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Document 32020R0532

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune

C/2020/2405

OJ L 119, 17.4.2020, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/532/oj

17.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/532 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2020

recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, questi ultimi hanno tutti incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l’esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l’esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)

Alla luce di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è necessario derogare a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) stabilisce norme relative, tra l’altro, ai termini per la notifica dei dati di controllo e delle statistiche di controllo relativi all’anno civile trascorso, ai tempi di esecuzione dei controlli in loco, alla percentuale di controlli per taluni controlli in loco nell’ambito del sistema integrato, compresi quelli per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, per l’inverdimento, per le misure di sviluppo rurale, per i regimi di aiuto per animale e all’aumento o alla riduzione della percentuale di controllo per quanto riguarda taluni regimi. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e altri obblighi relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, alle percentuali di controllo per le misure di sviluppo rurale non connesse agli animali e alle percentuali minime di controllo relative alla condizionalità.

(4)

L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 15 luglio di ogni anno, i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l’assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo, le modifiche successive della relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità e della relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile trascorso. Alla luce della situazione attuale è opportuno, per l’anno in corso, prorogare tale termine al 15 settembre 2020.

(5)

L’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dispone che l’autorità competente effettui ispezioni fisiche in campo, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco. Alla luce delle attuali circostanze senza precedenti, è opportuno incoraggiare l’esecuzione di controlli mediante il telerilevamento e l’utilizzo di nuove tecnologie, quali i sistemi di aeromobili senza equipaggio, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) collegati al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo, i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altre prove documentali pertinenti, per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione, nonché il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

(6)

Diversi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alla condizionalità e dal regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in materia di inverdimento, si basano su tempistiche specifiche e differenziate di esecuzione e necessitano di conseguenza di controlli in loco conformi a tali quadri normativi. Le norme messe in atto dagli Stati membri nel 2020 per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19 incidono sulla possibilità di eseguire i necessari controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti dagli obblighi in questione. In relazione a determinati controlli da effettuare nel 2020, è necessario pertanto derogare agli articoli da 30 a 33 bis e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ridurre la percentuale minima dei controlli in loco rispetto alle percentuali ordinarie di controllo previste, rispettivamente, per gli obblighi di inverdimento e la condizionalità. Vista la natura degli obblighi e la proporzionalità delle azioni di controllo in questa situazione di pandemia, la popolazione di controllo dovrebbe essere limitata conformemente agli obblighi applicabili ai beneficiari e ai pertinenti usi del suolo.

(7)

L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contiene norme sui controlli in loco per verificare che i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi siano rispettati e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare. Alla luce della situazione attuale, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare i controlli in loco previsti dalla citata disposizione, possano decidere di effettuare i controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentano comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

(8)

Per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, l’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso. Alla luce delle attuali circostanze, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare alcuna visita prima dell’erogazione del saldo, possano decidere, fino a quando sono in vigore le misure messe in atto per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19, di sostituire tali visite con eventuali prove documentali pertinenti.

(9)

L’articolo 50, paragrafo 1, l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contengono norme relative ai controlli in loco e ai controlli ex post per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Alla luce delle attuali circostanze, è opportuno consentire agli Stati membri di ridurre il numero di tali controlli o di sostituire i controlli in loco con l’esame di prove documentali pertinenti.

(10)

Le norme di confinamento messe in atto in taluni Stati membri allo scopo di tutelare la salute pubblica hanno imposto notevoli restrizioni alla circolazione, impedendo di fatto l’effettiva esecuzione dei controlli in loco nei casi in cui gli ispettori erano soggetti a restrizioni tali da non consentire la visita dei beneficiari o di raggiungere fisicamente le aziende agricole. Considerando la natura senza precedenti delle circostanze attuali, occorre pertanto accettare in via eccezionale, e in relazione all’anno 2019, che negli Stati membri in questione sia stata effettuata una percentuale inferiore di controlli. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, l’accettazione di percentuali inferiori di controlli per l’anno di domanda 2019 e, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per l’anno civile 2019, dovrebbe limitarsi ai casi in cui erano in vigore restrizioni su larga scala alla circolazione, in particolare quando il confinamento era applicato a partire da una data precisa, che hanno impedito l’esecuzione dei pertinenti controlli.

(11)

Le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di cui al presente regolamento dovrebbero consentire agli Stati membri di evitare ritardi nelle misure di controllo e nel trattamento delle domande di aiuto e, di conseguenza, ritardi nei pagamenti ai beneficiari per l’anno 2020. Gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe dovrebbero adoperarsi per utilizzare fonti documentali alternative, che possono includere il ricorso a controlli documentali, l’utilizzo di nuove tecnologie o di prove affidabili fornite dal beneficiario, per sostituire le informazioni che ordinariamente avrebbero desunto dai controlli effettuati in circostanze normali. È tuttavia fondamentale che tali deroghe non ostacolino la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe sono responsabili dell’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che sia avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite. Inoltre, il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere oggetto della dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021.

