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Document 32020L0362

Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/8996

OJ L 67, 5.3.2020, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/362/oj

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/116


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.

(2)

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). È necessario modificare l’esenzione 14 relativa all’uso del cromo esavalente per allinearne, a fini di coerenza, la formulazione a quella di esenzioni simili per l’uso del cromo esavalente previste dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Dalla valutazione dell’esenzione 14 effettuata alla luce del progresso tecnico e scientifico è emerso che sostanze idonee alternative al cromo esavalente, per quanto disponibili, non possono ancora essere utilizzate nei prodotti. È previsto che in futuro possano essere disponibili alternative adeguate all’uso del cromo esavalente. L’esenzione vigente dovrebbe pertanto essere suddivisa in tre sottovoci e dovrebbe essere fissata una data di scadenza per due delle sottovoci dell’esenzione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:

i)

progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

ii)

progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

iii)

progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli


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