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Document 32018R0974

Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione)

PE/16/2018/REV/1

OJ L 179, 16.7.2018, p. 14–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/974/oj

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/14


REGOLAMENTO (UE) 2018/974 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le vie navigabili interne rappresentano una componente importante delle reti di trasporto dell'Unione e la promozione dei trasporti per vie d'acqua interne costituisce uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per ragioni sia di efficienza economica sia di riduzione dei consumi energetici e dell'impatto dei trasporti sull'ambiente.

(3)

La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne allo scopo di monitorare e di sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli aspetti riguardanti i trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.

(4)

È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

(5)

I trasporti di merci per vie navigabili interne non sono presenti in tutti gli Stati membri, per cui gli effetti del presente regolamento sono limitati agli Stati membri in cui esiste questo modo di trasporto.

(6)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce un quadro di riferimento per le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

(7)

Al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici e delle modifiche delle definizioni adottate a livello internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento al fine di innalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne al di sopra di un milione di tonnellate, di adeguare le definizioni esistenti e di prevederne di nuove, nonché di adeguare gli allegati al presente regolamento per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni per la diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché di sviluppare e pubblicare requisiti e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati prodotti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

È necessario che la Commissione provveda affinché siano condotti studi pilota sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. L'Unione dovrebbe contribuire a coprire i costi per la conduzione di tali studi pilota. Tali contribuzioni dovrebbero assumere la forma di sovvenzioni concesse agli istituti nazionali e alle altre autorità nazionali di statistica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni che possano consentire la produzione di dati armonizzati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, in ragione della portata di tale produzione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche europee relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Gli Stati membri trasmettono i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale alla Commissione (Eurostat).

2.   Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma nei quali il volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d'acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;

b)

ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;

c)

ai natanti utilizzati come traghetti;

d)

ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

e)

ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;

f)

ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «via navigabile interna»: il corso d'acqua che non costituisce parte del mare, idoneo, in virtù delle sue caratteristiche naturali o dell'intervento dell'uomo, alla navigazione principalmente delle imbarcazioni per la navigazione interna;

b)   «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, navigante prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali;

c)   «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese in cui è immatricolata l'imbarcazione;

d)   «trasporto su vie navigabili interne»: il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un'imbarcazione per la navigazione interna, effettuato in tutto o in parte su vie navigabili interne;

e)   «trasporto nazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti dello stesso territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione;

f)   «trasporto internazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti situati in territori nazionali diversi;

g)   «trasporto su vie navigabili interne in transito»: il trasporto su vie navigabili interne attraverso un territorio nazionale tra due porti entrambi situati in un altro territorio nazionale o in territori nazionali diversi, a condizione che nel corso dell'intero viaggio all'interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo;

h)   «traffico idroviario»: lo spostamento di un'imbarcazione su una determinata via navigabile interna.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica del primo comma del presente articolo, al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Rilevazione dei dati

1.   I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da I a IV.

2.   Nel caso menzionato all'articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all'allegato V.

3.   Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all'allegato VI.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione europea.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 5

Studi pilota

1.   Entro l'8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

2.   Entro l'8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.

3.   Entro l'8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

4.   Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell'Unione, al finanziamento di tali studi pilota.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

1.   La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Diffusione

Le statistiche europee basate sui dati di cui all'articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Qualità dei dati

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.

3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.

4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Relazioni sull'applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a valutare:

a)

in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b)

la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 o dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

(2)  Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato VII.

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Tabella I1.

Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«I1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2007

 

Tipo di imballaggio

1 cifra

1

=

Merci in container

2

=

Merci non in container e container vuoti

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


(1)  Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

«NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

«codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

«ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.


ALLEGATO II

Tabella II1.

Trasporti per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«II1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1

=

Chiatta motorizzata

2

=

Chiatta non motorizzata

3

=

Chiatta cisterna motorizzata

4

=

Chiatta cisterna non motorizzata

5

=

Altra imbarcazione per il trasporto di merci

6

=

Imbarcazione marittima

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (2)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


Tabella II2

Traffico di imbarcazioni (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«II2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote

 

 

Spostamenti di imbarcazioni

Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni cariche)

 

 

Imbarcazione-km

Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni vuote)

 

 

Imbarcazione-km

NOTA: La presentazione della tabella II2 è facoltativa.


(1)  Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

«NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

«codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

«ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(2)  Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».


ALLEGATO III

Tabella III1.

Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

4 caratteri

«III1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Dimensioni dei container

1 cifra

1

=

Unità di carico da 20′ piedi

2

=

Unità di carico da 40′ piedi

3

=

Unità di carico > 20′ piedi e < 40′ piedi

4

=

Unità di carico > 40′ piedi

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1

=

Container pieni

2

=

Container vuoti

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2007

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km


(1)  Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

«NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

«codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

«ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.


ALLEGATO IV

Tabella IV1.

Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«IV1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestre

2 cifre

41

=

Trimestre 1

42

=

Trimestre 2

43

=

Trimestre 3

44

=

Trimestre 4

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (1)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


Tabella IV2.

Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«IV2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestre

2 cifre

41

=

Trimestre 1

42

=

Trimestre 2

43

=

Trimestre 3

44

=

Trimestre 4

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (2)

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1

=

Container pieni

2

=

Container vuoti

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km


(1)  Quando non esista un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Laddove la nazionalità dell'imbarcazione sia sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».

(2)  Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Laddove la nazionalità dell'imbarcazione sia sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».


ALLEGATO V

Tabella V1.

Trasporti di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«V1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2007

 

Totale delle tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Totale delle tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


ALLEGATO VI

NST 2007

Divisione

Designazione

01

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.


ALLEGATO VII

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) No 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

 

Regolamento (CE) No 425/2007 della Commissione

(GU L 103 del 20.4.2007, pag. 26).

limitatamente all'articolo 1

Regolamento (CE) No 1304/2007 della Commissione

(GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14).

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (UE) 2016/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 17.11.2016, pag. 20).

 


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 4 bis

Article 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato II

Allegato C

Allegato III

Allegato D

Allegato IV

Allegato E

Allegato V

Allegato F

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII


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