(12)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 (6) e (UE) n. 181/2014 (7) della Commissione stabiliscono le percentuali di controllo per le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, che interessano anche le regioni ultraperiferiche dell’Unione e le isole minori del Mar Egeo, è opportuno derogare ai citati regolamenti, adeguando le percentuali dei controlli in loco per l’anno 2020.

(13)

L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (8) stabilisce che i controlli annuali in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto e che ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. L’articolo 27, paragrafo 7, di tale regolamento stabilisce che le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecuzione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati a effettuare un numero inferiore di tali controlli nell’anno 2020 e non dovrebbero essere soggetti, nell’anno 2020, ai requisiti sulla frequenza dei sopralluoghi presso le organizzazioni di produttori.

(14)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che i controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro riguardano l’intero quantitativo (100 %) dei prodotti ritirati dal mercato, fatta eccezione per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita per i quali, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del citato regolamento, gli Stati membri possono limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma comunque non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati nell’anno 2020 a controllare una percentuale inferiore, ma comunque non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione, anche per quanto riguarda altri prodotti ritirati dal mercato, a prescindere dalla loro destinazione prevista.

(15)

L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati nell’anno 2020 a utilizzare campioni pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2019.

(16)

A causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, sarà materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare nel 2020 i controlli in loco sistematici e a campione per le operazioni sovvenzionate a norma degli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Occorre, pertanto introdurre una deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (10) in relazione all’esercizio finanziario 2019-2020, per consentire agli Stati membri di definire controlli equivalenti ai controlli in loco sistematici, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, e garantire che le norme della legislazione relativa ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate prima dell’erogazione dei pagamenti. Questa deroga dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che gli Stati membri abbiano messo in atto misure per contrastare la pandemia di Covid-19.

(17)

Per lo stesso motivo sarà materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare in relazione all’esercizio finanziario 2019-2020, e nei termini previsti dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, i controlli sistematici in loco relativi alle operazioni di vendemmia verde finanziate a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Occorre pertanto prevedere una deroga al fine di rinviare il completamento di tali controlli fino al 15 settembre 2020.

(18)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (11) stabilisce il numero dei campioni di uve fresche da prelevare dai vigneti durante la vendemmia della particella di cui trattasi ai fini dell’istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (12). Nei casi in cui la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisca agli Stati membri di effettuare tali controlli, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare al numero minimo di campioni, a prescindere dal fatto che abbiano messo in atto o no misure per contrastare la pandemia di Covid-19.

(19)

L’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 impone agli Stati membri di effettuare controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo. Nei casi in cui la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisca l’esecuzione di tali controlli in diversi Stati membri produttori di vino per un lungo periodo di tempo, la percentuale di cui sopra dovrebbe essere ridotta per l’anno 2020. Questa deroga dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che gli Stati membri abbiano messo in atto misure per contrastare la pandemia di Covid-19. Per lo stesso motivo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento, da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore nell’anno 2020.

(20)

L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (13) stabilisce l’ambito di applicazione, il contenuto, la tempistica e le relazioni per quanto riguarda i controlli in loco effettuati dagli Stati membri nel quadro del programma di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «programma destinato alle scuole»). Le misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero aver impedito loro di rispettare, entro il termine stabilito all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le prescrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, dello stesso regolamento, per quanto riguarda il numero di controlli in loco per l’anno scolastico 2018/2019. È opportuno pertanto concedere flessibilità agli Stati membri, prolungando il periodo di esecuzione di tali controlli in loco in relazione all’anno scolastico 2018/2019.

(21)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (14) concernente gli aiuti nel settore dell’apicoltura contiene norme in materia di monitoraggio e controlli in relazione alla corretta attuazione dei programmi apicoli nazionali, alle spese effettivamente incorse e al numero corretto di alveari dichiarati dagli apicoltori. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri provvedono affinché almeno il 5 % dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali sia sottoposto a controlli in loco. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero rendere difficile l’esecuzione del numero di controlli in loco necessario per rispettare tale la soglia. È opportuno pertanto concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di derogare a tale requisito. Tale deroga non dovrebbe tuttavia determinare un aumento del rischio di pagamenti indebiti. Pertanto, ogni riduzione del numero di controlli in loco dovrebbe essere sostituita quanto più possibile da controlli alternativi.

(22)

Gli organismi pagatori degli Stati membri stanno attualmente effettuando controlli sui prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione (15). Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato, di cui all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (16). È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri prolungando il periodo di esecuzione di tali controlli o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per i prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882.

(23)

Il comitato dei fondi agricoli, il comitato per i pagamenti diretti, il comitato per lo sviluppo rurale e il comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 809/2014

Articolo 1

In deroga all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso, le modifiche successive della relazione sulle opzioni prescelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità e la relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile precedente 2019 entro il 15 settembre 2020.

Articolo 2

In deroga all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, per i controlli da effettuare per l’anno di domanda 2020 in relazione ai regimi di aiuto per superficie, gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con l’uso della fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o di altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, quali fotografie geolocalizzate, che potrebbero consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente.

