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Document 32019R1757

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1757 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7634

OJ L 270, 24.10.2019, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1757/oj

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1757 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (4), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch’esso redatto conformemente alla medesima direttiva.

(3)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch’esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell’allegato D, capitolo I, della medesima direttiva.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (5) stabilisce tra l’altro l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dai quali è autorizzato l’ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(7)

Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 


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