5, lettere b) e c), e l’articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Nella parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, esso stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e del relativo materiale germinale. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2016/429.

(2)

Le norme e le misure di riduzione dei rischi stabilite nel presente regolamento devono integrare le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e di uova da cova, al fine di garantire che essi non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’allegato II di detto regolamento, quali modificate dal regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione (2) e classificate, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Il regolamento (UE) 2016/429 si propone di stabilire un quadro normativo più semplice e flessibile rispetto a quello applicabile prima della sua adozione, garantendo nel contempo un approccio alle prescrizioni in materia di sanità animale maggiormente basato sul rischio e il miglioramento della preparazione alle malattie animali nonché della loro prevenzione e del loro controllo. Esso mira inoltre a raccogliere le norme relative alle malattie animali in un unico atto, per evitare che siano distribuite in una serie di atti distinti. Le norme stabilite dal presente regolamento riguardo a determinato materiale germinale, segnatamente le uova da cova, seguono lo stesso approccio. Il contenuto delle norme è sostanzialmente collegato, in quanto esse sono destinate ad applicarsi a tutti gli operatori che spostano animali terrestri detenuti o selvatici o uova da cova. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati.

(3)

L’articolo 5, paragrafo 1, e l’allegato II del regolamento (UE) 2016/429, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, forniscono l’elenco delle malattie animali particolarmente rilevanti per l’intervento dell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione classifica tali malattie in base alle misure specifiche da adottare nei loro confronti ed elenca le specie animali cui tali norme dovrebbero applicarsi. Si ritiene che le malattie di categoria D comportino un notevole rischio di diffusione quando gli animali vengono spostati tra Stati membri.

(4)

Esistono programmi di eradicazione per le malattie di categoria B o C. Le norme relative a tali programmi sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (4). Tali programmi di eradicazione si applicano a uno stabilimento, a una zona o a uno Stato membro, a seconda della malattia in questione, e le misure richieste comprendono determinate garanzie in materia di sanità animale per i movimenti di animali. Il regolamento delegato citato sopra stabilisce inoltre le norme per il riconoscimento degli Stati membri e delle zone indenni da malattia dopo che i rispettivi programmi di eradicazione sono stati completati con successo. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere tali garanzie in materia di sanità animale per quanto riguarda i movimenti di animali verso altri Stati membri o zone che attuano programmi di eradicazione o cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia.

(5)

Al fine di ridurre il rischio di diffusione delle malattie tra gli Stati membri, nel presente regolamento è necessario stabilire prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per quanto riguarda le malattie di cui ai considerando 3 e 4 di cui sopra, le specie animali elencate per le rispettive malattie nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia. È opportuno tenere conto delle norme pertinenti raccomandate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(6)

L’articolo 125 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le misure di prevenzione delle malattie che sono prescritte relativamente al trasporto di animali e conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni supplementari riguardo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali terrestri detenuti e alle misure di biosicurezza per ridurre i possibili rischi derivanti dalle operazioni di trasporto di animali all’interno dell’Unione. Nel presente regolamento è pertanto necessario stabilire norme più dettagliate riguardo ai requisiti strutturali dei mezzi di trasporto e dei contenitori e prescrizioni più dettagliate in materia di biosicurezza per le operazioni di trasporto di animali, come pure prevedere determinate esenzioni. Norme analoghe sono inoltre applicabili agli operatori che trasportano determinato materiale germinale, in particolare uova da cova di pollame e di volatili in cattività, e dovrebbero anch’esse essere stabilite nel presente regolamento sulla base dell’articolo 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

(7)

Prescrizioni per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e misure di biosicurezza per ridurre i possibili rischi derivanti da certe operazioni di trasporto di animali sono state stabilite nelle norme applicabili prima del regolamento (UE) 2016/429, in particolare nelle direttive 64/432/CEE (5), 91/68/CEE (6), 2009/156/CE (7) e 2009/158/CE (8) del Consiglio per le operazioni di trasporto di bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame e uova da cova. Tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci nel prevenire il rischio di diffusione di malattie animali all’interno dell’Unione attraverso le operazioni di trasporto. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali prescrizioni e adeguarle alle operazioni di trasporto di tutti gli animali terrestri detenuti e delle uova da cova.

(8)

A norma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione definisce un termine massimo entro il quale l’operatore di un macello che riceve da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti destinati alla macellazione dovrebbe provvedere alla loro macellazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire tale termine massimo entro il quale gli animali dovrebbero essere macellati, al fine di garantire che il loro stato sanitario non comprometta lo stato sanitario degli animali nel luogo di destinazione. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce inoltre norme relative ai movimenti di partite di ungulati sensibili all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) che possono comportare un rischio specifico di diffusione a causa della trasmissione della malattia tramite vettori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere alcune disposizioni specifiche relative alla macellazione di tali animali.

(9)

Per quanto riguarda i movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti, l’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo ai periodi di permanenza, al periodo di tempo necessario per limitare l’introduzione negli stabilimenti, prima dei movimenti, di ungulati o pollame detenuti e alle prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per ridurre il rischio di diffusione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento misure appropriate intese a salvaguardare la salute degli animali e a prevenire la diffusione delle malattie attraverso i movimenti di ungulati, pollame e volatili in cattività. Queste misure dovrebbero tenere conto delle norme applicabili prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che sono state stabilite, per gli ungulati, il pollame e i volatili in cattività, nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 2009/158/CE, 2009/156/CE e, in parte, nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio (9). Ove opportuno, dovrebbero introdurre prescrizioni nuove o differenti, in particolare per tenere conto dei recenti sviluppi scientifici e delle nuove norme o dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2018/1629 come pure della classificazione delle malattie ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.

(10)

Analogamente l’articolo 160, paragrafo 2, e l’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di pollame e di volatili in cattività, ossia di uova da cova. Il presente regolamento deve pertanto stabilire anche tali norme.

(11)

In linea di massima, i movimenti di animali terrestri verso un altro Stato membro dovrebbero essere effettuati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione in tale Stato membro. A titolo di deroga, tali movimenti possono però essere interrotti e gli animali essere oggetto di operazioni di raccolta. Queste operazioni rappresentano un rischio specifico per la diffusione delle malattie animali. A norma dell’articolo 135 del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione adotta atti delegati per stabilire norme che integrano le disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del medesimo regolamento relativamente alle operazioni di raccolta di ungulati e pollame detenuti quando tali animali sono spostati in un altro Stato membro. È pertanto necessario stabilire tali prescrizioni nel presente regolamento.

(12)

In base alle norme applicabili prima del regolamento (UE) 2016/429, stabilite nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 2009/156/CE, alcune partite di ungulati non erano spostate direttamente dallo stabilimento di origine allo stabilimento di destinazione. I commercianti e i centri di raccolta raggruppavano gli animali aventi la stessa qualifica sanitaria, arrivati in partite provenienti da stabilimenti diversi, per poi procedere alla loro spedizione verso le rispettive destinazioni. Le norme stabilite in tali direttive si sono dimostrate efficaci nel prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all’interno dell’Unione. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza acquisita nella loro applicazione e delle attuali conoscenze scientifiche. È opportuno tenere conto dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2016/429, a norma del quale gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di tre operazioni di raccolta durante un movimento da uno Stato membro di origine ad un altro Stato membro.

(13)

È inoltre opportuno prevedere deroghe alle norme relative alle operazioni di raccolta ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli ungulati che partecipano a esposizioni, eventi sportivi o culturali e a eventi analoghi, in quanto le misure alternative di riduzione dei rischi in vigore riducono i rischi che tali operazioni comportano in termini di diffusione delle malattie elencate. Tali deroghe sono stabilite nel presente regolamento.

(14)

L’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme dettagliate per i movimenti tra Stati membri di determinati animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame.

(15)

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione relative ai movimenti tra Stati membri di determinati animali terrestri detenuti, compresi i primati, i volatili in cattività, le api mellifere e i bombi, i cani, i gatti e i furetti, erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE. Tali norme si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie elencate tra Stati membri. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme nel presente regolamento, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita nella loro applicazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di deroghe qualora siano adottate misure alternative di riduzione dei rischi.

(16)

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per garantire che la parte IV del medesimo regolamento sia applicata correttamente ai movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale. Il presente regolamento deve pertanto stabilire alcune norme di questo tipo.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 elenca le specie di carnivori che comportano un notevole rischio di diffusione dell’Echinococcus multilocularis e del virus della rabbia quando vengono spostate tra Stati membri. È pertanto opportuno prevedere prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per altri carnivori al fine di ridurre il rischio di diffusione di tali malattie tra Stati membri.

(18)

A norma dell’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione stabilisce norme dettagliate, in aggiunta a quelle di cui all’articolo 137, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per i movimenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti come pure norme per i movimenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali movimenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali terrestri detenuti all’interno di detto stabilimento confinato e negli stabilimenti circostanti.

(19)

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell’Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE. Gli articoli 95 e 137 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono il concetto di «stabilimento confinato», corrispondente a quello di «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme precedenti, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita nella loro applicazione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le norme pertinenti raccomandate per i primati nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE.

(20)

L’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per la concessione di deroghe da parte dell’autorità competente del luogo di destinazione, che integrano quelle di cui all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento in relazione ai movimenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti. Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, la direttiva 92/65/CEE stabiliva che non era necessario che i cani, i gatti e i furetti destinati a essere spostati in un altro Stato membro a fini scientifici fossero stati vaccinati contro la rabbia né che i cani fossero stati sottoposti ad un trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis qualora gli animali in questione fossero destinati a organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una deroga analoga.

(21)

L’articolo 140, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui agli articoli da 126 a 136 del medesimo regolamento per i movimenti di animali terrestri detenuti destinati a circhi, esposizioni ed eventi sportivi.

(22)

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti in circhi e destinati a esibizioni di animali erano stabilite, sulla base della direttiva 92/65/CEE, nel regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione (10), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (11) a decorrere dal 21 aprile 2021. Dato che i movimenti di tali animali verso altri Stati membri sono attualmente effettuati senza certificati sanitari di accompagnamento in occasione degli spostamenti dei circhi o delle esibizioni cui appartengono, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di effettuare tali movimenti all’interno dell’Unione. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali e prevedere una deroga agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(23)

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell’Unione relative ai movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni in un altro Stato membro erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE e in altri atti.

(24)

Al fine di prevenire il rischio di diffusione delle malattie elencate pertinenti per i movimenti di volatili in cattività tra Stati membri, è opportuno mantenere nel presente regolamento le norme dell’Unione relative ai movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni in un altro Stato membro. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere anche disposizioni specifiche per gli uccelli rapaci utilizzati in esibizioni di volo e di caccia in un altro Stato membro e per i colombi viaggiatori destinati ad eventi sportivi in altri Stati membri.

(25)

L’articolo 144, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di concedere deroghe agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del medesimo regolamento per i movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti.

(26)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE, gli equini registrati possono attualmente essere spostati tra Stati membri senza essere accompagnati da un certificato sanitario qualora gli Stati membri in questione applichino, su base reciproca, un regime alternativo di controllo che offra pertinenti garanzie di sanità animale equivalenti a quelle del certificato sanitario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una deroga analoga. Dovrebbero tuttavia essere stabilite condizioni speciali per i movimenti di tali animali, tra cui il consenso dello Stato membro di destinazione.

(27)

L’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire gli obblighi di certificazione sanitaria per i movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali destinati a stabilimenti confinati nel caso in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che i movimenti in questione soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale di cui agli articoli da 124 a 142 del regolamento (UE) 2016/429. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni in materia di certificazione sanitaria che consentano i movimenti verso altri Stati membri di partite di volatili in cattività, api mellifere, bombi (ad eccezione di quelli provenienti da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti e altri carnivori.

