2.
|
L'allegato XII è così modificato:
a)
|
è aggiunto il seguente punto 3.2.3.:
3.2.3. L'individuazione di un deterioramento o di malfunzionamenti può essere effettuata anche al di fuori di un ciclo di guida (ad esempio dopo lo spegnimento del motore).»
|
b)
|
il punto 3.3.2.2. è sostituito dal seguente:
«3.3.2.2. Accensioni irregolari del motore
Presenza di accensioni irregolari nell'area operativa del motore delimitata dalle seguenti linee:
a)
|
limite di regime basso: regime minimo di 2 500 min– 1 o il normale regime minimo +1 000 min– 1, se inferiore;
|
b)
|
limite di regime alto: regime massimo di 8 000 min– 1 o di 1 000 min– 1 superiore al regime massimo registrato durante il ciclo di prova di tipo I o alla velocità massima di progetto meno 500 min– 1, se inferiore;
|
c)
|
linea che collega i seguenti punti operativi del motore:
i)
|
un punto sulla linea del limite di regime basso di cui alla lettera a) con una pressione di aspirazione del motore inferiore di 3,3 kPa a quella registrata in corrispondenza della linea di coppia positiva;
|
ii)
|
un punto sulla linea del limite di regime alto di cui alla lettera b) con una pressione di aspirazione del motore di 13,3 kPa inferiore a quella registrata in corrispondenza della linea di coppia positiva.
|
|
L'area operativa del motore per la individuazione delle accensioni irregolari è indicata nella figura 10-1.
Figura 10-1
Area operativa del motore per la individuazione delle accensioni irregolari
»;
|
c)
|
è aggiunto il seguente punto 3.10.:
3.10. Disposizioni aggiuntive per i veicoli che utilizzano strategie di spegnimento del motore.
3.10.1. Ciclo di guida
3.10.1.1. Le riaccensioni autonome del motore comandate dal sistema di controllo del motore a seguito di uno spegnimento possono essere considerate un nuovo ciclo di guida o il proseguimento del ciclo di guida in corso.»
|
d)
|
l'appendice 1 è così modificata:
1)
|
il punto 3.2 è sostituito da quanto segue:
3.2. Oltre alle informazioni “freeze-frame” prescritte, i seguenti segnali, se disponibili, devono essere messi a disposizione, su richiesta, attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato, sempreché tali informazioni siano a disposizione del computer di bordo o possano essere determinate utilizzando i dati di cui il computer dispone: codici diagnostici di errore, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, stato del sistema di controllo del carburante (circuito chiuso, circuito aperto, altro), regolazione alimentazione carburante, anticipo dell'iniezione, temperatura dell'aria di aspirazione, pressione dell'aria nel collettore, portata di aria, regime del motore, valore di uscita del sensore di posizione della valvola a farfalla, stato dell'aria secondaria (a monte, a valle o nell'atmosfera), valore calcolato di carico, velocità del veicolo e pressione del carburante.
I segnali devono essere forniti unità standard conformemente alle specifiche di cui al punto 3.7. I segnali effettivi devono essere chiaramente distinti dai segnali del valore predefinito o di efficienza ridotta (“limp home”)»;
|
2)
|
i punti 3.11., 3.12. e 3.13. sono sostituiti dai seguenti:
3.11. Quando è memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il malfunzionamento conformemente alla norma 15031-6:2010 “Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura esterna per la diagnostica delle emissioni — Parte 6: Definizioni dei codici diagnostici di guasto” corrispondenti ai “codici diagnostici di guasto del sistema relativi alle emissioni”. Se ciò non è possibile, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui alla norma ISO DIS 15031-6:2010. In alternativa, i codici di guasto possono essere compilati e segnalati conformemente alla norma ISO14229:2006. I codici di guasto devono essere perfettamente accessibili con dispositivi diagnostici normalizzati conformi al punto 3.9.
Il costruttore del veicolo deve fornire ad un organismo di normalizzazione nazionale i dettagli di qualunque dato diagnostico relativo alle emissioni come, ad esempio, PID, ID del sistema di controllo OBD e ID di prova non specificati nella norma 15031-5:2011 o ISO 14229:2006, ma pertinenti al presente regolamento.
