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Document 32019R0473

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione)

PE/79/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 18–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/18


REGOLAMENTO (UE) 2019/473 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

sull'Agenzia europea di controllo della pesca

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

In virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri sono tenuti a garantire l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.

(3)

Per adempiere a tali obblighi, è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque dellUnione e internazionali, conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

(4)

Nessun regime di ispezione può essere valido sotto il profilo dei costi se non prevede ispezioni a terra. Pertanto occorrerebbe che i piani di impiego congiunto coprano il territorio terrestre.

(5)

Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.

(6)

Le attività di controllo e di ispezione efficaci sono considerate essenziali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(7)

Fatte salve le responsabilità che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario un organo tecnico e amministrativo a livello di Unione che organizzi la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca.

(8)

L'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») dovrebbe essere in grado di contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l'organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dovrebbe inoltre essere in grado di dotarsi delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei piani congiunti di impiego e di cooperare ai fini dell'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione.

(9)

È necessario che l'Agenzia, su richiesta della Commissione, sia in grado di assistere l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi, con le organizzazioni di pesca regionali internazionali o con entrambi e di cooperare con le loro autorità nel quadro degli obblighi internazionali dell'Unione.

(10)

Inoltre, occorre adoperarsi per l'effettiva applicazione delle procedure di ispezione dell'Unione. In futuro l'Agenzia potrebbe divenire un punto di riferimento nell'assistenza scientifica e tecnica alle operazioni di controllo e di ispezione delle attività di pesca.

(11)

Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, consistenti nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto dello sviluppo sostenibile, l'Unione adotta le misure riguardanti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.

(12)

Per garantire la corretta esecuzione di tali misure, occorre che gli Stati membri impieghino mezzi di controllo e di esecuzione adeguati. Al fine di rendere il controllo e l'esecuzione più efficaci, è opportuno che la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e, di concerto con gli Stati membri interessati, adotti programmi specifici di controllo e di ispezione.

(13)

È opportuno che l'Agenzia coordini la cooperazione operativa tra gli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto che organizzino l'uso dei mezzi di controllo e di ispezione messi a disposizione dagli Stati membri in modo da attuare i programmi di controllo e di ispezione. È opportuno che le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri siano realizzate sulla base di tali programmi nel rispetto di criteri, priorità, parametri e procedure comuni in materia di controllo e di ispezione.

(14)

L'adozione di un programma di controllo e di ispezione obbliga gli Stati membri a fornire effettivamente le risorse necessarie all'esecuzione del programma. Occorre che gli Stati membri notifichino tempestivamente all'Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui intendono avvalersi per l'esecuzione di siffatto programma. I piani di impiego congiunto non dovrebbero prevedere obblighi aggiuntivi in termini di controllo, ispezione ed esecuzione o in relazione alla predisposizione di risorse necessarie in questo contesto.

(15)

L'Agenzia dovrebbe predisporre un piano di impiego congiunto soltanto se è previsto nel programma di lavoro.

(16)

È opportuno che il programma di lavoro sia adottato dal consiglio di amministrazione, che assicura il raggiungimento di un sufficiente consenso, tra l'altro, sull'adeguatezza dei compiti previsti per l'Agenzia nel programma di lavoro e sulle risorse a disposizione della stessa, in base alle informazioni che devono fornire gli Stati membri.

(17)

Il compito principale del direttore esecutivo dovrebbe essere quello di assicurare, nelle consultazioni con i membri del consiglio di amministrazione e con gli Stati membri, che alle aspirazioni del programma di lavoro per ciascun anno corrispondano sufficienti risorse messe a disposizione dell'Agenzia dagli Stati membri per la realizzazione del programma di lavoro.

(18)

Il direttore esecutivo, in particolare, dovrebbe elaborare precisi piani di impiego utilizzando le risorse notificate dagli Stati membri, per la realizzazione di ciascun programma di controllo e di ispezione e rispettando le norme e gli obiettivi fissati nel programma specifico di controllo e di ispezione su cui è basato il piano di impiego congiunto, nonché altre pertinenti norme, come quelle relative agli ispettori dell'Unione.