(28)

L’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni in materia di sanità animale e obblighi di notifica per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini ed equini e materiale germinale del pollame. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni in materia di certificazione sanitaria che consentano i movimenti verso altri Stati membri di partite di uova da cova di volatili in cattività.

(29)

I movimenti verso altri Stati membri di carnivori diversi da cani, gatti e furetti dovrebbero inoltre essere consentiti nei casi in cui non esista un vaccino antirabbico autorizzato per tali carnivori nello Stato membro di origine e la vaccinazione sia effettuata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che prevede l’uso di medicinali veterinari al di fuori delle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

(30)

A norma dell’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei certificati sanitari per diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti e per tipi specifici di movimenti e le informazioni aggiuntive che devono figurarvi. A norma dell’articolo 162, paragrafo 3, del medesimo regolamento la Commissione adotta atti delegati riguardo alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per i movimenti di uova da cova tra Stati membri, tenendo conto delle informazioni minime che devono essere incluse in tale certificato sanitario conformemente all’articolo 162, paragrafo 1. È pertanto necessario stabilire il contenuto dei certificati che devono accompagnare le partite di animali terrestri detenuti e di uova da cova quando tali partite sono spostate in un altro Stato membro.

(31)

L’articolo 147 del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente a misure specifiche che derogano a, o integrano, l’obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario per particolari tipi di movimenti di animali terrestri detenuti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano le operazioni di raccolta di cui all’articolo 133 del regolamento (UE) 2016/429 prima dell’arrivo di tali animali nel luogo di destinazione finale.

(32)

Per garantire che gli animali terrestri detenuti che sono certificati per l’esportazione in un paese terzo e trasportati alla frontiera esterna dell’Unione attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione, gli operatori dovrebbero provvedere affinché le partite di tali animali siano accompagnate da certificati sanitari che forniscano garanzie come minimo altrettanto rigorose di quelle richieste per i movimenti di ungulati o pollame detenuti destinati alla macellazione nello Stato membro in cui è situato il punto di uscita.

(33)

L’articolo 149, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme riguardo ai controlli ed esami documentari, fisici e d’identità che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale in relazione a diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale. Tenuto conto dell’ambito di applicazione del presente regolamento, che comprende anche le uova da cova, il presente regolamento deve pertanto applicare tale disposizione stabilendo le norme necessarie a tal fine, compresi i termini per l’esecuzione di detti controlli ed esami e per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dei movimenti delle partite di animali terrestri detenuti e di uova da cova, nonché la durata di validità dei certificati sanitari, comprese le condizioni per la loro proroga.

(34)

A norma degli articoli 152, 153 e 163 del regolamento (UE) 2016/429 gli operatori informano in anticipo l’autorità competente del proprio Stato membro di origine dei movimenti previsti di animali terrestri detenuti e di uova da cova verso un altro Stato membro e forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere a tale autorità competente di notificare i movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’autorità competente dello Stato membro di destinazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme dettagliate relative agli obblighi di notifica in anticipo da parte degli operatori, alle informazioni necessarie per notificare tali movimenti e alle procedure di emergenza per tali notifiche.

(35)

L’articolo 153, paragrafi 2 e 4, l’articolo 154, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 163, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 prevedono l’uso del sistema TRACES a fini di notifica nei casi in cui le partite di animali terrestri detenuti e di uova da cova siano destinate ad essere spostate in altri Stati membri. TRACES è il sistema informatico veterinario integrato, quale previsto nelle decisioni 2003/24/CE (13) e 2004/292/CE (14) della Commissione. Poiché l’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede l’istituzione di un sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), che integrerà le funzioni del sistema TRACES, è opportuno che il presente regolamento faccia riferimento a IMSOC invece che a TRACES.

(36)

L’articolo 155 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri da un habitat in uno Stato membro a un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per tali movimenti conformemente ai poteri di cui all’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(37)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

agli animali terrestri detenuti e selvatici e alle uova da cova;

b)

agli stabilimenti che detengono tali animali e uova da cova o in cui questi sono oggetto di operazioni di raccolta;

c)

agli operatori che detengono tali animali e uova da cova;

d)

agli operatori che trasportano animali terrestri e uova da cova;

e)

alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   La parte II si applica unicamente ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova che sono effettuati tra Stati membri, ad eccezione degli articoli da 4 a 6 e dell’articolo 63 che si applicano anche ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’interno di uno Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;

2)

«contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali o uova che non siano il mezzo di trasporto;

3)

«stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: uno stabilimento le cui strutture, unitamente alle rigorose misure di biosicurezza ivi applicate, garantiscono un isolamento efficace della produzione di animali dalle strutture associate e dall’ambiente;

4)

«bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

5)

«stabilimento indenne da “malattia”  »: uno stabilimento cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia conformemente alle prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689;

6)

«status di indenne da “malattia”  »: status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una sua zona, riconosciuto dalla Commissione conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/429;

7)

«non sono stati segnalati casi di “malattia”  »: nessun animale o gruppo di animali di specie pertinenti detenuto nello stabilimento è stato classificato come caso confermato della malattia in questione ed è stato escluso qualsiasi caso sospetto di tale malattia;

8)

«  “animali” destinati alla macellazione»: animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta;

9)

«stabilimento riconosciuto di quarantena»: uno stabilimento cui è stato rilasciato il riconoscimento conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

10)

«programma di eradicazione approvato»: un programma di eradicazione delle malattie attuato in uno Stato membro o in una sua zona, approvato dalla Commissione conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429;

11)

«ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

12)

«caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

13)

«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

14)

«equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

15)

«camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

16)

«cervide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

17)

«altri ungulati detenuti»: ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi;

18)

«stabilimento protetto dai vettori»: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi dei Culicoides mediante adeguati mezzi fisici e di gestione e abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente conformemente all’articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2020/689;

19)

«periodo libero da vettori»: in una determinata area, il periodo di inattività dei Culicoides determinato conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

20)

«pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;

21)

«pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna;

22)

«gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

23)

«pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore;

24)

«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da patogeni specificati», secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (16), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;

25)

«equino registrato»:

a)

un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;

b)

un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);

26)

«primati»: gli animali di una delle specie appartenenti all’ordine dei primati, esclusi gli esseri umani;

27)

«ape mellifera»: un animale appartenente alla specie Apis mellifera;

28)

«bombo»: un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus;

29)

«cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus;

30)

«gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris;

31)

«furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo;

32)

«altri carnivori»: animali delle specie appartenenti all’ordine Carnivora diversi da cani, gatti e furetti;

33)

«circo itinerante»: un’esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri;

34)

«esibizione di animali»: qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un’esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo;

35)

«colombo viaggiatore»: qualsiasi colombo che sia trasportato, o destinato ad essere trasportato, dalla sua colombaia in un altro Stato membro per essere liberato e tornare in volo nello Stato membro di origine.

PARTE II

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI E DI UOVA DA COVA

CAPO 1

Prescrizioni generali per i movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova all’interno dell’Unione

Sezione 1

Misure di prevenzione delle malattie in relazione al trasporto all’interno dell’Unione, in aggiunta a quelle previste dal regolamento (UE) 2016/429

Articolo 4

Prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto

Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali terrestri detenuti o di uova da cova, ad eccezione dei mezzi di trasporto per gli animali terrestri di cui all’articolo 6, siano:

a)

costruiti in modo che

i)

gli animali o le uova da cova non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

iv)

in caso di pollame e volatili in cattività, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume;

b)

puliti e disinfettati al più presto dopo ogni trasporto di animali, di uova da cova o di qualsiasi elemento che comporti un rischio per la sanità animale e, se necessario, puliti e disinfettati nuovamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o uova da cova.

Articolo 5

Prescrizioni relative ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova

1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova, ad eccezione dei contenitori per gli animali terrestri di cui all’articolo 6:

a)

soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera a);

b)

contengano soltanto animali o uova da cova della stessa specie e categoria e dello stesso tipo e aventi lo stesso stato sanitario;

c)

siano:

i)

contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

o

ii)

puliti e disinfettati dopo l’uso e asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi utilizzo successivo.

2.   In caso di pollame e uova da cova, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori nei quali sono trasportati sul mezzo di trasporto rechino le seguenti indicazioni:

a)

per i pulcini di un giorno e le uova da cova:

i)

il nome dello Stato membro di origine;

ii)

il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di origine;

iii)

la specie di pollame in questione;

iv)

il numero di animali o di uova da cova;

b)

per il pollame riproduttore e il pollame da reddito, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di origine.

3.   In caso di api mellifere regine trasportate nel quadro della deroga di cui all’articolo 49, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i contenitori o l’intera partita siano coperti da una rete a maglia fine con diametro massimo dei pori di 2 mm immediatamente dopo l’esame visivo per la certificazione sanitaria da parte del veterinario ufficiale.

4.   In caso di bombi provenienti da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché essi siano isolati durante il trasporto in unità epidemiologiche distinte, con ciascuna colonia in un contenitore chiuso che sia nuovo o che sia stato pulito e disinfettato prima dell’uso.

Articolo 6

Esenzioni dalle prescrizioni relative ai mezzi di trasporto e ai contenitori in cui sono trasportati animali terrestri detenuti e uova da cova

1.   Le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano al trasporto di:

a)

animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali;

b)

animali delle specie elencate nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 in numero superiore a quelli autorizzati conformemente all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, se sono trasportati a fini non commerciali;

c)

animali delle specie elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 trasportati a fini non commerciali in numero superiore a quelli fissati per tali specie qualora siano state adottate norme che fissano il numero massimo di animali da compagnia delle specie interessate conformemente all’articolo 246, paragrafo 3.

2.   Le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano al trasporto di equini all’interno di uno Stato membro, tranne qualora tali equini siano destinati alla macellazione.

3.   L’autorità competente può decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera b), non si applicano al trasporto:

a)

all’interno di uno stabilimento qualora

i)

gli animali trasportati siano detenuti nello stabilimento e il trasporto sia effettuato dall’operatore di tale stabilimento;

e

ii)

i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali terrestri detenuti siano puliti e disinfettati prima di lasciare lo stabilimento;

o

b)

tra stabilimenti all’interno di uno Stato membro qualora

i)

gli stabilimenti facciano parte della stessa filiera di approvvigionamento;

e

ii)

i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali terrestri detenuti siano puliti e disinfettati al termine di ogni giornata se gli animali sono stati trasportati in questi mezzi di trasporto.

4.   Le prescrizioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, non si applicano al trasporto di api mellifere e bombi.

Sezione 2

Prescrizioni supplementari in materia di vaccinazione per i movimenti di animali terrestri verso altri Stati membri

Articolo 7

Prescrizioni in materia di vaccinazione contro le malattie di categoria A per i movimenti di animali terrestri e di uova da cova verso un altro Stato membro

Nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia introdotto la vaccinazione contro una malattia di categoria A, gli operatori spostano animali terrestri o uova da cova in un altro Stato membro solo se tali animali e uova da cova soddisfano le condizioni specifiche stabilite conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/429 per la pertinente malattia di categoria A e per gli animali delle specie elencate per tale malattia.

Sezione 3

Prescrizioni supplementari per gli operatori dei macelli che ricevono animali terrestri detenuti da altri Stati membri

Articolo 8

Termine massimo per la macellazione di ungulati e pollame detenuti provenienti da altri Stati membri

Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli ungulati e il pollame detenuti provenienti da un altro Stato membro siano macellati entro un termine massimo di 72 ore dall’arrivo al macello.

Articolo 9

Misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli

1.   Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall’arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e non soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a)

soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

o

b)

soddisfano le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, qualora gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) siano trasportati attraverso un altro Stato membro e non soddisfino almeno una delle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 32, paragrafo 2, gli operatori ei macelli provvedono affinché tali animali siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall’arrivo al macello.