3.12. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo diagnostico deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO 19689:2016 “Motocicli e ciclomotori —Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura esterna per la diagnosi — Connettori diagnostici e relativi circuiti elettrici: specifiche e modalità di impiego” o della norma ISO 15031-3:2004 “Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 3: Connettori diagnostici e relativi circuiti elettrici: specifiche e modalità di impiego”. La posizione di installazione preferita è sotto il posto a sedere. Qualunque altra posizione di montaggio del connettore diagnostico deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta da eventuali manomissioni da parte di personale non qualificato. La posizione dell'interfaccia di connessione deve essere chiaramente riportata nel manuale di uso.
3.13. In attesa che venga installato nel veicolo un sistema OBD fase II per veicoli di categoria L, può essere installata un'interfaccia di connessione alternativa su richiesta del costruttore del veicolo. Se è installata un'interfaccia di connessione alternativa, il costruttore del veicolo deve mettere a disposizione dei produttori di strumenti di prova, gratuitamente, le informazioni relative alla configurazione dei poli del connettore del veicolo. Il costruttore del veicolo deve fornire un adattatore che consenta la connessione di uno strumento di scansione generico. Tale adattatore deve essere di qualità adeguata all'uso in officine professionali. Deve essere fornito, dietro richiesta, a tutti gli operatori indipendenti in maniera non discriminatoria. I costruttori possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, tenendo conto dei costi aggiuntivi causati al cliente da questa scelta del costruttore. L'interfaccia di connessione e l'adattatore non devono possedere elementi costruttivi specifici che necessitino, prima di poter essere usati, di una convalida o di una certificazione, o che possano limitare lo scambio dei dati del veicolo se si fa uso di uno strumento di scansione generico.»
|
3)
|
il punto 4.1.4 è sostituito dal seguente:
4.1.4. Dal 1o gennaio 2024 se, conformemente alle prescrizioni del presente allegato, il veicolo è dotato di uno specifico sistema di controllo M, lo IUPR M deve essere superiore o uguale a 0,1 per tutti i sistemi di controllo M.»
|
4)
|
è inserito il seguente punto 4.1.4.1.:
4.1.4.1. Fino al 31 dicembre 2023 il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione la funzionalità della determinazione di IUPR per i nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i tipi esistenti di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2021.»
|
5)
|
i punti 4.5 e 4.5.1 sono sostituiti dai seguenti:
«4.5. Denominatore generale
4.5.1. Il denominatore generale è un contatore che misura quante volte si è fatto funzionare un veicolo. Tale denominatore viene aggiornato entro 10 secondi se in un singolo ciclo di guida sono soddisfatti i seguenti criteri:
a)
|
tempo cumulativo dall'avviamento del motore superiore o uguale a 600 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare o a una pressione ambiente superiore a 75,7 kPa e a una temperatura ambiente superiore o uguale a 266,2 K (– 7 °C);
|
b)
|
funzionamento cumulativo del veicolo a velocità uguale o superiore a 25 km/h per un periodo superiore o uguale a 300 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare o a una pressione ambiente superiore a 75,7 kPa e a una temperatura ambiente superiore o uguale a 266,2 K (– 7 °C);
|
c)
|
funzionamento in continuo del veicolo al minimo (ossia con il pedale dell'acceleratore rilasciato e la velocità del veicolo inferiore o uguale a 1,6 km/h) per un periodo superiore o uguale a 30 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare o a una pressione ambiente superiore a 75,7 kPa e a una temperatura ambiente superiore o uguale a 266,2 K (– 7 °C).
|
Il denominatore generale può anche essere incrementato al di fuori delle condizioni limite per l'altitudine o la pressione ambiente e la temperatura ambiente.»
|
6)
|
è inserito il seguente punto 4.6.2.1.:
4.6.2.1. I numeratori e i denominatori per specifici sistemi di controllo di componenti o sistemi che rilevano in modo continuo i guasti di corto circuito o di circuito aperto sono esenti dall'obbligo di comunicazione dei dati.