(19)

In questo contesto, è necessario che il direttore esecutivo gestisca il calendario in modo tale da dare agli Stati membri tempo sufficiente per presentare i loro commenti, in base alle rispettive competenze operative, pur mantenendosi entro il piano di lavoro dell'Agenzia e i limiti temporali previsti nel presente regolamento. È necessario che il direttore esecutivo tenga conto dell'interesse degli Stati membri implicati nel settore di pesca compreso in ciascun piano. Per assicurare un coordinamento efficace e tempestivo delle attività di controllo e di ispezione congiunte, è necessario prevedere una procedura che consenta di decidere circa l'adozione dei piani quando non può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati.

(20)

La procedura di elaborazione e adozione di piani di impiego congiunto al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere analoga a quella riguardante le acque dell'Unione. La base di siffatti piani di impiego congiunto dovrebbe essere un programma internazionale di controllo e ispezione che dia attuazione agli obblighi internazionali relativi al controllo e all'ispezione che gravano sull'Unione.

(21)

Ai fini della realizzazione dei piani di impiego congiunto è opportuno che gli Stati membri interessati mettano in comune e impieghino i mezzi di controllo e di ispezione che hanno destinato a siffatti piani. È opportuno che l'Agenzia valuti se i mezzi di controllo e di ispezione disponibili siano sufficienti per realizzare i compiti previsti nell'ambito del programma di controllo e di ispezione e, in caso contrario, ne informi gli Stati membri interessati e la Commissione.

(22)

Mentre gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi relativi all'ispezione e al controllo, in particolare nell'ambito del programma specifico di controllo e di ispezione adottato a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di imporre obblighi supplementari attraverso piani di impiego congiunto né di sanzionare gli Stati membri.

(23)

L'Agenzia dovrebbe esaminare periodicamente l'efficacia dei piani di impiego congiunto.

(24)

È opportuno prevedere la possibilità di adottare specifiche norme d'attuazione per l'adozione e l'approvazione dei piani di impiego congiunto. Può essere utile ricorrere a questa possibilità una volta che l'Agenzia sia diventata operativa e se il direttore esecutivo considera che siffatte norme debbano essere specificate nel diritto dell'Unione.

(25)

Ove le venga richiesto, l'Agenzia dovrebbe avere la facoltà di fornire servizi contrattuali per quanto riguarda i mezzi di controllo e di ispezione da utilizzare per l'impiego congiunto ad opera degli Stati membri interessati.

(26)

Ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Agenzia è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia procedano allo scambio delle informazioni pertinenti in materia di controllo e di ispezione attraverso una rete di informazione.

(27)

È opportuno che lo stato giuridico e la struttura dell'Agenzia corrispondano ai risultati concreti che si intendono raggiungere e consentano all'Agenzia stessa di espletare le proprie funzioni in stretta cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia dotata di autonomia giuridica, finanziaria e amministrativa e mantenga nel contempo stretti legami con le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. A questo scopo è necessario e opportuno che l'Agenzia sia un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento.

(28)

In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, è opportuno che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente in virtù delle clausole compromissorie contenute nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

(29)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.

(30)

Poiché l'Agenzia è tenuta ad adempiere gli obblighi dell'Unione e, su richiesta della Commissione, a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni di pesca regionali nell'ambito degli obblighi internazionali dell'Unione, è opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto tra i rappresentanti della Commissione.

(31)

Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione dovrebbero rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell'Agenzia.

(32)

Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo al fine di fornire consulenza al direttore esecutivo e assicurare una stretta cooperazione con le parti interessate.

(33)

È opportuno disporre che alle deliberazioni del consiglio di amministrazione partecipi un rappresentante del comitato consultivo privo di diritto di voto.

(34)

È necessario prevedere la nomina e la revoca del direttore esecutivo dell'Agenzia e stabilire le norme che disciplinano l'esercizio delle sue funzioni.

(35)

Al fine di promuovere il funzionamento trasparente dell'Agenzia, è opportuno applicare alla medesima, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(36)

Ai fini della tutela della vita privata, è opportuno che al presente regolamento si applichi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(37)

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza operative dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano costituite dai contributi dell'Unione e dai corrispettivi dei servizi contrattuali forniti dall'Agenzia. Alla partecipazione finanziaria dell'Unione e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea si dovrebbe applicarela procedura di bilancio dell'Unione. È opportuno che la revisione contabile sia svolta dalla Corte dei conti.