CAPO 2

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di ungulati detenuti verso altri Stati membri

Sezione 1

Bovini

Articolo 10

Prescrizioni per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

c)

gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione dei bovini ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione bovina;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

o

iii)

gli animali hanno un’età inferiore a 12 mesi;

o

iv)

gli animali sono castrati;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tubercolosis) ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tubercolosis);

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 2, nei 30 giorni precedenti la partenza;

o

iii)

gli animali hanno un’età inferiore a sei settimane;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

f)

gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia;

g)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

h)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza e, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

i)

tranne che per i bovini detenuti di cui all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 4, e all’articolo 13, gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

j)

le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 sono soddisfatte, ove applicabili.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 14.

Articolo 11

Prescrizioni supplementari per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per malattie specifiche

1.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

gli animali provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica;

o

b)

se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, non sono stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento in questione nei 24 mesi precedenti la partenza, e

i)

se hanno un’età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4,

su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;

o

su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali;

o

ii)

se hanno un’età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali.

2.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva,

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l’herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;

b)

se provengono da uno stabilimento non indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena.

3.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da diarrea virale bovina,

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina o è stato sottoposto, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o punto iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la partenza degli animali;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della partenza;

b)

se provengono da uno stabilimento non indenne da diarrea virale bovina, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, e

i)

gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati prima della partenza o, nel caso di femmine gravide, prima dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione.

4.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera i), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di bovini detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

5.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 14.

Articolo 12

Prescrizioni supplementari per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone aventi programmi di eradicazione approvati per malattie specifiche

1.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

gli animali provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica;

o

b)

se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, non sono stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento in questione nei 24 mesi precedenti la partenza degli animali, e

i)

se hanno un’età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4,

su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;

o

su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la partenza, purché tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali;

o

ii)

se hanno un’età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali.

2.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva,

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;

o

ii)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;

o

iii)

gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, nel caso di animali vaccinati con vaccino gE-deleto, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;

o

iv)

gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;

o

b)

se provengono da uno stabilimento non indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena.

3.   Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da diarrea virale bovina,

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;

o

ii)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;

o

iii)

lo stabilimento è stato sottoposto, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o punto iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la partenza degli animali;

o

iv)

gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della partenza;

o

v)

gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;

b)

se provengono da uno stabilimento non indenne da diarrea virale bovina, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6,

e

i)

gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati prima della partenza o, nel caso di femmine gravide, prima dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione.

4.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera i), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di bovini detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;.

5.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 14.

Articolo 13

Deroghe per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera i), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di bovini detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 14

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di bovini detenuti destinati alla macellazione

In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro bovini detenuti destinati alla macellazione se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali

i)

provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione dei bovini;

o

ii)

sono castrati;

o

iii)

sono bovini interi di età superiore a 12 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

b)

gli animali:

i)

provengono da uno stabilimento indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

o

ii)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 2, nei 30 giorni precedenti la partenza;

c)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.

Sezione 2

Ovini e caprini

Articolo 15

Prescrizioni per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano ovini e caprini detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con ovini o caprini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

c)

tranne qualora siano spostati conformemente all’articolo 16, gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione di ovini e caprini; e

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione ovina e caprina;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

o

iii)

gli animali hanno un’età inferiore a sei mesi;

o

iv)

gli animali sono castrati;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia;

f)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

g)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza e, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

h)

tranne qualora siano spostati conformemente all’articolo 17, gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

i)

le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 sono soddisfatte, ove applicabili.

2.   Gli operatori spostano ovini detenuti verso un altro Stato membro solo se in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei 42 giorni precedenti la partenza.

3.   Gli operatori spostano caprini detenuti verso un altro Stato membro solo se in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se gli animali provengono da uno stabilimento in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui caprini detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato II, parte 1, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo

i)

nello stabilimento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui al presente paragrafo;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3.

4.   Gli operatori spostano ovini maschi detenuti non castrati verso un altro Stato membro solo se in conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) nei 12 mesi precedenti la partenza;

b)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis), effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza.

5.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli ovini e ai caprini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 18.

Articolo 16

Deroga per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), gli operatori possono spostare ovini e caprini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con vaccinazione di ovini e caprini.

Articolo 17

Deroghe per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 18

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di ovini e caprini detenuti destinati alla macellazione

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 15, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro ovini e caprini detenuti destinati alla macellazione se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 o, in alternativa, hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza o dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni;

b)

gli animali

i)

provengono da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione di ovini e caprini;

o

ii)

sono di età superiore a sei mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

o

iii)

sono castrati;

c)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.

Sezione 3

Suini

Articolo 19

Prescrizioni per i movimenti di suini detenuti verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano suini detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con suini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

c)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la partenza;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

f)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini nei 42 giorni precedenti la partenza e in cui almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza

i)

sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate per tale malattia ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza e di riduzione dei rischi;

o

ii)

è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis sui suini detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato III, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo

nello stabilimento di cui alla lettera a) sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui al punto i) o al presente punto;

qualora siano stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato III, punto 3.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai suini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 21.

Articolo 20

Prescrizioni supplementari per i movimenti di suini detenuti verso Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky

1.   Gli operatori spostano suini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky solo se sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Aujeszky e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky,

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;

o

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 7, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky di cui all’allegato I, parte 7. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza;

b)

se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

i)

gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni;

e

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 7, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l’ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza.

2.   Gli operatori spostano suini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky solo se in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 19 e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)

se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky,

i)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;

o

ii)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky;

o

iii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky, ove applicabile, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 7, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza;

b)

se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

i)

gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni;

e

ii)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky, ove applicabile, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 7, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l’ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai suini detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 21.

Articolo 21

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di suini detenuti destinati alla macellazione

1.   In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 19, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro suini detenuti destinati alla macellazione se tali animali provengono da uno stabilimento:

a)

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

b)

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza.

2.   In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 20, gli operatori possono spostare suini detenuti destinati alla macellazione verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky o aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky se in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la partenza;

b)

gli animali sono trasportati direttamente al macello nello Stato membro di destinazione senza essere oggetto di operazioni di raccolta in tale Stato membro o in una sua zona né in Stati membri di passaggio o loro zone aventi lo status di indenne da infezione del virus della malattia di Aujeszky.

Sezione 4

Equini

Articolo 22

Prescrizioni per i movimenti di equini verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano equini in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;

b)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di durina nei sei mesi precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di durina nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione;

e

ii)

gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al punto i), non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 8, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al punto i);

c)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 90 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina nei 12 mesi precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento non è stato pulito e disinfettato;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’anemia infettiva equina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 9, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al punto i);

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento situato in uno Stato membro o una sua zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi due anni, soddisfano le condizioni di cui al punto i) e le condizioni di cui al punto ii) o al punto iii):

i)

nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza, sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o al punto iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, al di sopra dei valori fisiologici è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera a);

e

ii)

gli animali sono stati tenuti in quarantena per un periodo di almeno 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e

sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione;

o

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio della quarantena;

iii)

gli animali sono stati sottoposti a

una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), senza incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su campioni appaiati prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, di cui il secondo prelevato nei 10 giorni precedenti la data di partenza;

e

a una prova per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana effettuata, con esito negativo, con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 2, su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la partenza, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo dopo il campionamento fino alla partenza;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

f)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

g)

gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti delle specie elencate per le malattie di cui alle lettere da a) a f) non conformi alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a e) nei 30 giorni precedenti la partenza e non conformi alla prescrizione di cui alla lettera f) nei 15 giorni precedenti la partenza.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), le restrizioni dei movimenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano per almeno 30 giorni dopo che l’ultimo animale dello stabilimento delle specie elencate per le rispettive malattie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati.

3.   Su richiesta dell’autorità competente, l’operatore che richieda il certificato sanitario di cui all’articolo 76 fornisce l’indirizzo di ogni stabilimento che detiene equini in cui gli equini destinati ad essere spostati sono stati detenuti nei 30 giorni precedenti lo spostamento previsto in un altro Stato membro.

Sezione 5

Camelidi

Articolo 23

Prescrizioni per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano camelidi detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con camelidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

c)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei camelidi nei 42 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui camelidi detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato II, parte 2, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo

i)

nello stabilimento di cui alla lettera a) sono stati introdotti solo camelidi provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui alla presente lettera;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei camelidi detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 2, punto 3;

f)

se sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini, gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi nei 30 giorni precedenti la partenza;

g)

gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;

h)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

i)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

j)

tranne qualora siano spostati conformemente all’articolo 24, gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

k)

le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 sono soddisfatte, ove applicabili.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai camelidi detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 25.

Articolo 24

Deroghe per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di camelidi detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 25

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di camelidi detenuti destinati alla macellazione

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 23, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro o una sua zona camelidi detenuti destinati alla macellazione se tali animali provengono da uno stabilimento

a)

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

b)

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

c)

in cui non sono stati segnalati casi di virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.

Sezione 6

Cervidi

Articolo 26

Prescrizioni per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano cervidi detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

c)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei cervidi nei 42 giorni precedenti la partenza;

e)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui cervidi detenuti nello stabilimento conformemente all’allegato II, parte 3, punti 1 e 2, almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la partenza e durante tale periodo

i)

nello stabilimento di cui alla lettera a) sono stati introdotti solo cervidi provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui alla presente lettera;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei cervidi detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 3, punto 3;

f)

se sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini, gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi nei 30 giorni precedenti la partenza;

g)

gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;

h)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

i)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

j)

tranne qualora siano spostati conformemente all’articolo 27, gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

k)

le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 sono soddisfatte, ove applicabili.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai cervidi detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 28.

Articolo 27

Deroghe per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di cervidi detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del del regolamento delegato (UE) 2020/689;verso un altro Stato membro o una sua zona

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale d gli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689;.

Articolo 28

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di cervidi detenuti destinati alla macellazione

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 26, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro o una sua zona cervidi detenuti destinati alla macellazione se tali animali provengono da uno stabilimento

a)

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

b)

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

c)

in cui non sono stati segnalati casi di virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.

Sezione 7

Altri ungulati

Articolo 29

Prescrizioni per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano altri ungulati detenuti verso un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non sono stati a contatto con altri ungulati detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui alla lettera a), e sia introdotto nello stabilimento in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali dello stabilimento;

c)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia, gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, essi provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis in altri ungulati detenuti delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;

e)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), essi provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;

f)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, nei due anni precedenti la partenza non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia emorragica epizootica in nessuno stabilimento;

g)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

h)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per la surra (Trypanosoma evansi), gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza o, qualora provengano da uno stabilimento in cui sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) nei due anni precedenti la partenza, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti finché:

i)

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;

e

ii)

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

i)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689. Questo punto non si applica agli altri ungulati detenuti di cui all’articolo 30;

j)

le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 sono soddisfatte, ove applicabili.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli altri ungulati detenuti destinati alla macellazione di cui all’articolo 31.

Articolo 30

Deroga per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri o loro zone per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, lettera i), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 31

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di altri ungulati detenuti destinati alla macellazione

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 29, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro o una sua zona altri ungulati detenuti destinati alla macellazione

a)

se tali animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

b)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia, se tali animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

c)

in caso di altri ungulati detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), se tali gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la partenza.

