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Document 32019R1859

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce regole ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7902

OJ L 286, 7.11.2019, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1859/oj

7.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1859 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce regole ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

al fine di stabilire una metodologia per valutare l’applicazione delle condizioni alle quali si determinano le emissioni di CO2 di riferimento («metodologia»), è opportuno che la Commissione abbia accesso a taluni dati messi a disposizione dei costruttori allorquando usufruiscono dello strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 (2), in particolare il file «sum exec».

(2)

Tale file consentirebbe alla Commissione di valutare gli impatti quantitativi sulle emissioni di CO2 del veicolo che derivano dall’applicazione della metodologia. I file «sum exec» rivestono particolare importanza in quanto sono necessari per determinare, in base agli adeguamenti dei dati relativi ai componenti di un veicolo che alimentano lo strumento di simulazione, gli adeguamenti delle emissioni di CO2 regolamentari. I file in questione sono pertanto necessari da una parte per valutare l’eventuale necessità di correzioni e d’altra parte, se del caso, per applicare le correzioni alle emissioni di CO2 del veicolo, in base ai dati adeguati alimentati nello strumento di simulazione.

(3)

È pertanto opportuno che i costruttori monitorino e comunichino alla Commissione i file di dati «sum exec» per i veicoli sottoposti a simulazione durante i periodi di comunicazione 2019 e 2020. Poiché la comunicazione di tali informazioni impone un maggior sforzo ai costruttori relativamente ai veicoli costruiti prima del 1o ottobre 2019, la data di comunicazione di tali informazioni dovrebbe essere fissata alla data successiva per la comunicazione, ossia il 30 settembre 2021.

(4)

È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto disporre dei mezzi per verificare e, se necessario, adottare misure atte a garantire che i dati definitivi siano corretti.

(5)

La Commissione dovrebbe avvalersi del Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente, al fine di agevolare la raccolta dei dati da parte dei costruttori, che dovrebbero trasmetterli congiuntamente ai dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Al fine di assicurare la solidità e la rappresentatività delle emissioni di CO2 di riferimento quale base per determinare gli obiettivi delle emissioni di CO2 per il parco veicoli dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore nel più breve tempo possibile successivamente alla pubblicazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

1.   Per i nuovi veicoli pesanti con una data di simulazione antecedente il 1o luglio 2021, i costruttori monitorano e comunicano alla Commissione, a norma del presente regolamento, il file CSV (comma separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e di condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI) (file «sum exec»).

2.   I costruttori monitorano il file «sum exec» per ciascun veicolo pesante nuovo

a)

con data di simulazione compresa tra il 1o ottobre 2019 e il 30 giugno 2020 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2020;

b)

con data di simulazione compresa tra il 1o gennaio 2019 e il 30 settembre 2019 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021;

c)

con data di simulazione compresa tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021.

3.   I file «sum exec» sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente («Agenzia»). Il punto di contatto notifica alla Commissione e all’Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al presente paragrafo oltre.

4.   Il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati per ciascun costruttore è da questi nominato, a norma del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1o settembre 2020.

5.   Le notifiche vanno inviate ai seguenti indirizzi: «EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu» nonché «HDV-monitoring@eea.europa.eu».

Articolo 2

Verifica

1.   I costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni errore rilevato nei dati comunicati.

2.   La Commissione può verificare la qualità dei dati comunicati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Quando viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all’interno dei dati a seguito di verifiche proprie, la Commissione adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare tali dati previa consultazione del costruttore.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).


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