(38)

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, è opportuno che le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), si applichino senza limitazioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(39)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento disciplina l'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia»), il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli articoli 5, 11, 71, 91 e 117 e del titolo VII del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11), per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;

b)   «mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;

c)   «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;

d)   «programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell'adempimento degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;

e)   «programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

f)   «attività di pesca»: l'attività di pesca definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 1380/2013;

g)   «ispettori dell'Unione»: gli ispettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPITOLO II

MANDATO E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 3

Mandato

L'Agenzia ha il seguente mandato:

a)

coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;

b)

coordinare l'impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento;

c)

assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

d)

assistere gli Stati membri, nell'ambito delle sue competenze, nell'adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell'applicazione della politica comune della pesca in tutta l'Unione;

f)

contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;

g)

contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

h)

coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»), conformemente alle norme dell'Unione.

i)

contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca INN e di programmi di controllo e di ispezione internazionali,

le ispezioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni dell'Agenzia in conformità dell'articolo 19;

j)

cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali svolgenti funzioni di guardia costiera, come stabilito all'articolo 8 del presente regolamento, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando le operazioni multifunzionali.

Articolo 4

Compiti connessi agli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

1.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia:

a)

assiste l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l'Unione;

b)

coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell'espletamento degli obblighi che incombono all'Unione in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.

2.   Su richiesta della Commissione l'Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell'ambito di accordi conclusi tra l'Unione e tali paesi.

3.   Nell'ambito delle sue competenze l'Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell'ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte l'Unione.

Articolo 5

Compiti connessi al coordinamento operativo

1.   Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca.

2.   Ai fini del coordinamento operativo l'Agenzia stabilisce piani di impiego congiunto e organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione degli Stati membri a norma del capitolo III.

3.   Al fine di migliorare il coordinamento operativo tra gli Stati membri, l'Agenzia può stabilire piani operativi con gli Stati membri interessati e coordinarne l'attuazione.

Articolo 6

Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri

L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque dell'Unione e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

Articolo 7

Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, anche con riguardo alla lotta contro la pesca INN, e assisterli nelle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l'Agenzia:

a)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori degli ispettorati della pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali funzionari ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo e ispezione;

b)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori dell'Unione anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari aggiornati per tali funzionari;

c)

su richiesta degli Stati membri, provvede all'approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l'attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

d)

elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

e)

definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri;

f)

realizza un'analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un'analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare raffrontando i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale;

g)

su richiesta della Commissione o degli Stati membri, elabora metodi e procedure comuni di ispezione;

h)

assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento di loro obblighi dell'Unione e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

i)

promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza;

j)

coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l'elaborazione dei piani di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1.   L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

a)

condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

b)

fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

c)

potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

d)

migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

e)

condividendo le capacità mediante la pianificazione e realizzando operazioni multifunzionali mediante la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.   Le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

CAPITOLO III

COORDINAMENTO OPERATIVO

Articolo 9

Attuazione degli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

1.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione mediante piani di impiego congiunto.

2.   L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione

1.   L'Agenzia coordina l'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto.

2.   L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Contenuto dei piani di impiego congiunto

I piani di impiego congiunto:

a)

soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione;

b)

applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione;

c)

cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l'impiego;

d)

organizzano l'impiego di risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori dell'Unione provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui essedevono essere impiegate;

e)

tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell'ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici;

f)

definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.

Articolo 12

Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione

1.   Anteriormente al 15 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano all'Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui dispongono per le attività di controllo e di ispezione dell'anno successivo.

2.   Ciascuno Stato membro notifica all'Agenzia i mezzi con i quali intende eseguire il pertinente programma internazionale di controllo e di ispezione o il programma di controllo e di ispezione specifico entro un mese dalla notifica agli Stati membri della decisione che istituisce siffatto programma.

Articolo 13

Procedura per l'adozione dei piani di impiego congiunto

1.   Sulla base delle notifiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, il direttore esecutivo dell'Agenzia elabora un piano preliminare di impiego congiunto in consultazione con gli Stati membri interessati.

2.   Il piano preliminare di impiego congiunto identifica i mezzi di controllo e di spezione che possono essere messi in comune per attuare il programma di controllo e di ispezione a cui il piano si riferisce, a seconda dell'interesse degli Stati membri interessati nella pertinente attività di pesca.