Sezione 8

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l’infezione da febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

Articolo 32

Misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi per le operazioni di trasporto in un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia

1.   Gli operatori spostano animali detenuti delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia o un programma di eradicazione approvato per tale malattia solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

a)

il trasporto avviene in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);

b)

gli animali sono protetti dagli attacchi dei vettori;

e

i)

nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno;

o

ii)

gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori;

o

iii)

gli animali sono scaricati in uno Stato membro o una sua zona durante il periodo libero da vettori;

c)

gli animali

i)

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) segnalati negli ultimi due anni nello Stato membro di passaggio o nella sua zona e sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;

o

ii)

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) segnalati nello Stato membro di passaggio o nella sua zona nei due anni precedenti la partenza;

d)

gli animali sono destinati alla macellazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali detenuti se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni

a)

gli animali soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale definite dall’autorità competente del luogo di destinazione per garantire che, prima della partenza, abbiano una protezione immunologica sufficiente nei confronti di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) segnalati nello Stato membro di passaggio o nella sua zona nei due anni precedenti la partenza;

o

b)

gli animali soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo o di cui al paragrafo 1, lettera c), in modo che sia garantita la loro protezione contro i sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nello Stato membro di passaggio o nella sua zona nei due anni precedenti la partenza e non segnalati nello Stato membro di destinazione o nella sua zona durante lo stesso periodo.

Articolo 33

Misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi per le operazioni di trasporto attraverso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia

1.   Gli operatori spostano animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) attraverso un altro Stato membro di passaggio o una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia, o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia, solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

a)

gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

o

b)

i mezzi di trasporto in cui gli animali sono caricati sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto;

e

i)

nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno;

o

ii)

gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) attraverso un altro Stato membro di passaggio o una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia, o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia, se lo Stato membro di passaggio ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

CAPO 3

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di pollame e uova da cova verso altri Stati membri

Sezione 1

Pollame

Articolo 34

Prescrizioni per i movimenti di pollame riproduttore e di pollame da reddito

1.   Gli operatori spostano pollame riproduttore e pollame da reddito in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti che detengono pollame:

i)

dalla schiusa;

o

ii)

per un periodo almeno pari:

ai 42 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo;

o

ai 21 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna;

b)

gli animali provengono da un gruppo in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e provengono da stabilimenti che, qualora sia stata confermata l’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae nei 12 mesi precedenti la partenza, hanno applicato le seguenti misure:

i)

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto;

ii)

dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;

iii)

dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza di cui all’articolo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

c)

gli animali provengono da un gruppo in cui non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) e provengono da stabilimenti che, qualora siano state confermate micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis) nei 12 mesi precedenti la partenza, hanno applicato le seguenti misure:

i)

il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza di cui all’articolo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo;

o

ii)

il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza di cui all’articolo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

d)

gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

e)

la sorveglianza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;

f)

in caso di pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, gli animali non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;

g)

in caso di anatre e oche, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV;

h)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’articolo 37.

Articolo 35

Prescrizioni per i movimenti di pollame destinato alla macellazione

1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro pollame destinato alla macellazione solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo in uno stabilimento registrato o riconosciuto che detiene pollame:

i)

dalla schiusa;

o

ii)

almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;

b)

gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

c)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’articolo 37.

Articolo 36

Prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno

1.   Gli operatori spostano pulcini di un giorno in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali provengono da un incubatoio riconosciuto;

b)

gli animali sono nati da uova da cova che:

i)

soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 38 e provengono da gruppi che sono stati sottoposti a controlli conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 91, paragrafo 2, lettera f);

o

ii)

sono entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona;

c)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.

2.   In caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, l’autorità competente dello Stato membro di origine di tali pulcini di un giorno informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto che le uova da cova sono entrate nell’Unione da un paese terzo.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’articolo 37.

Articolo 37

Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;

b)

gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

c)

la sorveglianza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;

d)

gli animali non sono stati a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;

e)

in caso di anatre e oche, tranne quelle destinate alla macellazione, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV;

f)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V;

g)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.

Sezione 2

Uova da cova di pollame

Articolo 38

Prescrizioni per i movimenti di uova da cova di pollame

Gli operatori spostano uova da cova di pollame in un altro Stato membro solo se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

provengono da uno stabilimento riconosciuto:

b)

provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti che detengono pollame dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la raccolta delle uova;

c)

provengono da animali che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

d)

sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento del gruppo di origine di cui all’articolo 21, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

e)

sono state disinfettate;

f)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42.

Articolo 39

Deroga per i movimenti di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 38, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

provengono da uno stabilimento registrato;

b)

provengono da gruppi che:

i)

hanno soggiornato in modo continuativo in uno stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la raccolta delle uova;

ii)

non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

iii)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V;

c)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42.

Articolo 40

Deroga per i movimenti di uova esenti da organismi patogeni specifici

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 38, gli operatori spostano in un altro Stato membro uova esenti da organismi patogeni specifici solo se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

provengono da uno stabilimento riconosciuto che detiene pollame;

b)

provengono da gruppi esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea e tutte le prove e tutti gli esami clinici richiesti per ottenere questo status specifico hanno dato risultati favorevoli;

c)

sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’articolo 21, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Sezione 3

Prescrizioni relative alla vaccinazione

Articolo 41

Prescrizioni relative alla vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle

Nel caso in cui il pollame, le uova da cova di pollame o i gruppi di origine delle uova da cova o i pulcini di un giorno siano stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini diversi da quelli inattivati, i vaccini somministrati soddisfano i criteri di cui all’allegato VI.

Sezione 4

Condizioni specifiche relative ai movimenti verso Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

Articolo 42

Prescrizioni supplementari per i movimenti di pollame e uova da cova di pollame verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

Gli operatori spostano pollame e uova da cova di pollame da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione solo se tali animali e uova da cova, oltre alle prescrizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 per i prodotti specifici, soddisfano le seguenti prescrizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

a)

in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito:

i)

non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii)

sono stati isolati, per un periodo pari ai 14 giorni precedenti la partenza, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:

nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la partenza;

non sono stati introdotti altri volatili nei 21 giorni precedenti la partenza;

non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena;

iii)

sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;

b)

in caso di pollame destinato alla macellazione, tali animali provengono da gruppi che:

i)

non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;

o

ii)

sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;

c)

in caso di pulcini di un giorno:

i)

non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii)

provengono da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera d);

iii)

provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che tali uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera d);

d)

in caso di uova da cova di pollame:

i)

non sono vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii)

provengono da gruppi che:

non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

o

sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini inattivati;

o

sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini vivi che soddisfano i criteri di cui all’allegato VI e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova.

CAPO 4

Operazioni di raccolta relative agli ungulati e al pollame detenuti

Articolo 43

Norme specifiche per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame detenuti

1.   Durante i movimenti di ungulati e pollame detenuti dallo stabilimento di origine a uno stabilimento nello Stato membro di destinazione, gli operatori provvedono affinché gli animali non siano sottoposti a più di tre operazioni di raccolta e tali operazioni siano effettuate in stabilimenti riconosciuti per le operazioni di raccolta o su mezzi di trasporto conformemente all’articolo 44 alle seguenti condizioni:

a)

ciascuno dei capi di ungulati e di pollame detenuti oggetto di tali operazioni di raccolta è spostato nel luogo finale di destinazione in un altro Stato membro entro i 20 giorni successivi alla data di uscita dallo stabilimento di origine;

b)

l’intervallo tra la data di partenza di ciascuno dei capi di ungulati e di pollame detenuti dallo stabilimento di origine e la data di partenza dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine verso un altro Stato membro non può essere superiore a 14 giorni.

2.   Su richiesta dell’autorità competente, l’operatore che richieda il certificato sanitario per conformarsi all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 fornisce un elenco dei movimenti degli animali che compongono la partita, comprese tutte le operazioni di raccolta, da quando hanno lasciato lo stabilimento di origine.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), in caso di trasporto degli animali via mare o per via navigabile, il periodo di 20 giorni di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Articolo 44

Norme specifiche per le operazioni di raccolta effettuate su mezzi di trasporto

Gli operatori di stabilimenti che detengono ungulati o pollame destinati ad essere raggruppati sul mezzo di trasporto prima di essere spostati in un altro Stato membro provvedono affinché il carico sia effettuato nello stabilimento senza che il mezzo di trasporto entri nei locali in cui sono detenuti gli animali.

Articolo 45

Norme dettagliate relative alle misure di biosicurezza per le operazioni di raccolta

1.   Gli operatori di stabilimenti riconosciuti per le operazioni di raccolta provvedono affinché:

a)

lo stabilimento o i locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all’interno dello stabilimento siano svuotati degli animali e puliti e disinfettati a intervalli regolari, non superiori a 14 giorni di occupazione ininterrotta;

b)

gli pneumatici dei mezzi di trasporto da cui gli animali sono scaricati o sui cui gli animali sono caricati siano disinfettati prima di lasciare lo stabilimento.

2.   Gli operatori che effettuano le operazioni di raccolta di ungulati o pollame detenuti su mezzi di trasporto provvedono affinché gli pneumatici dei mezzi di trasporto siano disinfettati prima di lasciare lo stabilimento di origine.

Articolo 46

Deroghe per i movimenti di ungulati destinati a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi

1.   Le condizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 2, e all’articolo 134, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e agli articoli 43, 44 e 45 del presente regolamento non si applicano ai movimenti di ungulati detenuti verso un altro Stato membro ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi.

2.   L’autorizzazione dello Stato membro di cui all’articolo 133, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429 non è richiesta nei casi in cui equini registrati certificati individualmente condividono lo stesso mezzo di trasporto per essere trasportati in un altro Stato membro ai fini della partecipazione a una delle attività di cui al paragrafo 1.

CAPO 5

Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame detenuti e per i movimenti di uova da cova di volatili in cattività verso altri Stati membri

Sezione 1

Primati

Articolo 47

Prescrizioni per i movimenti di primati verso altri Stati membri

Gli operatori spostano primati in un altro Stato membro solo se gli animali

1.

sono stati detenuti in uno stabilimento confinato e sono trasportati in uno stabilimento confinato nello Stato membro di destinazione conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1;

o

2.

provengono da uno stabilimento diverso da uno stabilimento confinato e sono trasportati in uno stabilimento confinato nello Stato membro di destinazione conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettera b).

Sezione 2

Api mellifere e bombi

Articolo 48

Prescrizioni per i movimenti di api mellifere verso altri Stati membri

Gli operatori spostano in altri Stati membri api mellifere in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresa la covata, solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali e gli alveari di origine non presentano segni di peste americana, infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) o infestazione da Tropilaelaps spp.;

b)

provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di:

i)

3 km, in cui non sono stati segnalati casi di peste americana nei 30 giorni precedenti la partenza e che non è soggetto a restrizioni a causa di un focolaio di peste americana;

ii)

100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) o della sua presenza confermata, tranne qualora sia prevista una deroga a norma dell’articolo 49;

iii)

100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Tropilaelaps spp. e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da Tropilaelaps spp. o della sua presenza confermata.

Articolo 49

Deroga per i movimenti di api mellifere regine verso altri Stati membri

In deroga all’articolo 48, lettera b), punto ii), gli operatori possono spostare api mellifere regine se tali animali soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 48, lettera a), e lettera b), punti i) e iii), e le seguenti prescrizioni:

a)

nell’apiario di origine non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e tale apiario è situato a una distanza minima di 30 km dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio istituita dall’autorità competente intorno a un focolaio confermato di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare);

b)

l’apiario di origine non è situato in una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall’Unione a causa della presenza confermata di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare);

c)

l’apiario di origine è situato in una zona in cui l’autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento dell’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare), in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare tale infestazione se almeno il 2 % degli apiari sono infestati;

d)

durante la stagione di produzione l’apiario di origine è ispezionato mensilmente dall’autorità competente, con esito negativo, in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare l’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) se almeno il 2 % degli alveari sono infestati;

e)

le regine sono ingabbiate singolarmente insieme a un massimo di 20 operaie accompagnatrici.

Articolo 50

Prescrizioni supplementari per i movimenti di api mellifere verso altri Stati membri per quanto riguarda l’infestazione da Varroa spp.

Gli operatori spostano api mellifere in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresa la covata, in un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infestazione da Varroa spp. solo se in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 48 e purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

provengono da uno Stato membro o da una sua zona aventi lo status di indenne da infestazione da Varroa spp.;

b)

sono protette dall’infestazione da Varroa spp. durante il trasporto.