Ai fini del presente punto “in modo continuo” significa che il monitoraggio è sempre attivo e il campionamento del segnale usato per il monitoraggio si verifica a un tasso non inferiore a due campioni al secondo e la presenza o l'assenza del guasto relativo a tale sistema di controllo deve essere determinata entro 15 secondi. Se, ai fini del controllo, un componente dell'input del computer è sottoposto a campionamento meno frequentemente, il segnale del componente può essere valutato ogni volta che avviene il campionamento.Non è necessario attivare un componente/sistema di output al solo scopo di monitorare tale componente/sistema di output.»
|
7)
|
il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente:
4.7.4. Il sistema OBD disattiva l'aggiornamento del denominatore generale entro 10 secondi dal rilevamento di un malfunzionamento di un qualsiasi componente usato per determinare se i criteri del punto 4.5 sono soddisfatti (velocità del veicolo, temperatura ambiente, altitudine, funzionamento al minimo o periodo di funzionamento) e dalla memorizzazione del corrispondente codice di guasto in sospeso. L'aggiornamento del denominatore generale non può essere disattivato per nessun'altra condizione. L'aggiornamento del denominatore generale riprende entro 10 secondi dal momento in cui non viene più rilevato il malfunzionamento (ossia dal momento in cui il codice in sospeso viene cancellato dal sistema stesso o su comando di uno scanner).»
|
|
e)
|
l'appendice 2 è così modificata:
i)
|
al punto 1, la nota è soppressa;
|
ii)
|
il punto 2.1 è sostituito da quanto segue:
«2.1.
Tabella Ap 2-1
Descrizione dei dispositivi (se montati) da controllare nel sistema OBD fase I e/o II
N.
|
Circuiti del dispositivo
|
|
Continuità del circuito
|
Razionalità del circuito
|
Prescrizioni di controllo di base
|
N. osservazione
|
|
|
Livello, cfr. 2.3
|
Circuito alto
|
Circuito basso
|
Circuito aperto
|
Fuori intervallo
|
Prestazioni/plausibilità
|
Blocco di segnale
|
Dispositivo non operativo/non presente
|
|
1
|
Errore interno centralina (ECU/PCU)
|
3
|
|
|
|
|
|
|
I&II
|
(1)
|
Sensori (input alle centraline)
|
1
|
Sensore di posizione acceleratore (pedale/manopola)
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
|
(2)
|
2
|
Sensore pressione barometrica
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
|
II
|
|
|
|
3
|
Sensore posizione albero a camme
|
3
|
|
|
|
|
|
|
I&II
|
|
4
|
Sensore posizione albero motore
|
3
|
|
|
|
|
|
|
I&II
|
|
5
|
Sensore temperatura liquido di raffreddamento
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
6
|
Sensore angolo valvola controllo scarico
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
7
|
Sensore ricircolo gas di scarico
|
1
|
II
|
II
|
II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
8
|
Sensore pressione canale di alimentazione
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
9
|
Sensore temperatura canale di alimentazione
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
10
|
Sensore posizione cambio (tipo potenziometro)
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
(5)
|
11
|
Sensore posizione cambio (tipo interruttore)
|
3
|
|
|
|
|
II
|
|
I&II
|
(5)
|
12
|
Sensore temperatura aria aspirata
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
13
|
Sensore di battito (tipo non risonanza)
|
3
|
|
|
|
|
|
|
I&II
|
|
14
|
Sensore di battito (tipo risonanza)
|
3
|
|
|
|
|
I&II
|
|
|
|
15
|
Sensore pressione assoluta collettore
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
16
|
Debimetro
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
17
|
Sensore temperatura olio motore
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
18
|
Segnali sensore O2 (binari/lineari)
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
19
|
Sensore (alta) pressione carburante
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
20
|
Sensore temperatura serbatoio carburante
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
II
|
II
|
II
|
|
(4)
|
21
|
Sensore posizione valvola a farfalla
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
|
(2)
|
22
|
Sensore velocità veicolo
|
3
|
|
|
|
|
II
|
|
I&II
|
(5)
|
23
|
Sensore velocità ruote
|
3
|
|
|
|
|
II
|
|
I&II
|
(5)
|
Attuatori (output alle centraline)
|
1
|
Valvola controllo spurgo sistema emissioni evaporative
|
2
|
II
|
I&II
|
II
|
|
|
|
I&II
|
(6)
|
2
|
Attuatore valvola controllo scarico (azionato dal motore)
|
3
|
|
|
|
|
II
|
|
I&II
|
|
3
|
Controllo ricircolo gas di scarico
|
3
|
|
|
|
|
II
|
|
|
|
4
|
Iniettore carburante
|
2
|
|
I&II
|
|
|
|
|
I&II
|
(6)
|
5
|
Sistema controllo aria minimo
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
|
II
|
|
I&II
|
(6)
|
6
|
Circuiti primari controllo bobina accensione
|
2
|
|
I&II
|
|
|
|
|
I&II
|
(6)
|
7
|
Dispositivo riscaldamento sensore O2
|
1
|
I&II
|
I&II
|
I&II
|
|
II
|
|
I&II
|
(6)
|
8
|
Sistema iniezione aria secondaria
|
2
|
II
|
I&II
|
II
|
|
|
|
I&II
|
(6)
|
9
|
Attuatore valvola a farfalla con filo
|
3
|
|
I&II
|
|
|
|
|
I&II
|
(6)
|
|
|
iii)
|
il punto 2.4 è sostituito da quanto segue:
2.4. Due sintomi su tre della diagnostica di continuità del circuito e della diagnostica di razionalità del circuito possono essere abbinati (ad esempio
—
|
circuito alto o aperto e basso circuito;
|
—
|
circuito alto e basso o circuito aperto;
|
—
|
segnale fuori intervallo o efficienza del circuito e blocco di segnale;
|
—
|
circuito alto e fuori intervallo alto o circuito basso e fuori intervallo basso.»
