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Document 22019D1636
Decision of the EEA Joint Committee No 228/2017 of 15 December 2017 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/1636]
Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1636]
Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1636]
OJ L 254, 3.10.2019, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/37 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 228/2017
del 15 dicembre 2017
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1636]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5). |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE il è così modificato:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzzzr [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1113, (UE) 2017/1114, (UE) 2017/1115, (UE) 2017/1125 e (UE) 2017/1186 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 162 del 23.6.2017, pag. 27.
(2) GU L 162 del 23.6.2017, pag. 32.
(3) GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38.
(4) GU L 163 del 24.6.2017, pag. 10.
(5) GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.