Articolo 51

Prescrizioni per i movimenti di bombi verso altri Stati membri

Gli operatori spostano bombi in altri Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

non presentano segni di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare);

b)

provengono da uno stabilimento situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) o della sua presenza confermata. Tali prescrizioni non si applicano ai bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale spostati conformemente all’articolo 52.

Articolo 52

Deroga per i movimenti di bombi da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale verso altri Stati membri

In deroga all’articolo 51, lettera b), gli operatori possono spostare bombi da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale verso altri Stati membri solo se gli animali sono conformi all’articolo 51, lettera a), e purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

i bombi sono stati allevati isolati in unità epidemiologiche separate, con ciascuna colonia in un contenitore chiuso nuovo o pulito e disinfettato prima dell’uso;

b)

le indagini effettuate periodicamente sull’unità epidemiologica secondo procedure operative standard scritte non hanno rilevato l’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) all’interno dell’unità epidemiologica.

Sezione 3

Cani, gatti e furetti

Articolo 53

Prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri

Gli operatori spostano cani, gatti e furetti in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono identificati individualmente:

i)

conformemente all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

o

ii)

mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011;

b)

gli animali sono accompagnati da un documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che attesti che

i)

l’animale identificato proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza ed è stato sottoposto a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima di essere spostato o è stato rivaccinato contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1. Tale prescrizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2;

ii)

in caso di cani, questi sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, e ove applicabile, in caso di cani, gatti o furetti, per altre malattie conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure. Tale prescrizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 54

Deroga agli obblighi di vaccinazione antirabbica e di trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis

1.   In deroga all’articolo 53, lettera b), punto i), gli operatori possono spostare in un altro Stato membro cani, gatti e furetti di meno di 12 settimane e che non sono stati vaccinati contro la rabbia, o di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, purché:

a)

lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e

b)

sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

il certificato sanitario di cui all’articolo 86 è accompagnato da una dichiarazione dell’operatore che attesta che nel periodo compreso fra la nascita e la partenza gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia;

o

ii)

il documento di identificazione della madre, da cui gli animali di cui al presente paragrafo sono ancora dipendenti, permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1.

2.   In deroga all’articolo 53, lettera b), punti i) e ii), gli operatori possono spostare in uno stabilimento confinato, mediante trasporto diretto, cani, gatti e furetti non vaccinati contro la rabbia e cani non sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis.

Articolo 55

Obblighi dei detentori di animali da compagnia per i movimenti di cani, gatti e furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale

Qualora non sia possibile effettuare movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, i detentori di animali da compagnia spostano in un altro Stato membro cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono identificati individualmente:

i)

conformemente all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

o

ii)

mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011;

b)

gli animali sono accompagnati da un documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che attesti che

i)

l’animale identificato è stato sottoposto a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della partenza o è stato rivaccinato contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1. Tale disposizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’articolo 56;

ii)

in caso di cani, questi sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, e ove applicabile, in caso di cani, gatti o furetti, per altre malattie conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure.

Articolo 56

Deroga all’obbligo di vaccinazione antirabbica per i movimenti di cani, gatti e furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale

In deroga all’articolo 55, lettera b), punto i), i detentori di animali da compagnia possono spostare in un altro Stato membro cani, gatti e furetti di meno di 12 settimane che non sono stati vaccinati contro la rabbia, o cani, gatti e furetti di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, detenuti come animali da compagnia in abitazioni private purché:

a)

lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e

b)

sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

il certificato sanitario di cui all’articolo 86 è accompagnato da una dichiarazione del detentore di animali da compagnia che attesta che nel periodo compreso fra la nascita e la partenza gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia;

o

ii)

il documento di identificazione della madre, da cui gli animali di cui al presente paragrafo sono ancora dipendenti, permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1.

Articolo 57

Obbligo di informazione delle autorità competenti per quanto riguarda la deroga agli obblighi di vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sull’accettazione in generale di cani, gatti e furetti di meno di 12 settimane che non sono stati vaccinati contro la rabbia, o di cani, gatti e furetti di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 56, lettera a), provenienti da altri Stati membri.

Sezione 4

Altri carnivori

Articolo 58

Prescrizioni per i movimenti di altri carnivori verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano altri carnivori in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono identificati individualmente o identificati come un gruppo di animali della stessa specie spostati insieme fino a destinazione;

b)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;

c)

gli animali sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della partenza o sono stati rivaccinati contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1;

d)

in caso di canidi, questi sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 2, entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure;

e)

se sono state adottate misure a norma del regolamento (UE) 2016/429 per un’infezione diversa dalla rabbia elencata per i carnivori o per determinate specie di carnivori, gli animali delle specie interessate da tali misure sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, per tali specie di carnivori entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure agli animali appartenenti a tali specie di carnivori.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli operatori possono spostare altri carnivori non vaccinati contro la rabbia e canidi non trattati contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis quando gli animali sono trasportati direttamente

a)

in uno stabilimento confinato;

o

b)

in uno stabilimento dove tali animali sono detenuti come animali da pelliccia quali definiti all’allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (17).

Sezione 5

Volatili in cattività e uova da cova di volatili in cattività

Articolo 59

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività

1.   Gli operatori spostano volatili in cattività diversi dagli psittacidi in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali hanno soggiornato in modo continuativo dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza in uno stabilimento registrato o in uno stabilimento confinato;

b)

gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

c)

gli animali non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

d)

in caso di animali entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, questi sono stati sottoposti a quarantena, conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione, nello stabilimento riconosciuto di quarantena di destinazione nell’Unione;

e)

in caso di colombi, gli animali sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

f)

le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 61 e 62.

2.   Gli operatori spostano psittacidi in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte;

b)

gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati confermati casi di clamidiosi aviare nei 60 giorni precedenti la partenza e in cui, qualora sia stata confermata la presenza di clamidiosi aviare nei 6 mesi precedenti la partenza, sono state applicate le seguenti misure:

i)

i volatili infetti e quelli a rischio di infezione sono stati sottoposti a trattamento;

ii)

una volta completato il trattamento, i volatili sono risultati negativi alle prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare;

iii)

una volta completato il trattamento, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;

iv)

sono trascorsi almeno 60 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al punto iii);

c)

qualora gli animali siano stati a contatto con volatili in cattività provenienti da stabilimenti in cui nei 60 giorni precedenti la partenza è stata diagnosticata la clamidiosi aviare, essi sono risultati negativi a prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare effettuate almeno 14 giorni dopo il contatto;

d)

gli animali sono identificati conformemente all’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Articolo 60

Prescrizioni per i movimenti di uova da cova di volatili in cattività

Gli operatori spostano uova da cova di volatili in cattività in un altro Stato membro solo se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

provengono da uno stabilimento registrato o confinato:

b)

provengono da gruppi detenuti in uno stabilimento registrato o confinato;

c)

provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

d)

soddisfano le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 61 e 62.

Articolo 61

Prescrizioni relative alla vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle

Nel caso in cui i volatili in cattività, le uova da cova di volatili in cattività o i gruppi di origine delle uova da cova siano stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini diversi da quelli inattivati, i vaccini somministrati soddisfano i criteri di cui all’allegato VI.

Articolo 62

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività e di uova da cova di volatili in cattività verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

Gli operatori spostano volatili in cattività appartenenti a specie dell’ordine Galliformes e uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 59 a 61 per i prodotti specifici e se gli animali e le uova da cova in questione soddisfano le seguenti prescrizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della malattia di Newcastle:

a)

in caso di volatili in cattività:

i)

gli animali non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii)

gli animali sono stati isolati, per un periodo pari ai 14 giorni precedenti la partenza, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui:

nessun volatile in cattività è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la partenza;

non sono stati introdotti altri volatili nei 21 giorni precedenti la partenza;

non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena;

iii)

gli animali sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;

b)

in caso di uova da cova di volatili in cattività:

i)

non sono vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

ii)

provengono da gruppi che:

non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

o

sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini inattivati;

o

sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini vivi che soddisfano i criteri di cui all’allegato VI e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova.

CAPO 6

Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti verso stabilimenti confinati

Articolo 63

Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti diversi da quelli confinati verso uno stabilimento confinato

1.   Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti diversi dai primati provenienti da stabilimenti diversi da quelli confinati solo se in conformità alle seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono sottoposti a quarantena durante un periodo appropriato per le malattie elencate per le specie destinate a essere spostate, pari comunque ad almeno 30 giorni, e durante tale periodo sono detenuti:

i)

prima di essere spostati, in uno stabilimento riconosciuto di quarantena o in strutture di quarantena di un altro stabilimento confinato;

o

ii)

dopo essere stati spostati, in una struttura di quarantena dello stabilimento confinato di destinazione finale;

b)

quando vengono spostati gli animali non presentano segni clinici delle malattie elencate per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;

c)

gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di identificazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 pertinenti per le specie;

d)

gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di vaccinazione, trattamento o prove stabilite nel presente regolamento che si applicano ai movimenti degli animali.

2.   Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato primati detenuti solo se in conformità a norme almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite dal codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018, rispettivamente agli articoli da 5.9.1 a 5.9.5 per quanto riguarda le misure di quarantena applicabili ai primati, e all’articolo 6.12.4 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena per i primati provenienti da un ambiente non controllato, e se tali movimenti sono stati autorizzati

a)

in caso di movimenti all’interno di uno Stato membro, dall’autorità competente di tale Stato membro,

o

b)

in caso di movimenti verso un altro Stato membro, mediante un accordo tra l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Articolo 64

Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti confinati verso stabilimenti confinati in altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano animali terrestri detenuti da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del piano di sorveglianza relativo a tali animali.

2.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro o in una sua zona animali detenuti appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae solo se in conformità ad almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di tali animali che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

o

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

CAPO 7

Norme speciali ed esenzioni

Articolo 65

Norme speciali per i movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

1.   Gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali spostano in un altro Stato membro i loro circhi e le loro esibizioni di animali solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

essi forniscono all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il circo itinerante o l’esibizione di animali un itinerario dei movimenti previsti verso un altro Stato membro almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza;

b)

il documento di trasporto di cui all’articolo 77 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che accompagna tutti gli animali destinati ad essere spostati è debitamente aggiornato,

e

i)

il documento di identificazione individuale per ogni cane, gatto e furetto destinato ad essere spostato di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 è debitamente compilato con le informazioni di cui all’articolo 53, lettera b), punti i) e ii);

ii)

il documento di identificazione per il gruppo di volatili in cattività destinato ad essere spostato di cui all’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 è debitamente aggiornato;

c)

nei 12 mesi precedenti la partenza:

i)

i bovini, gli ovini, i caprini, i camelidi e i cervidi sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1;

ii)

i bovini, i caprini e i cervidi sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1;

iii)

i colombi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;

d)

tutti gli animali dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali sono stati sottoposti a ispezione da parte del veterinario ufficiale nei 10 giorni lavorativi precedenti la partenza del circo itinerante e dell’esibizione di animali e sono risultati clinicamente sani per quanto riguarda le malattie elencate come applicate alle specie elencate o alle categorie di animali.

2.   Gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali spostano in un altro Stato membro o in una sua zona animali detenuti appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae solo se in conformità ad almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di tali animali che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

o

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 66

Obblighi dell’autorità competente in relazione ai movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

L’autorità competente dello Stato membro di origine firma e timbra l’itinerario di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), purché:

a)

il circo itinerante o l’esibizione di animali non siano soggetti a restrizioni di sanità animale in relazione a una malattia elencata per la specie cui appartiene un animale detenuto nel circo itinerante o nell’esibizione di animali;

b)

le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 65 siano soddisfatte;

c)

tutti i documenti di identificazione che accompagnano gli animali durante i movimenti del circo itinerante e dell’esibizione di animali siano debitamente aggiornati e gli animali soddisfino le prescrizioni in materia di vaccinazione, trattamento o prove stabilite nel presente regolamento che si applicano ai movimenti delle specie pertinenti.