|
|
|
f)
|
sono aggiunte le seguenti appendici 3, 4 e 5: «
Appendice 3
Rapporto di efficienza in uso
1. Introduzione
1.1. La presente appendice definisce le prescrizioni in materia di rapporto di efficienza in uso di uno specifico sistema di controllo M dei sistemi OBD (IUPR M) per i tipi di veicolo L3e, L5e-A e L7e-A omologati a norma del presente regolamento.
2. Verifica dell'IUPR M
2.1. Su richiesta dell'autorità di omologazione il costruttore presenta alla stessa informazioni in merito alle richieste di intervento in garanzia, agli interventi di riparazione in garanzia e ai guasti dell'OBD registrati in occasione della manutenzione programmata, utilizzando a tal fine un formato concordato all'atto dell'omologazione. Le informazioni presentate descrivono in dettaglio la frequenza e la sostanza dei guasti dei componenti e sistemi in relazione con le emissioni. Le informazioni vanno presentate almeno una volta nel ciclo di produzione di ogni modello di veicolo nell'arco di 5 anni o, se anteriore, entro il raggiungimento della distanza di cui all'allegato VII, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013.
2.2. Parametri che definiscono la famiglia IUPR
Per definire la famiglia IUPR si devono utilizzare i parametri per la famiglia OBD di cui all'appendice 5.
2.3. Prescrizioni in materia di informazione
La verifica dell'IUPR M è effettuata dall'autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere, in particolare, quanto segue:
2.3.1.
|
nome e indirizzo del costruttore;
|
2.3.2.
|
nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nelle zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore;
|
2.3.3.
|
nome del modello o dei modelli di veicoli a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore;
|
2.3.4.
|
se del caso, elenco dei tipi di veicolo a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore, ossia per l'OBD e l'IUPR M, la famiglia OBD conformemente all'appendice 5;
|
2.3.5.
|
numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia (prefisso VIN);
|
2.3.6.
|
numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia, nonché numeri di tutte le estensioni e degli aggiornamenti/richiami (per la correzione di difetti in fabbrica);
|
2.3.7.
|
dettagli delle estensioni delle omologazioni, degli aggiornamenti/richiami effettuati per i motori a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dall'autorità di omologazione);
|
2.3.8.
|
arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte;
|
2.3.9.
|
periodo di produzione a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (ad esempio, veicoli prodotti nell'anno solare 2017);
|
2.3.10.
|
procedura di controllo dell'IUPR M seguita dal costruttore, comprendente:
a)
|
metodo di individuazione dei veicoli;
|
b)
|
criteri di selezione ed esclusione dei veicoli;
|
c)
|
tipi di prove e procedimenti applicati;
|
d)
|
criteri di accettazione/rigetto applicati dal costruttore per la famiglia;
|
e)
|
area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni;
|
f)
|
dimensioni del campione e piano di campionamento usato;
|
|
2.3.11.
|
risultati della procedura IUPR M seguita dal costruttore, ivi compresi:
a)
|
identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:
—
|
numero di identificazione del veicolo (VIN);
|
—
|
regione di utilizzo (se nota);
|
|
b)
|
motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione;
|
c)
|
dati di prova, compresi:
—
|
data in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento;
|
—
|
luogo in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento;
|
—
|
tutti i dati di cui al punto 4.1.6. dell'appendice 1, scaricati dal veicolo;
|
—
|
il rapporto di efficienza in uso per ogni sistema di controllo da indicare;
|
|
|
2.3.12.
