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Document 22018D1815

Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1815/oj

29.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1822: Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1);

32016 R 1866: Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1822: Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1);

32016 R 1866: Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1822 e (UE) 2016/1866 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1.

(2)  GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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