Articolo 67

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni

1.   Gli operatori spostano volatili in cattività per un’esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59.

2.   L’operatore dell’esposizione, escluse le esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci, provvede affinché:

a)

l’ingresso nell’esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all’esposizione;

b)

l’ingresso nell’esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l’esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi partecipano

i)

imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all’esposizione abbiano lo stesso stato sanitario;

o

ii)

tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l’esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri;

c)

un veterinario

i)

effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all’esposizione prima del loro ingresso nell’esposizione;

ii)

controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell’ingresso e durante l’esposizione.

3.   Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1 e 2 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all’articolo 81;

o

b)

in caso di volatili in cattività diversi dagli uccelli rapaci che hanno partecipato a un’esibizione di volo e di caccia, gli animali sono accompagnati da una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 2, lettera c), in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all’articolo 81 non è stato compromesso durante l’esposizione, e dal certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione, allegato a detta dichiarazione;

o

c)

in caso di uccelli rapaci che hanno partecipato a un’esibizione di volo e di caccia, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti degli uccelli rapaci verso l’esibizione di volo e di caccia, purché siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine.

4.   Il veterinario di cui al paragrafo 2, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solamente purché:

a)

gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;

b)

siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione;

c)

siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 68

Prescrizioni specifiche per i movimenti di colombi viaggiatori verso eventi sportivi in un altro Stato membro

Gli operatori spostano colombi viaggiatori per eventi sportivi in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59.

CAPO 8

Certificati sanitari e notifica dei movimenti

Sezione 1

Prescrizioni in materia di certificazione sanitaria

Articolo 69

Deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri

Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano ai movimenti di equini registrati verso un altro Stato membro, purché:

a)

l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia autorizzato la deroga;

b)

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui alle lettere c) e d);

c)

gli equini detenuti e spostati nei rispettivi territori dello Stato membro di origine e dello Stato membro di destinazione soddisfino almeno le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri e, in particolare, le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale di cui all’articolo 22;

d)

l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dispongano di sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli equini detenuti che vengono spostati alle condizioni del presente articolo.

Articolo 70

Deroga per i movimenti di animali terrestri di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano ai movimenti di animali terrestri di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso un altro Stato membro.

Articolo 71

Certificato sanitario per determinati animali terrestri detenuti

1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività, api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 3.

3.   In deroga al paragrafo 1, il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti di uccelli rapaci dallo stabilimento nello Stato membro di origine verso un’esibizione di volo e di caccia in un altro Stato membro può accompagnare tali uccelli rapaci durante il loro rientro da tale esibizione nello Stato membro di origine purché gli animali siano spostati entro il periodo di validità del certificato.

Articolo 72

Certificato sanitario per le uova da cova di volatili in cattività

Gli operatori spostano in un altro Stato membro uova da cova di volatili in cattività solo se sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

Sezione 2

Contenuto dei certificati sanitari per animali terrestri detenuti e uova da cova

Articolo 73

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i bovini detenuti

1.   Il certificato sanitario per i bovini detenuti, ad eccezione dei bovini detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e, ove applicabili, agli articoli 11, 12 e 13.

2.   Il certificato sanitario per i bovini detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 14.

Articolo 74

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti

1.   Il certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti, ad eccezione degli ovini e dei caprini detenuti di cui ai paragrafi 2 e 3, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:

a)

all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, in caso di ovini ad eccezione degli ovini maschi non castrati;

b)

all’articolo 15, paragrafi 1 e 3, in caso di caprini;

c)

all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, in caso di ovini maschi non castrati;

d)

all’articolo 17 ove applicabile.

2.   Il certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti spostati in un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:

a)

all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a h);

b)

all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 16;

c)

all’articolo 17 ove applicabile.

3.   Il certificato sanitario per gli ovini e i caprini detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 18.

Articolo 75

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i suini detenuti

1.   Il certificato sanitario per i suini detenuti, ad eccezione dei suini detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 19 e, ove applicabile, all’articolo 20.

2.   Il certificato sanitario per i suini detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 21.

Articolo 76

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli equini detenuti

1.   Il certificato sanitario per gli equini detenuti, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 22.

2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1

a)

è rilasciato per un singolo equino;

o

b)

può essere rilasciato per una partita di equini

i)

spediti direttamente in un altro Stato membro senza essere oggetto di operazioni di raccolta;

o

ii)

trasportati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata.

Articolo 77

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i camelidi detenuti

1.   Il certificato sanitario per i camelidi detenuti, ad eccezione dei camelidi detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 23 e, ove applicabile, all’articolo 24.

2.   Il certificato sanitario per i camelidi detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 25.

Articolo 78

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i cervidi detenuti

1.   Il certificato sanitario per i cervidi detenuti, ad eccezione dei cervidi detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 26 e, ove applicabile, all’articolo 27.

2.   Il certificato sanitario per i cervidi detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 28.

Articolo 79

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti

1.   Il certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti, ad eccezione degli altri ungulati detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 29 e, ove applicabile, all’articolo 30.

2.   Il certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 31.

Articolo 80

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per il pollame

Il certificato sanitario per il pollame, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:

a)

all’articolo 34 e agli articoli 41 e 42, ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito;

b)

all’articolo 35 e agli articoli 41 e 42, ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di pollame destinato alla macellazione;

c)

all’articolo 36 e agli articoli 41 e 42, ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di pulcini da un giorno;

d)

all’articolo 37 e agli articoli 41 e 42, ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.

Articolo 81

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività

1.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività, ad eccezione di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 59 e, ove applicabili per la categoria specifica di volatili, agli articoli 61 e 62.

2.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività destinati a esposizioni, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1.

3.   Il certificato sanitario per i colombi viaggiatori, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 68.

Articolo 82

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per le uova da cova di pollame

Il certificato sanitario per le uova da cova di pollame, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 2, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:

a)

all’articolo 38 e agli articoli 41 e 42, ove applicabili per la categoria specifica di uova, in caso di uova da cova di pollame ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e c);

b)

all’articolo 39 e agli articoli 41 e 42, ove applicabili per la categoria specifica di uova, in caso di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

c)

all’articolo 40, in caso di uova di pollame esenti da organismi patogeni specifici.

Articolo 83

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per le uova da cova di volatili in cattività

Il certificato sanitario per le uova da cova di volatili in cattività, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 72, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 2, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 60 e, ove applicabili per la categoria specifica di uova, agli articoli 61 e 62.

Articolo 84

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per le api mellifere e i bombi

1.   Il certificato sanitario per le api mellifere, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 48 e, ove applicabili, agli articoli 49 e 50.

2.   Il certificato sanitario per i bombi, ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 51.

Articolo 85

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i primati

Il certificato sanitario per i primati, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 47.

Articolo 86

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti

1.   Il certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti, ad eccezione dei cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 53 e, ove applicabile, all’articolo 54.

2.   Il certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti detenuti come animali da compagnia, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 55 e, ove applicabile, all’articolo 56, come pure un collegamento al documento di identificazione di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Articolo 87

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli altri carnivori

Il certificato sanitario per gli altri carnivori, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 58.

Articolo 88

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli animali terrestri spostati da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro

Il certificato sanitario per gli animali terrestri spostati da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o all’articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 64.

Sezione 3

Prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per tipi specifici di movimenti di animali terrestri detenuti

Articolo 89

Certificazione sanitaria per i movimenti di ungulati e pollame attraverso stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta

L’autorità competente rilascia il certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 per i movimenti verso un altro Stato membro di ungulati e pollame oggetto di operazioni di raccolta secondo le modalità seguenti:

a)

i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui all’articolo 91, paragrafo 1, sono effettuati prima che sia rilasciato il primo certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80

i)

nello stabilimento di origine, se gli animali sono destinati

ad essere spostati direttamente in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio;

o

ad essere oggetto di un’operazione di raccolta su un mezzo di trasporto nello Stato membro di origine per essere spostati direttamente in un altro Stato membro;

o

ii)

in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, se gli animali sono stati raggruppati nello Stato membro di origine per essere spediti in un altro Stato membro;

o

iii)

in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta in uno Stato membro di passaggio, se gli animali sono stati oggetto di un’operazione di raccolta in tale Stato membro;

b)

il certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 è compilato in base alle informazioni ufficiali:

i)

a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione che ha effettuato i controlli e gli esami di cui alla lettera a), punti i) e ii), nello Stato membro di origine;

o

ii)

fornite nel primo o nel secondo certificato sanitario di cui agli articoli da 73 a 80 a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione che ha effettuato i controlli e gli esami di cui alla lettera a), punto iii), nell’eventuale Stato membro di passaggio.

Articolo 90

Certificazione sanitaria per gli ungulati e il pollame detenuti destinati all’esportazione in paesi terzi durante i movimenti dallo Stato membro di origine attraverso il territorio di altri Stati membri fino alla frontiera esterna dell’Unione

Gli operatori provvedono affinché gli ungulati o il pollame detenuti destinati all’esportazione in un paese terzo che sono trasportati fino alla frontiera esterna dell’Unione attraverso un altro Stato membro siano accompagnati da certificati sanitari in cui si attesta che:

i)

gli animali soddisfano almeno le prescrizioni di cui al presente capo per i movimenti di ungulati o pollame detenuti destinati alla macellazione nello Stato membro in cui è situato il punto di uscita;

e

ii)

in caso di animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), gli animali sono almeno conformi alle disposizioni dell’articolo 33 quando il punto di uscita è situato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).

Sezione 4

Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria

Articolo 91

Responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria

1.   Prima di firmare un certificato sanitario, il veterinario ufficiale effettua i seguenti tipi di controlli ed esami documentari, fisici e d’identità al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni:

a)

per quanto riguarda gli ungulati detenuti, un controllo d’identità e un esame clinico degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

b)

per quanto riguarda il pollame riproduttore, il pollame da reddito e meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, un controllo d’identità degli animali della partita e un’ispezione clinica del gruppo di origine e degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

c)

per quanto riguarda il pollame destinato alla macellazione, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, un controllo d’identità degli animali della partita e un’ispezione clinica del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

d)

per quanto riguarda i pulcini di un giorno, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

e)

per quanto riguarda i volatili in cattività:

i)

un controllo d’identità degli animali della partita;

ii)

un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento e un’ispezione clinica del gruppo di origine e degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

f)

per quanto riguarda le uova da cova di pollame, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento del gruppo di origine e, ove applicabile, della documentazione conservata presso l’incubatoio di partenza, un controllo d’identità delle uova da cova e

i)

un’ispezione clinica del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

o

ii)

visite mensili di ispezione dello stato sanitario del gruppo di origine e una valutazione del suo stato sanitario attuale sulla base delle informazioni aggiornate fornite dall’operatore;

g)

per quanto riguarda le uova da cova di volatili in cattività, un controllo della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, un controllo d’identità delle uova da cova e un’ispezione clinica del gruppo di origine al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

h)

per quanto riguarda le api mellifere e i bombi, un controllo d’identità e

i)

un esame visivo degli animali, del loro imballaggio e degli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano al fine di rilevare la presenza della peste americana, dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e di Tropilaelaps spp. nel caso delle api mellifere o dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) nel caso dei bombi;

o

ii)

per quanto riguarda le api mellifere regine, da certificare nel quadro della deroga di cui all’articolo 49, un controllo della documentazione relativa all’ispezione sanitaria mensile durante la stagione di produzione, un esame visivo delle singole gabbiette al fine di verificare il numero massimo di operaie accompagnatrici per gabbietta e un esame visivo degli animali, del loro imballaggio e degli eventuali mangimi o altri materiali che li accompagnano al fine di rilevare la presenza della peste americana, dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e di Tropilaelaps spp.;

i)

per quanto riguarda i primati, un controllo della documentazione sanitaria, un controllo d’identità, un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

j)

per quanto riguarda cani, gatti, furetti e altri carnivori, un controllo d’identità, un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie;

k)

per quanto riguarda gli animali terrestri di uno stabilimento confinato che vengono spostati in uno stabilimento confinato in un altro Stato membro, un controllo della documentazione sanitaria, un controllo d’identità, un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie.