|
per il campionamento IUPR M, quanto segue:
a)
|
la media dei rapporti di efficienza in uso IUPR M di tutti i veicoli selezionati per ciascun sistema di controllo conformemente al punto 4.1.4. dell'appendice 1;
|
b)
|
la percentuale dei veicoli selezionati che hanno un IUPR M superiore o uguale al valore minimo applicabile al sistema di controllo conformemente al punto 4.1.4 dell'appendice 1.
|
|
3. Selezione dei veicoli per l'IUPR M
3.1. Il campione scelto dal costruttore deve comprendere almeno due Stati membri con condizioni di funzionamento dei veicoli sostanzialmente diverse (a meno che non sia messo a disposizione sul mercato in un solo Stato membro). Ai fini della scelta degli Stati membri si tiene conto di fattori quali le differenze riguardanti i carburanti, le condizioni ambientali, la velocità media su strada e il rapporto tra guida in città e guida in autostrada.
Per le prove relative all'IUPR M sono inclusi nel campione di prova solo i veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2.3 dell'appendice 4.
3.2. Ai fini della scelta degli Stati membri in cui prelevare i campioni, il costruttore può scegliere i veicoli in uno Stato membro considerato particolarmente rappresentativo. In questo caso, il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione che la scelta è rappresentativa (ad esempio perché il mercato del paese scelto ha il più alto volume annuo di vendite della famiglia di veicoli nell'Unione). Quando per una famiglia occorre sottoporre a prova più di un lotto di campioni, secondo la definizione contenuta nel punto 3.3, i veicoli del secondo e del terzo lotto di campioni rispecchiano condizioni di funzionamento diverse da quelle dei veicoli scelti per il primo campione.
3.3. Dimensioni del campione
3.3.1. Il numero di lotti di campioni dipende dal volume annuo di vendite di una famiglia OBD nell'Unione, come indicato nella tabella seguente:
Immatricolazioni UE
per anno solare (per le prove relative alle emissioni allo scarico),
di veicoli di una famiglia OBD con IUPR nel periodo di campionamento
|
Numero di lotti di campioni
|
Fino a 100 000
|
1
|
Da 100 001 a 200 000
|
2
|
Superiore a 200 000
|
3
|
3.3.2. Per l'IUPR il numero di lotti di campione da prelevare è indicato nella tabella di cui al punto 3.3.1 e si basa sul numero di veicoli di una famiglia IUPR che sono omologati con un IUPR.
Per il primo periodo di campionamento di una famiglia IUPR, tutti i tipi di veicolo nella famiglia che sono omologati con uno IUPR sono presi in considerazione per il campionamento. Per i periodi di campionamento successivi, solo i tipi di veicoli che non sono stati precedentemente sottoposti a prove o che sono coperti da omologazioni in materia di emissioni estese dal precedente periodo di campionamento sono presi in considerazione per il campionamento.
Per le famiglie che contano meno di 5 000 immatricolazioni nell'UE e che sono sottoposte a campionamento nel corso del periodo di campionamento, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è sei. Per tutte le altre famiglie, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è quindici.
Ogni lotto di campioni deve rappresentare adeguatamente l'andamento delle vendite, vale a dire che almeno i tipi di veicoli che presentano un volume di vendite elevato (≥ 20 % del totale della famiglia) devono essere rappresentati.
I veicoli prodotti in piccole serie di meno di 1 000 veicoli per famiglia OBD sono esentati dalle prescrizioni IUPR minime e dall'obbligo di dimostrare il rispetto delle stesse all'autorità di omologazione.
4. Sulla base della verifica di cui al punto 2, l'autorità di omologazione adotta una delle seguenti decisioni e agisce di conseguenza:
a)
|
decide che la famiglia IUPR è soddisfacente e non prende ulteriori provvedimenti;
|
b)
|
decide che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e chiede al costruttore ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove;
|
c)
|
decide, in base ai dati ricavati dai programmi di prove di sorveglianza dell'autorità di omologazione o dello Stato membro, che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e chiede al costruttore ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove;
|
d)
|
decide che l'esito della verifica per la famiglia IUPR è insufficiente e provvede a far sottoporre a prova tale tipo di veicolo o famiglia IUPR conformemente all'appendice 1.