Articolo 3

In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in relazione alle misure nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo a garanzia dell’efficace verifica di taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi che possono essere verificati soltanto durante un periodo di tempo specifico, in relazione all’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, o ad altre prove pertinenti, a complemento della possibilità di utilizzare il telerilevamento.

Articolo 4

1.   In deroga agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite in detti articoli, in relazione all’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   I campioni di controllo relativi all’anno di domanda 2020 per i controlli in loco riguardano almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;

b)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo;

c)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;

d)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;

e)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo;

f)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori;

g)

il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;

h)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone;

i)

il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

j)

il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

k)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;

l)

il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva;

m)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e in relazione ad almeno il 3 % degli animali.

Il campione di cui al primo comma, lettera i), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera k), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.

3.   Gli Stati membri che, a norma dell’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi al paragrafo 2 del presente articolo, portandole all’1 %.

4.   I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini degli articoli 35 e 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 35 del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.

5.   Ai fini dell’applicazione delle percentuali di controllo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), e), i) e j), gli Stati membri danno la precedenza alle superfici diverse dai prati permanenti e/o dalle colture permanenti.

Le superfici non oggetto di controlli in relazione all’anno di domanda 2020 a seguito dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate prioritarie nell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole negli anni successivi.

6.   Nell’anno 2020 non si applica l’articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 5

In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco riguardanti gli animali secondo le modalità previste da tale disposizione, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

Articolo 6

In deroga all’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell’erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con l’esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario.

Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.

Articolo 7

In deroga all’articolo 50, paragrafo 1, e all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti:

a)

gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l’esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente, sulla realizzazione dell’operazione;

b)

nell’anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda almeno il 3 % della spesa di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all’organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.

I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma, lettera b), non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno civile ai fini dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 50, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno civile 2021.

Articolo 8

In deroga all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all’anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 9

In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, possono decidere di effettuare tali controlli in relazione all’anno di domanda 2020 su almeno lo 0,5 % del numero totale di beneficiari indicati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui l’autorità di controllo competente è responsabile.

I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 68, paragrafo 4, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.

Articolo 10

Se, a causa delle norme di confinamento messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di completare determinati controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all’anno di domanda 2019 per le misure nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o in relazione all’anno civile 2019 nel caso delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e non possono ottenere le prove alternative di cui all’articolo 2, è considerata accettabile la percentuale di controlli in loco realizzata alla data di entrata in vigore delle pertinenti norme di confinamento.

Articolo 11

1.   Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 e, in particolare, modificano i tempi di esecuzione dei controlli o ne riducono il numero, stabiliscono, nella misura del possibile, procedure per utilizzare prove alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

2.   Per gli Stati membri che applicano gli articoli da 2 a 9, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

CAPO II

DEROGHE ALLE MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL’UNIONE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Articolo 12

1.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

3.   In deroga all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Sulla base di un’analisi dei rischi effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014

Articolo 13

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2020 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

3.   In deroga all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nell’articolo citato, nell’anno 2020 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.

CAPO III

DEROGHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

SEZIONE 1

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Articolo 14

1.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892:

a)

nell’anno 2020 i controlli in loco di cui all’articolo 27 di tale regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per l’anno 2019;

b)

la norma secondo cui ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni non si applica ai controlli in loco effettuati nel 2020.

2.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell’azione intesa a verificarne l’esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell’anno 2020.

3.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2020 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, ad una percentuale inferiore a quella fissata dalla citata disposizione, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l’organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.

4.   In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2020 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2019.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

Articolo 15

1.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2019-2020, se la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisce agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità a tali disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.

2.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2019-2020, se la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisce agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità a tale disposizione, detti controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2020.

SEZIONE 3

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2018/274

Articolo 16

1.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, durante il periodo della vendemmia 2020 gli Stati membri non sono in condizione di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all’allegato III, parte II, del citato regolamento, possono derogare a tale numero di campioni.

2.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli in loco nell’anno 2020 in conformità a tale disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell’anno 2020 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri non siano in condizione di effettuare tali controlli.

SEZIONE 4

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

Articolo 17

In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, in relazione all’anno scolastico 2018/2019 gli Stati membri possono continuare a effettuare controlli in loco fino al 15 ottobre 2020.

SEZIONE 5

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

Articolo 18

In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel corso dell’anno apicolo 2020 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali, a condizione di sostituire i controlli in loco con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo.

SEZIONE 6

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 19

1.   In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, l’organismo pagatore non è in condizione di effettuare in tempo utile i controlli in loco e fisici di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento, per i prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882, lo Stato membro interessato può decidere di prorogare i termini per effettuare i controlli per un massimo di 30 giorni dopo la cessazione di validità di tali misure, o di sostituire completamente i controlli in loco, nel periodo in cui sono in atto tali misure, con l’uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, l’organismo pagatore non è in condizione di verificare in loco la presenza e l’integrità dei sigilli, per i prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882, lo Stato membro interessato può decidere di sostituire completamente le verifiche in loco nel periodo in cui sono in atto tali misure con l’uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(3)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(5)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(9)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 9).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 12).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

(17)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(18)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(20)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


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