2.   Il veterinario ufficiale effettua i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui al paragrafo 1 e rilascia il certificato sanitario:

a)

nelle 24 precedenti la partenza dallo stabilimento di origine o, ove applicabile, dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, per quanto riguarda gli ungulati detenuti, ad eccezione degli equini;

b)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine per quanto riguarda gli equini o, per gli equini di cui all’articolo 92, paragrafo 2, l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza;

c)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda il pollame riproduttore, il pollame da reddito e meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti nonché i volatili in cattività;

d)

nei cinque giorni precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda il pollame destinato alla macellazione;

e)

nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda i pulcini di un giorno;

f)

per quanto riguarda le uova da cova di pollame:

i)

nelle 72 ore precedenti la partenza delle uova da cova dallo stabilimento di origine, in caso di controlli documentari, controlli d’identità, ispezione clinica del gruppo di origine e valutazione del suo stato sanitario attuale sulla base delle informazioni aggiornate fornite dall’operatore;

ii)

nei 31 giorni precedenti la partenza delle uova da cova dallo stabilimento di origine, in caso di visite mensili di ispezione sanitaria del gruppo di origine;

g)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda le uova da cova di volatili in cattività;

h)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda le api mellifere e i bombi, e nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda le api mellifere regine da certificare nel quadro della deroga;

i)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda i primati;

j)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda cani, gatti, furetti e altri carnivori;

k)

nelle 48 ore precedenti la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda gli animali terrestri spostati da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro.

3.   Il certificato sanitario ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio, fatte salve le deroghe previste all’articolo 92.

Articolo 92

Deroga alla durata di validità del certificato sanitario

1.   In deroga all’articolo 91, paragrafo 3, in caso di trasporto di animali via mare o per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

2.   Sempre in deroga all’articolo 91, paragrafo 3, il certificato per gli equini di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), ha una validità di 30 giorni purché:

a)

l’equino che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida rilasciato dall’autorità competente, o dall’organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, per attestare che l’animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell’assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti;

o

b)

l’equino registrato che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall’autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, e che attesti che sono effettuate almeno due visite all’anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare le vaccinazioni periodiche contro l’influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi.

3.   Durante il periodo di validità il certificato di cui al paragrafo 2 è sufficiente per

a)

più ingressi in altri Stati membri;

b)

il rientro nello stabilimento di partenza ivi indicato.

Sezione 5

Norme dettagliate relative alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti e uova da cova

Articolo 93

Notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti tra Stati membri di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti

In caso di movimenti verso un altro Stato membro di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti, l’operatore dello stabilimento di origine notifica in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza di tali bombi.

Articolo 94

Notifica in anticipo, da parte degli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali, dell’intenzione di spostare animali terrestri detenuti tra Stati membri

In caso di movimenti verso un altro Stato membro di circhi itineranti ed esibizioni di animali, l’operatore dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza di tali circhi itineranti ed esibizioni di animali con almeno 10 giorni di anticipo.

Articolo 95

Notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti tra Stati membri di uova da cova di volatili in cattività

In caso di movimenti verso un altro Stato membro di uova da cova di volatili in cattività, l’operatore dello stabilimento di origine notifica in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine i movimenti previsti di tale materiale germinale.

Articolo 96

Obblighi di informazione degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti

Gli operatori che inviano una notifica all’autorità competente del proprio Stato membro di origine conformemente all’articolo 152 del regolamento (UE) 2016/429 forniscono a tale autorità le informazioni relative a ciascuna partita di animali terrestri detenuti destinata a essere spostata in un altro Stato membro, quali previste:

a)

all’allegato VIII, parte 1, punto 1, lettere da a) a d), per quanto riguarda gli animali terrestri detenuti destinati a essere spostati in un altro Stato membro, ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti;

b)

all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti.

Articolo 97

Obblighi di informazione dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti

L’autorità competente dello Stato membro di origine che invia una notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 fornisce le informazioni relative a ciascuna partita di animali terrestri detenuti destinata a essere spostata in un altro Stato membro, quali previste:

a)

all’allegato VIII, parte 1, punto 1, lettere da a) a d), per quanto riguarda gli animali terrestri detenuti, ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

b)

all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti.

Articolo 98

Notifica dei movimenti di uova da cova verso altri Stati membri

Gli operatori che inviano una notifica all’autorità competente del loro Stato membro di origine conformemente all’articolo 163 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 95 del presente regolamento forniscono a tale autorità le informazioni relative a ciascuna partita di uova da cova destinata ad essere spostata in un altro Stato membro quali previste all’allegato VIII, parte 1, punto 2, lettere da a) a e).

Articolo 99

Procedure di emergenza

In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine degli animali terrestri detenuti o delle uova da cova destinati ad essere spostati in un altro Stato membro rispetta i dispositivi di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 134, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 100

Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti

Nel designare le regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti di cui agli articoli 97 e 98, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

tutte le parti del loro territorio rientrino almeno in una regione;

b)

ogni regione designata ricada sotto la responsabilità di un’autorità competente designata per la certificazione sanitaria in tale regione;

c)

l’autorità competente responsabile per la regione designata abbia accesso all’IMSOC;

d)

il personale dell’autorità competente responsabile per la regione designata possieda capacità e conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione specifica, o abbia acquisito un’esperienza pratica equivalente, nell’utilizzo dell’IMSOC per la produzione, il trattamento e la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 97 e 98.

PARTE III

MOVIMENTI DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI

Articolo 101

Prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri

1.   Gli operatori spostano animali selvatici terrestri dal loro habitat di origine solo se li caricano direttamente su un mezzo di trasporto per trasferirli in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro senza che gli animali siano introdotti in uno stabilimento dello Stato membro di origine.

2.   Gli operatori e i trasportatori provvedono affinché i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali selvatici terrestri, ad eccezione delle api mellifere e dei bombi, siano:

a)

costruiti in modo che

i)

gli animali non possano uscire o cadere;

ii)

sia possibile effettuare un’ispezione visiva degli animali sui mezzi di trasporto;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

iv)

in caso di volatili, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume;

v)

gli animali possono essere immobilizzati o sedati durante il trasporto, se necessario;

b)

puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di qualsiasi elemento che comporti un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati nuovamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali.

3.   Gli operatori e i trasportatori provvedono affinché i contenitori in cui sono trasportati animali selvatici terrestri, ad eccezione delle api mellifere e dei bombi:

a)

soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

contengano solo animali selvatici della stessa specie provenienti dallo stesso habitat;

c)

siano contrassegnati per indicare con precisione la specie e il numero di animali;

d)

siano contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo o puliti e disinfettati dopo l’uso e asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi utilizzo successivo.

4.   Gli operatori spostano animali selvatici terrestri dal loro habitat di origine in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni supplementari:

a)

la maggior parte degli animali della partita ha soggiornato nell’habitat di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non è stata a contatto con animali detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);

b)

qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui al paragrafo 1, e sia introdotto in uno stabilimento situato nell’habitat in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali presenti in tale stabilimento e in tale habitat;

c)

tali animali provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie e infezioni nei tempi stabiliti:

i)

infezione da virus della rabbia nei 30 giorni precedenti la partenza;

ii)

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;

iii)

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;

iv)

infezione da virus della malattia emorragica epizootica in un raggio di 150 km negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza;

v)

carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;

vi)

surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza;

d)

in caso di animali appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae, l’habitat di origine è conforme ad almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

e)

non risulta che tali animali siano stati a contatto con animali selvatici terrestri non conformi alle prescrizioni di cui alla lettera c) nei 30 giorni precedenti la partenza.

5.   In deroga al paragrafo 4, lettera d), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona:

a)

aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

o

b)

privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 102

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri

Il certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 155, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, punto 3, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 4 e, ove applicabile, all’articolo 101, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 103

Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri

1.   Prima di firmare il certificato sanitario di cui all’articolo 102 per i movimenti di animali selvatici terrestri, il veterinario ufficiale effettua i seguenti esami e controlli d’identità:

a)

un esame delle informazioni disponibili atte a dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 4;

b)

un controllo d’identità;

c)

un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate o emergenti pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie.

2.   Il veterinario ufficiale effettua i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui al paragrafo 1 e rilascia il certificato sanitario nelle 24 ore precedenti la partenza della partita di animali dal loro habitat.

3.   Il certificato sanitario ha una validità di 10 giorni dalla data di rilascio.

4.   In deroga al paragrafo 3, in caso di trasporto di animali selvatici terrestri via mare o per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Articolo 104

Prescrizioni per la notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

Gli operatori diversi dai trasportatori che spostano animali selvatici terrestri in un altro Stato membro notificano all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza della partita con almeno 24 ore di anticipo.

Articolo 105

Obblighi degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

Ai fini della notifica di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori diversi dai trasportatori che spostano animali selvatici terrestri in un altro Stato membro forniscono all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni relative a ciascuna partita di tali animali destinata a essere spostata in un altro Stato membro quali previste all’articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all’allegato VIII, parte 1, punto 3, lettere da a) a d).

Articolo 106

Responsabilità dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

L’autorità competente dello Stato membro di origine che invia una notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 155, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 fornisce le informazioni relative a ciascuna partita di animali selvatici terrestri destinata a essere spostata in un altro Stato membro quali previste all’allegato VIII, parte 1, punto 3, lettere da a) a d).

Articolo 107

Procedure di emergenza

In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine degli animali selvatici terrestri rispetta i dispositivi di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 134, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 108

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l’elenco delle malattie figuranti all’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (cfr. pag. 211 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(6)  Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

(7)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(8)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

(9)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(10)  Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 47).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(12)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(13)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(14)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(15)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(16)  http://www.edqm.eu (ultima edizione).

(17)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

METODI DIAGNOSTICI

Parte 1

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

1.

Prove sierologiche per bovini, ovini, caprini e camelidi:

a)

prove con antigene brucella tamponato;

b)

prova di fissazione del complemento (CFT);

c)

ELISA indiretto (I-ELISA);

d)

metodo di fluorescenza polarizzata (FPA);

e)

ELISA competitivo (C-ELISA).

2.

Prove sierologiche per i suini:

a)

prove con antigene brucella tamponato;

b)

prova di fissazione del complemento (CFT);

c)

ELISA indiretto (I-ELISA);

d)

metodo di fluorescenza polarizzata (FPA);

e)

ELISA competitivo (C-ELISA).

3.

Prova di intradermoreazione alla brucellina (BST) per ovini, caprini e suini.

Parte 2

Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)

1.

Prove di intradermoreazione alla tubercolina:

a)

intradermotubercolinizzazione unica (IDT);

b)

intradermotubercolinizzazione comparativa (IDT comparativa).

2.

Prova disponibile per campioni di sangue:

a)

prova del gamma-interferone.

Parte 3

Surra (Trypanosoma evansi)

Prove sierologiche:

a)

saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi;

b)

saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4.

Parte 4

Leucosi bovina enzootica

Prove sierologiche:

a)

prove per campioni di sangue:

i)

test di immunodiffusione in gel di agar (AGID);

ii)

ELISA di blocco (B-ELISA);

iii)

ELISA indiretto (I-ELISA).

b)

prove per campioni di latte:

i)

ELISA indiretto (I-ELISA).

Parte 5

Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva

 

Metodi:

Bovini non vaccinati

I-ELISA BHV-1 (1)

B-ELISA gB (2)

Bovini vaccinati con vaccino gE-deleto

B-ELISA gE (3)

Parte 6

Diarrea virale bovina

1.