L'interesse di uno Stato membro per una determinata attività di pesca è valutato in funzione dei seguenti criteri, la cui ponderazione relativa dipende dalle caratteristiche specifiche di ciascun piano:

a)

l'estensione relativa delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, se del caso, nelle quali si applica il piano di impiego congiunto;

b)

il quantitativo di pesce sbarcato nel territorio di tale Stato membro in un determinato periodo di riferimento rispetto agli sbarchi totali connessi all'attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto;

c)

il numero relativo di pescherecci dell'Unione battenti bandiera di tale Stato membro (potenza motrice e stazza lorda) impegnati nell'attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto, rispetto al numero totale di navi impegnate in tale attività;

d)

il volume relativo del contingente assegnato a tale Stato membro o, qualora non sia stato assegnato alcun contingente, le catture da esso effettuate in un determinato periodo di riferimento nell'ambito dell'attività di pesca considerata.

3.   Se, nell'elaborare il piano preliminare di impiego congiunto, si constata che i mezzi di controllo e di ispezione disponibili non sono sufficienti per soddisfare le condizioni del corrispondente programma di controllo e di ispezione, il direttore esecutivo ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione.

4.   Il direttore esecutivo notifica il piano preliminare di impiego congiunto agli Stati membri interessati e alla Commissione. Se, entro quindici giorni lavorativi da tale notifica, gli Stati membri interessati o la Commissione non sollevano obiezioni, il direttore esecutivo adotta il piano.

5.   Qualora uno o più Stati membri interessati o la Commissione sollevino un'obiezione, il direttore esecutivo deferisce la questione alla Commissione. La Commissione può operare gli adeguamenti necessari al piano e adottarlo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6.   L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina ogni anno i piani di impiego congiunto affinché possano essere adeguati, ove necessario, ai nuovi programmi di controllo e di ispezione eventualmente applicabili agli Stati membri interessati e alle priorità eventualmente definite dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione.

Articolo 14

Esecuzione dei piani di impiego congiunto

1.   Le attività comuni di controllo e di ispezione sono eseguite sulla base dei piani di impiego congiunto.

2.   Gli Stati membri interessati da un piano di impiego congiunto:

a)

mettono a disposizione i mezzi di controllo e di ispezione impegnati per il piano di impiego congiunto;

b)

designano un punto di contatto/coordinatore nazionale, il quale disporrà dell'autorità necessaria per poter rispondere tempestivamente alle richieste dell'Agenzia concernenti l'esecuzione del piano di impiego congiunto, e ne danno notifica all'Agenzia;

c)

utilizzano i mezzi di controllo e di ispezione messi in comune secondo il piano di impiego congiunto e i requisiti di cui al paragrafo 4;

d)

forniscono all'Agenzia l'accesso in linea alle informazioni necessarie per l'esecuzione del piano di impiego congiunto;

e)

cooperano con l'Agenzia ai fini dell'attuazione del piano di impiego congiunto;

f)

garantiscono che i mezzi di controllo e di ispezione assegnati al piano di impiego congiunto dell'Unione svolgano le loro attività nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.

3.   Fatti salvi gli obblighi assunti dagli Stati membri nell'ambito di un piano di impiego congiunto istituito ai sensi dell'articolo 13, il comando e il controllo dei mezzi di controllo e di ispezione impegnati per siffatto piano sono responsabilità delle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale.

4.   Il direttore esecutivo può stabilire requisiti per l'attuazione di un piano di impiego congiunto adottato ai sensi dell'articolo 13. Tali requisiti sono circoscritti al piano in questione.

Articolo 15

Valutazione dei piani di impiego congiunto

L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di controllo. Tali valutazioni sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 16

Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione

Due o più Stati membri possono chiedere all'Agenzia che coordini l'impiego dei rispettivi mezzi di controllo e di ispezione per un'attività di pesca o una zona non soggetta ad un programma di controllo e di ispezione. Tale coordinamento va realizzato nel rispetto dei criteri e delle priorità concordate in materia di controllo e di ispezione dagli Stati membri interessati.

Articolo 17

Rete di informazione

1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque dell'Unione e internazionali.

2.   Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione, le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a norma degli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 18

Modalità di applicazione

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l'elaborazione e l'adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.

CAPITOLO IV

COMPETENZE DELL'AGENZIA

Articolo 19

Funzionari dell'Agenzia assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione

Funzionari dell'Agenzia possono essere assegnati in acque internazionali al ruolo di ispettore dell'Unione a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 20

Misure adottate dall'Agenzia

L'Agenzia, ove necessario:

a)

pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

b)

elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in relazione al controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

c)

fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 21

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano con l'Agenzia e le forniscono l'assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

2.   L'Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell'elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo in conformità della normativa dell'Unione, in considerazione delle migliori prassi esistenti negli Stati membri e di norme concordate a livello internazionale.

