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Document 22019A0206(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

ST/10597/2018/INIT

OJ L 34, 6.2.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/217/oj

Related Council decision
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6.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/4


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

A.   Lettera dell'Unione

Egregio Signore,

mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo di associazione»), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione.

«Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (“accordo di associazione”)

1.

I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine (1).

3.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.»

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto del presente accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i vantaggi per gli interessati e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore l'indomani del giorno in cui le due parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per la sua adozione.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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B.   Lettera del Regno del Marocco

Egregio Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio Signore,

mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (“accordo di associazione”), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione.

Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (‘accordo di associazione’)

1.

I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine (2).

3.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.”

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto del presente accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i vantaggi per gli interessati e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore l'indomani del giorno le due parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per la sua adozione.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.

(2)  Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.


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