Metodi diretti:

a)

reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa real-time (RT-PCR real-time);

b)

saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca dell’antigene del BVDV (virus della diarrea virale bovina).

2.

Prove sierologiche:

a)

ELISA indiretto (I-ELISA);

b)

ELISA di blocco (B-ELISA).

Parte 7

Infezione da virus della malattia di Aujeszky

 

Metodi:

Suini

ELISA ADV (virus della malattia di Aujeszky) (4)

Suini di età inferiore a quattro mesi nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto

ELISA gE (5)

Parte 8

Durina

Prova di fissazione del complemento per la durina a una diluizione del siero di 1:5.

Parte 9

Anemia infettiva equina

Prove sierologiche:

a)

test di immunodiffusione in gel di agar (AGID);

b)

saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per l’anemia infettiva equina.

Parte 10

Encefalomielite equina venezuelana

1.

Prove sierologiche:

a)

prova di isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

b)

test di inibizione dell’emoagglutinazione per l’encefalomielite equina venezuelana.

2.

Metodo diretto:

reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana.


(1)  Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero).

(2)  ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina B del BHV-1. Tale metodo può essere utilizzato anche per effettuare prove per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero).

(3)  ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1.

(4)  ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o contro la sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD). Per il controllo dei lotti dei kit ADV-gB e ADV-gD o dei kit per il virus intero della malattia di Aujeszky, il siero di riferimento comunitario ADV 1 o i relativi substandard devono essere catalogati come positivi a una diluizione di 1:2.

(5)  ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E dell’ADV. Per il controllo dei lotti, il siero di riferimento comunitario ADV 1 o i relativi substandard devono essere catalogati come positivi a una diluizione di 1:8.


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME PRE-MOVIMENTI PER QUANTO RIGUARDA L’INFEZIONE DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE E M. TUBERCULOSIS) NEI CAPRINI, NEI CAMELIDI E NEI CERVIDI

Parte 1

Prescrizioni minime per un programma pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini

1.

Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) in uno stabilimento ai fini dei movimenti di caprini detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all’articolo 15, paragrafo 3, deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

ispezione post mortem di tutti i caprini dello stabilimento macellati;

b)

esame post mortem di tutti i caprini morti di età superiore a nove mesi, salvo qualora ciò non sia possibile per motivi logistici o non sia necessario per motivi scientifici;

c)

una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;

d)

prove annuali effettuate, con esito negativo, su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione.

2.

In deroga al paragrafo 1, le prove annuali di cui al punto 1, lettera d), non sono necessarie se l’autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione sia trascurabile nello Stato membro o nella zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al paragrafo 1 è condotto nello stabilimento da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

b)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nella relativa popolazione di bovini.

3.

Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su campioni prelevati non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.

Parte 2

Prescrizioni minime per un programma pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei camelidi

1.

Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) in uno stabilimento ai fini dei movimenti di camelidi detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

ispezione post mortem di tutti i camelidi dello stabilimento macellati;

b)

esame post mortem di tutti i camelidi morti di età superiore a nove mesi, salvo qualora ciò non sia possibile per motivi logistici o non sia necessario per motivi scientifici;

c)

una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;

d)

prove annuali effettuate, con esito negativo, su tutti i camelidi detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione.

2.

In deroga al paragrafo 1, le prove annuali di cui al punto 1, lettera d), non sono necessarie se l’autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione sia trascurabile nello Stato membro o nella zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al paragrafo 1 è condotto nello stabilimento da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei camelidi detenuti nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

b)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nella relativa popolazione di bovini.

3.

Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei camelidi detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i camelidi di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su campioni di sangue prelevati non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.

Parte 3

Prescrizioni minime per un programma pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei cervidi

1.

Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) in uno stabilimento ai fini dei movimenti di cervidi detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all’articolo 26, paragrafo 1, lettera e), deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

ispezione post mortem di tutti i cervidi dello stabilimento macellati;

b)

esame post mortem di tutti i cervidi morti di età superiore a nove mesi, salvo qualora ciò non sia possibile per motivi logistici o non sia necessario per motivi scientifici;

c)

una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;

d)

prove annuali effettuate, con esito negativo, su tutti i cervidi detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione.

2.

In deroga al paragrafo 1, le prove annuali di cui al punto 1, lettera d), non sono necessarie se l’autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione sia trascurabile nello Stato membro o nella zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al paragrafo 1 è condotto nello stabilimento da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei cervidi detenuti nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

b)

lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nella relativa popolazione di bovini.

3.

Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei cervidi detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che tutti i cervidi di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento siano stati sottoposti, con esito negativo, a prove effettuate in due occasioni a un intervallo minimo di sei mesi per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis). La prima di tali prove deve essere effettuata su cervidi o su campioni prelevati da cervidi non prima di sei mesi dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI MINIME PRE-MOVIMENTI PER QUANTO RIGUARDA L’INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS E B SUIS NEI SUINI

1.

Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B suis in uno stabilimento ai fini dei movimenti di suini detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto ii), deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;

b)

se i suini sono detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, un’indagine immunologica annuale effettuata sulla popolazione di suini di tale stabilimento mediante uno dei metodi diagnostici elencati nell’allegato I, parte 1, punto 2, in grado almeno di dimostrare, con un livello di confidenza del 95 %, l’assenza di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con una prevalenza attesa del 10 %.

2.

In deroga al punto 1, la visita di sanità animale di cui al punto 1, lettera a), e l’indagine di cui al punto 1, lettera b), non sono necessarie se l’autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis sia trascurabile nello Stato membro o nella sua zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

negli ultimi cinque anni non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nella popolazione di suini detenuti;

b)

negli ultimi cinque anni non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nella popolazione di animali selvatici delle specie elencate e durante tale periodo i cinghiali sono stati inclusi nella popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689;

c)

lo Stato membro o la sua zona sono indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle relative popolazioni di bovini, ovini e caprini.

3.

Se sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo se tutti i suini detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove effettuate in due occasioni. La prima di tali prove deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di tre mesi dall’allontanamento degli animali infetti e degli animali risultati positivi a prove effettuate mediante uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, punto 2. La seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi e non oltre 12 mesi dalla prima prova.

ALLEGATO IV

PROVE EFFETTUATE SU ANATRE E OCHE PER LA RICERCA DELL’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

Durante la settimana che precede il carico per la spedizione, le anatre e le oche devono essere risultate negative a un esame virologico per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità effettuato mediante isolamento del virus o analisi molecolari, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.


ALLEGATO V

PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DI PROVE SU PARTITE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI O DI MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI

1.

Le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti devono essere risultate negative, conformemente al punto 2, in relazione ai seguenti agenti patogeni per le pertinenti specie elencate:

a)

infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae;

b)

micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis).

2.

Prove:

a)

per quanto riguarda il pollame riproduttore, il pollame da reddito e il pollame destinato alla macellazione, gli animali devono essere risultati negativi a prove sierologiche e/o batteriologiche per la ricerca delle malattie di cui al punto 1 nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione;

b)

per quanto riguarda le uova da cova e i pulcini di un giorno, il gruppo di origine deve essere risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche per la ricerca delle malattie di cui al punto 1 nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;

c)

se gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione causata da qualsiasi sierotipo di Salmonella o Mycoplasma, è necessario effettuare solo prove batteriologiche. Il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.


ALLEGATO VI

CRITERI PER I VACCINI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

I vaccini vivi attenuati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre sia stato sottoposto a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

a)

inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 107 EID50 (dose infettante embrione 50 %); o

b)

inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 108 EID50.


ALLEGATO VII

VALIDITÀ DELLA VACCINAZIONE ANTIRABBICA E MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER LE MALATTIE DIVERSE DALLA RABBIA

Parte 1

Validità delle vaccinazioni antirabbiche per cani, gatti, furetti e altri carnivori

I requisiti di validità per la vaccinazione contro l’infezione da virus della rabbia di cui all’articolo 53, lettera b), punto i), all’articolo 55, lettera b), punto i), e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), sono quelli stabiliti all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Nei casi in cui in uno Stato membro non esista un vaccino antirabbico autorizzato per i carnivori diversi da cani, gatti e furetti, deve essere ritenuta valida una vaccinazione antirabbica effettuata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE.

Parte 2

Misure di riduzione dei rischi per le malattie diverse dalla rabbia

1.

Le misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis cui all’articolo 53, lettera b), punto ii), e all’articolo 55, lettera b), punto ii), sono quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione (2), in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione (3).

2.

In deroga al paragrafo 1, il trattamento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera d), di canidi diversi dai cani contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis deve essere effettuato e documentato non più di 48 ore prima dell’ingresso in uno Stato membro o in una sua zona figuranti nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.

3.

Le misure di riduzione dei rischi per le malattie diverse dall’infezione da virus della rabbia e da infestazione da Echinococcus multilocularis di cui all’articolo 53, lettera b), punto ii), e all’articolo 55, lettera b), punto ii), sono le misure sanitarie preventive applicabili alle pertinenti specie di carnivori adottate conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(1)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag.1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all’applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI SANITARI E NELLE NOTIFICHE

Parte 1

Informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per gli animali terrestri e le uova da cova spostati in un altro Stato membro

1.

Il certificato sanitario per gli animali terrestri detenuti di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento, spostati in un altro Stato membro, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

b)

il nome e l’indirizzo dello stabilimento di spedizione, e

i)

se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o

ii)

se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

c)

il nome e l’indirizzo dello stabilimento di destinazione, e

i)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o

ii)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

d)

la specie e la categoria degli animali e, ove richiesta, l’identificazione;

e)

informazioni relative alla situazione di sanità animale e ulteriori garanzie in relazione:

i)

allo Stato membro di origine o alla sua zona;

ii)

allo stabilimento e al gruppo di origine degli animali compresi, ove applicabile, i risultati delle prove;

iii)

agli animali da spedire compresi, ove applicabile, i risultati delle prove o le vaccinazioni effettuate;

f)

la data, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita.

2.

Il certificato sanitario per le uova da cova di cui all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 72 del presente regolamento, spostate in un altro Stato membro, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

b)

il nome e l’indirizzo dello stabilimento di spedizione, e

i)

se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o

ii)

se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

c)

il nome e l’indirizzo dello stabilimento di destinazione, e

i)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o

ii)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

d)

la categoria delle uova da cova;

e)

informazioni che consentano l’identificazione delle uova da cova;

i)

la specie e l’identificazione, ove richiesta, degli animali da cui tali uova provengono;

ii)

la marcatura apposta sulle uova da cova, ove richiesta;

iii)

il luogo e la data della loro raccolta;

f)

informazioni relative alla situazione di sanità animale e ulteriori garanzie in relazione:

i)

allo Stato membro di origine o alla sua zona;

ii)

allo stabilimento e al gruppo di origine compresi, ove applicabile, i risultati delle prove;

iii)

agli animali da cui sono state raccolte le uova da cova compresi, ove applicabile, i risultati delle prove;

iv)

alle uova da cova da spedire;

g)

la data, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita.

3.

Il certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, spostati in un altro Stato membro, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

b)

il luogo in cui gli animali sono stati catturati e caricati ai fini della spedizione;

c)

il luogo di destinazione, e

i)

se il luogo di destinazione è l’habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati; o

ii)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

d)

la specie e la categoria degli animali;

e)

la data, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita.

Parte 2

Informazioni che devono figurare nella notifica dei movimenti di determinati animali terrestri per i quali non è prescritto il certificato sanitario

La notifica ai fini dei movimenti verso un altro Stato membro di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

b)

il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di spedizione;

c)

il nome e l’indirizzo dello stabilimento di destinazione, e

i)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o

ii)

se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

d)

la specie e la categoria nonché la quantità e le dimensioni delle colonie;

e)

la data di spedizione.


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