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Document 32019D0484

Decisione di esecuzione (UE) 2019/484 della Commissione, del 21 marzo 2019, che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Bulgaria [notificata con il numero C(2019) 2133] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/2133

OJ L 82, 25.3.2019, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/484/oj

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/484 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2019

che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Bulgaria

[notificata con il numero C(2019) 2133]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.

(3)

Nel 2018 la Bulgaria ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, la Bulgaria ha presentato alla Commissione un piano di eradicazione della peste suina africana (il piano di eradicazione).

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Bulgaria, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.

(6)

Il piano di eradicazione presentato dalla Bulgaria è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvarlo di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dalla Bulgaria il 7 dicembre 2018 in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.

Articolo 2

La Bulgaria mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

La repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 38).


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