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Document 22018A0419(01)

Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

OJ L 99, 19.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2018/419/oj

19.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/1


Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.201.2018.TREATIES – XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1o luglio 2018 per tutte le parti contraenti

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3

Anziché «50 000 USD» leggasi «100 000 EUR».

Allegato 6, nota esplicativa 8.1.bis 6

Aggiungere la seguente nota esplicativa 8.1 bis.6 come segue

«Il comitato può chiedere al servizio competente delle Nazioni Unite di svolgere verifiche supplementari. In alternativa il comitato può decidere di assumere un revisore esterno indipendente e incaricare il comitato esecutivo TIR di preparare il disciplinare dell'audit, sulla base dell'oggetto e della finalità dell'audit definiti dal comitato. Il disciplinare deve essere approvato dal comitato. La verifica supplementare da parte di un revisore indipendente esterno deve dare luogo a una relazione e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato. In tale caso, il costo finanziario dell'assunzione di un revisore esterno indipendente, compresa la relativa procedura di appalto, è a carico del bilancio del comitato esecutivo TIR.»

Allegato 8, articolo 1 bis

Dopo il testo esistente inserire i nuovi paragrafi 4, 5 e 6 come segue

«4.   Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall'organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all'allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall'organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.

5.   Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un'analisi dei rischi, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione dei rischi.

La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi realizzata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.

I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte la parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.

6.   La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato.»

Allegato 9, parte prima, sottotitolo

Dopo «condizioni e requisiti» aggiungere «minimi».

Allegato 9, parte prima, punto 1, prima riga:

Dopo «Le condizioni ed i requisiti» aggiungere «minimi».

Allegato 9, parte prima, punto 7

Anziché «le parti contraenti possano» leggasi «ciascuna parte contraente possa».

Allegato 9, parte seconda, procedura, facsimile di modulo di autorizzazione, punto 1

Anziché «abilitata» leggasi «autorizzata».

Allegato 9, parte terza, punto 2

Dopo la lettera n) inserire le nuove lettere o), p) e q) come segue:

«o)

conservare fascicoli e conti distinti contenenti informazioni e documentazione che si riferiscono all'organizzazione e al funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e alla stampa e distribuzione dei carnet TIR;

p)

fornire la sua piena e puntuale cooperazione, anche, ma non esclusivamente, consentendo ai servizi competenti delle Nazioni Unite o a qualsiasi altra entità competente debitamente autorizzata di accedere ai fascicoli e ai conti e, in qualsiasi momento, agevolando le ispezioni e gli audit complementari che effettuano a nome delle parti contraenti, conformemente all'allegato 8, articolo 1 bis, paragrafi 5 e 6;

q)

assumere un revisore esterno indipendente per effettuare audit annuali dei fascicoli e dei conti di cui alla lettera o). L'audit esterno deve essere effettuato conformemente ai principi internazionali di revisione (ISA) e deve dare luogo a una relazione di audit e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato amministrativo.»


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