Articolo 22

Unità di crisi

1.   Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non è possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente, l'Agenzia ne è immediatamente informata.

2.   A seguito di notifica della Commissione o di propria iniziativa, l'Agenzia istituisce senza indugio un'unità di crisi e ne informa la Commissione.

Articolo 23

Compiti dell'unità di crisi

1.   L'unità di crisi istituita dall'Agenzia provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la politica comune della pesca nella maniera più rapida ed efficace possibile.

2.   L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato le cui competenze giudichi necessarie per rispondere in modo efficace all'emergenza.

3.   L'Agenzia assicura il coordinamento necessario per reagire in modo adeguato e tempestivo all'emergenza.

4.   Se opportuno, l'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.

Articolo 24

Programma di lavoro pluriennale

1.   Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia definisce gli obiettivi generali, il mandato, i compiti, gli indicatori di efficacia e le priorità di ogni azione dell'Agenzia per un periodo di cinque anni. Esso comprende una presentazione del piano per la politica del personale e una stima degli stanziamenti di bilancio necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati per tale periodo di cinque anni.

2.   Il programma di lavoro pluriennale è presentato in conformità del metodo e del sistema di gestione per attività elaborati dalla Commissione. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione.

3.   Il programma di lavoro di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), fa riferimento al programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell'anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.

Articolo 25

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

Articolo 26

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Tali modalità possono riguardare, in particolare, l'elaborazione di piani di risposta alle emergenze, la costituzione dell'unità di crisi e le procedure pratiche da applicare.

CAPITOLO V

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 27

Personalità giuridica e sede principale

1.   L'Agenzia è un organo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

4.   La sede dell'Agenzia è stabilita a Vigo, Spagna.

Articolo 28

Personale

1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14) nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

2.   Fatto salvo l'articolo 39, l'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità che ha il potere di nomina.

3.   Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

L'Agenzia può altresì impiegare funzionari distaccati a titolo temporaneo dagli Stati membri.

Articolo 29

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 30

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

4.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 31

Regime linguistico

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (15).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 32

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

1.   L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione:

a)

nomina il direttore esecutivo e ne revoca la nomina a norma dell'articolo 39;

b)

adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;

c)

adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

d)

adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo dell'Unione e di qualsiasi altra entrata dell'Agenzia;

e)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 44, 45 e 47;

f)

esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

g)

adotta il proprio regolamento interno, che può prevedere la costituzione dei sottocomitati del consiglio di amministrazione eventualmente necessari;

h)

adotta le procedure necessarie per l'espletamento, da parte dell'Agenzia, dei suoi compiti.

Articolo 33

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di controllo ed ispezione delle attività di pesca.

3.   La durata del mandato di ciascun membro è di cinque anni a decorrere dalla data della nomina. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 34

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

Articolo 35

Riunioni

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L'ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia.

2.   Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

4.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

5.   Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

6.   I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno.

7.   Il segretariato del consiglio di amministrazione è messo a disposizione dall'Agenzia.

Articolo 36

Voto

1.   Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti.

2.   Ogni membro nominato dispone di un voto. In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto.

3.   Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

Articolo 37

Dichiarazione di interesse

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di interesse che indica l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza o specifica eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto oppure ogniqualvolta possa insorgere un conflitto di interessi relativamente ai punti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, il membro in questione non ha il diritto di votare su alcuno di tali punti.

Articolo 38

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.   L'Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2.   Nell'espletare le proprie funzioni il direttore esecutivo applica i principi della politica comune della pesca.

3.   Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;

b)

adotta tutte le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per assicurare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia a norma del presente regolamento;

c)

adotta le misure necessarie, inclusa l'adozione di decisioni riguardanti le competenze dell'Agenzia in virtù dei capitoli II e III, compreso il noleggio e l'impiego di mezzi di controllo e di ispezione e il funzionamento di una rete di informazione;

d)

risponde alle richieste della Commissione e alle richieste di assistenza degli Stati membri a norma degli articoli 6, 7 e 16;

e)

predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

f)

esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 28, paragrafo 2;

g)

elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 44 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 45.