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Qualora, secondo la verifica dell'IUPR M, i criteri di prova di cui al punto 3.2. dell'appendice 4 sono soddisfatti per i veicoli di un lotto di campioni, l'autorità-di omologazione deve prendere ulteriori provvedimenti come descritto alla lettera d) del presente punto.
4.1. Le autorità di omologazione selezionano, in collaborazione con il costruttore, un campione di veicoli con un chilometraggio sufficiente e di cui sia ragionevolmente garantito l'utilizzo in condizioni normali. Il costruttore viene consultato sulla scelta dei veicoli del campione e gli è consentito di assistere alle prove di conferma dei veicoli.
Appendice 4
Criteri di selezione dei veicoli per quanto riguarda i rapporti di efficienza in uso
1. Introduzione
1.1. La presente appendice fissa i criteri di cui all'appendice 1, punto 4, del presente allegato relativi alla selezione dei veicoli da sottoporre a prova e alle procedure per l'IUPR M.
2. Criteri di selezione
I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono definiti per l'IUPR M nei punti da 2.1 a 2.5.
2.1. Il veicolo deve appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e deve essere accompagnato da un certificato di conformità a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 (3). Per il controllo dell'IUPR M, il veicolo deve essere omologato per la norma OBD fase II o successiva. Il veicolo deve essere stato immatricolato e utilizzato nell'Unione.
2.2. Il veicolo deve essere stato in servizio per almeno 3 000 km o, se posteriore, 6 mesi e per un periodo non superiore ai chilometraggi di durata indicati per le categorie di veicolo pertinenti di cui all'allegato VII, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013 o, se precedente, a 5 anni.
2.3. Per la verifica dell'IUPR M, il campione di prova comprende solo veicoli:
a)
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per i quali sono stati raccolti dati sufficienti sul funzionamento del veicolo per sottoporre a prova il sistema di controllo.
Per i sistemi di controllo che devono rispettare il rapporto di efficienza in uso nonché tenere traccia e presentare i dati sul rapporto conformemente all'appendice 1, punto 4.6.1, “dati sufficienti sul funzionamento del veicolo” significa che il denominatore soddisfa i criteri indicati di seguito. Il denominatore, quale definito all'appendice 1, punti 4.3 e 4.5, per sottoporre a prova il sistema di controllo deve avere un valore uguale o superiore a uno dei valori seguenti:
i)
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15 per i sistemi di monitoraggio del sistema evaporativo, i sistemi di controllo del sistema dell'aria secondaria e i sistemi che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente al punto 4.3.2. dell'appendice 1 (sistemi di controllo dell'avviamento a freddo, sistemi di controllo dei sistemi di aria condizionata ecc.); oppure
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ii)
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5 per i sistemi di controllo dei filtri antiparticolato e i sistemi di controllo dei catalizzatori di ossidazione che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente al punto 4.3.2. dell'appendice 1; oppure
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iii)
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30 per i sistemi di controllo del catalizzatore, del sensore di ossigeno, dell'EGR, del VVT e di tutti gli altri componenti
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b)
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che non sono stati manomessi o dotati di parti aggiuntive o modificate che causerebbero la non conformità del sistema OBD alle prescrizioni dell'allegato XI.
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2.3. Se è stata effettuata la manutenzione, essa deve aver avuto luogo agli intervalli di servizio raccomandati dal fabbricante.
2.4. Non si rilevano segni di impiego scorretto (ad esempio competizioni, sovraccarico, uso di carburante non adatto o altri usi impropri) o di altri interventi (ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Si tiene conto dei dati relativi ai codici di guasto e al chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il veicolo è rimasto in funzione dopo la memorizzazione dei codici di guasto e che non è stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova.
2.5. Non devono essere state eseguite importanti riparazioni non autorizzate del motore o importanti riparazioni del veicolo.
3. Piano di interventi di ripristino
3.1. L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.
3.2. Per l'IUPRM di un particolare sistema di controllo M, le seguenti condizioni statistiche sono soddisfatte in un campione di prova la cui dimensione è determinata conformemente al punto 3.3.1. dell'appendice 3.
Per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1 conformemente al punto 4.1.4. dell'appendice 1, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di controllo M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore a 0,1 o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore a 0,1.
3.3. Il programma degli interventi necessari è inviato all'autorità di omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al punto 3.1. L'autorità di omologazione dispone di un periodo di 30 giorni lavorativi per approvare o rifiutare il programma suddetto. Tuttavia, qualora il costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di interventi di ripristino, viene concessa una proroga.
