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Document 22019D1636

Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1636]

OJ L 254, 3.10.2019, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1636/oj

3.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 228/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1636]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE il è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 1113: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017 (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 27),

32017 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017 (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 32),

32017 R 1115: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017 (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38),

32017 R 1125: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017 (GU L 132 del 24.6.2017, pag. 10),

32017 R 1186: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017 (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzr [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzs.

32017 R 1113: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, dell’22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 27).

13zzzzzzzt.

32017 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 32).

13zzzzzzzu.

32017 R 1115: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, dell’22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38).

13zzzzzzzv.

32017 R 1125: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 10).

13zzzzzzzw.

32017 R 1186: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1113, (UE) 2017/1114, (UE) 2017/1115, (UE) 2017/1125 e (UE) 2017/1186 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 27.

(2)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 32.

(3)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38.

(4)  GU L 163 del 24.6.2017, pag. 10.

(5)  GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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