4.   Il direttore esecutivo risponde delle proprie attività davanti al consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca e di controllo ed ispezione delle attività di pesca, tra una lista di almeno due candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e di un invito a manifestare interesse su altri organi di informazione.

2.   Il potere di revoca della nomina del direttore esecutivo spetta al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo delibera in merito a tale questione, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

4.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore quinquennio, su proposta della Commissione con l'approvazione a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 40

Comitato consultivo

1.   Il comitato consultivo è composto di rappresentanti dei consigli consultivi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in ragione di un rappresentante designato da ciascun consiglio consultivo. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

2.   I membri del comitato consultivo non possono essere membri del consiglio di amministrazione.

Il comitato consultivo designa uno dei suoi membri per partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

3.   Il comitato consultivo, su richiesta del direttore esecutivo, presta consulenza al medesimo nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

4.   Il comitato consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce, su invito della presidenza, almeno una volta all'anno.

5.   L'Agenzia fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e assicura la segreteria delle sue riunioni.

6.   I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo.

Articolo 41

Trasparenza e comunicazione

1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dalla data della prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   L'Agenzia può effettuare comunicazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare, essa provvede a che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

4.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni interne necessarie per l'applicazione del paragrafo 3.

5.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 e dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

6.   Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia a norma del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1725.

Articolo 42

Riservatezza

1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE.

2.   Il consiglio di amministrazione inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 43

Accesso alle informazioni

1.   La Commissione ha pieno accesso a tutte le informazioni raccolte dall'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione, su richiesta della medesima e nella forma da essa specificata, tutte le informazioni richieste nonché una valutazione delle medesime.

2.   Gli Stati membri interessati da una particolare operazione dell'Agenzia hanno accesso alle informazioni raccolte dall'Agenzia in relazione a tale operazione, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 44

Bilancio

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a)

un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b)

corrispettivi di servizi forniti dall'Agenzia agli Stati membri a norma dell'articolo 6;

c)

corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad un progetto di tabella dell'organico.

4.   Le entrate e le uscite devono essere in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione presenta, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6.   Entro e non oltre il 31 marzo, il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione di cui al paragrafo 5, che comprende un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro provvisorio.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie, per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, e lo trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 TFUE.

9.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.   Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 45

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organi decentrati ai sensi dell'articolo 245del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («il regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, unitamente ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, unitamente al parere del consiglio di amministrazione.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   L'Agenzia istituisce una funzione di revisione contabile interna che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

9.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Esso trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione, come previsto dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

11.   Entro il 30 aprile del secondo anno successivo all'esercizio considerato, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in questione.

Articolo 46

Lotta antifrode

1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all'Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne dell'OLAF e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché i relativi accordi e strumenti di esecuzione, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 47

Disposizioni finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia. Tale regolamento si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (17) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Valutazione

1.   Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima reputi pertinente per tale valutazione.

2.   Ogni valutazione analizza l'impatto del presente regolamento, l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e determina in quale misura essa contribuisce al pieno rispetto delle norme stabilite nell'ambito della politica comune della pesca. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

3.   La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione sia le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati.

Articolo 49

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cuiall'allegato II.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(14)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(15)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifichei successive

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio

(GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

(GU L 343 del 22.11.2009, pag. 1).

unicamente per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 120

Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).

 


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 768/2005

Presente regolamento

Articoli da 1 a 7

Articoli da 1 a 7

Articolo 7 bis

Article 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 17 bis

Articolo 19

Articolo 17 ter

Articolo 20

Articolo 17 quater

Articolo 21

Articolo 17 quinquies

Articolo 22

Articolo 17 sexies

Articolo 23

Articolo 17 septies

Articolo 24

Articolo 17 octies

Articolo 25

Articolo 17 nonies

Articolo 26

Articolo 18

Articolo 27

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 22

Articolo 31

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 24

Articolo 33

Articolo 25

Articolo 34

Articolo 26

Articolo 35

Articolo 27

Articolo 36

Articolo 28

Articolo 37

Articolo 29

Articolo 38

Articolo 30

Articolo 39

Articolo 31

Articolo 40

Articolo 32

Articolo 41

Articolo 33

Articolo 42

Articolo 34

Articolo 43

Articolo 35

Articolo 44

Articolo 36

Articolo 45

Articolo 37

Articolo 46

Articolo 38

Articolo 47

Articolo 39

Articolo 48

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 49

Articolo 42

Articolo 50

Allegato I

Allegato II


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