3.4. Gli interventi di ripristino devono applicarsi a tutti i veicoli che potrebbero presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all'omologazione.
3.5. Il costruttore deve fornire una copia di tutte le comunicazioni relative al programma di interventi di ripristino. Il costruttore deve inoltre tenere un registro relativo alla campagna di richiamo dei veicoli e presentare regolarmente all'autorità di omologazione una relazione sullo stato di avanzamento della campagna.
3.6. Il programma di interventi di ripristino contiene i documenti di cui ai punti da 3.6.1. a 3.6.11. Il costruttore deve assegnare al programma di interventi di ripristino un numero o un nome identificativo unico.
3.6.1. Descrizione di tutti i tipi di veicolo compresi nel programma di interventi di ripristino.
3.6.2. Descrizione delle modifiche, delle alterazioni, delle riparazioni, delle correzioni, degli aggiustamenti o di qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la conformità del veicolo.
3.6.3. Descrizione delle modalità secondo le quali il costruttore informerà i proprietari dei veicoli.
3.6.4. Descrizione della manutenzione o dell'impiego corretti, se del caso, che il costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del programma di interventi di ripristino, nonché la spiegazione dei motivi del costruttore per tali condizioni. Non possono essere imposti interventi di manutenzione o condizioni di impiego se non è dimostrato che essi sono connessi alla non conformità e agli interventi di ripristino.
3.6.5. Descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per ottenere il ripristino della conformità. Tale descrizione deve includere la data a partire dalla quale possono essere praticati gli interventi di ripristino, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione va eseguita nei modi opportuni, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.
3.6.6. Copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo.
3.6.7. Descrizione succinta del sistema seguito dal costruttore per garantire un approvvigionamento adeguato dei componenti o dei sistemi necessari ad effettuare la riparazione. Si deve indicare la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per iniziare la campagna.
3.6.8. Copia di tutte le istruzioni da inviare alle persone che effettuano la riparazione.
3.6.9. Descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino sulle emissioni, sul consumo di carburante, sulla guidabilità e sulla sicurezza di ciascun tipo di veicolo interessato dal programma di interventi di ripristino, corredata dai dati, dagli studi tecnici, ecc. su cui sono basate le conclusioni.
3.6.10. Qualsiasi altra informazione, verbale o dato ritenuti necessari, entro limiti ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma degli interventi.
3.6.11. Qualora il programma implichi il richiamo dei veicoli, una descrizione delle modalità di registrazione degli interventi deve essere presentata all'autorità di omologazione. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, deve essere presentato un esemplare della medesima.
3.7. Può essere chiesto al costruttore di eseguire sui componenti e sui veicoli che hanno subito una modifica, una riparazione o una sostituzione, prove che siano contenute entro limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia della sostituzione, della riparazione o della modifica proposta.
3.8. Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli richiamati e riparati con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni. L'autorità di omologazione deve poter consultare tali registri, su richiesta, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi.
3.9. La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature devono essere annotati in un certificato rilasciato dal costruttore al proprietario del veicolo.
Appendice 5
Famiglia di diagnostica di bordo (OBD)
1. Introduzione
1.1. La presente appendice stabilisce i criteri per definire una famiglia OBD conformemente alle appendici 3 e 4.
2. Criteri di selezione
I tipi di veicolo i cui parametri seguenti sono identici sono considerati appartenenti alla stessa combinazione motore-sistema di controllo delle emissioni/sistema OBD.
2.2 Motore:
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processo di combustione (accensione comandata/accensione spontanea, due tempi/quattro tempi),
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metodo di alimentazione del motore (iniezione a punto singolo, punti multipli),
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tipo di carburante (benzina, diesel, policarburante benzina/etanolo, policarburante diesel/biodiesel, GN/biometano, GPL, bicarburante benzina/GN/biometano, bicarburante benzina/GPL).
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2.3 Sistema di controllo delle emissioni:
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tipo di convertitore catalitico (ad es. a ossidazione, trivalente, riscaldato, SCR, altro);
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tipo di filtro antiparticolato;
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iniezione di aria secondaria (con o senza);
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ricircolo dei gas di scarico (con o senza).
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2.4 Parti e funzionamento del sistema OBD:
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metodi di monitoraggio funzionale dell'OBD, rilevamento dei malfunzionamenti e relativa segnalazione al conducente.
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