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Document 32017R2396

Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

OJ L 345, 27.12.2017, p. 34–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2396/oj

27.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/34


REGOLAMENTO (UE) 2017/2396 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Da quando, il 26 novembre 2014, è stata presentata la comunicazione della Commissione «Il piano di investimenti per l’Europa» («piano di investimenti»), sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell’economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l’Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015, ma i tassi di disoccupazione rimangono al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l’impatto complessivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sulla crescita, dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l’impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Gli investimenti stanno aumentando gradualmente nel corso del 2017, sebbene a un ritmo piuttosto lento e al di sotto dei livelli storici.

(2)

Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine in modo tale che abbiano ricadute sull’economia reale, è opportuno mantenere questo slancio positivo in materia di investimenti e perseverare negli impegni. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in modo tale da generare un impatto macroeconomico concreto e contribuire alla creazione di lavori in settori che sono importati nel futuro dell’Unione e laddove rimangono i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale.

(3)

Il 1o giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «L’Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l’Europa e prossimi passi», nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del FEIS oltre il periodo iniziale di tre anni, l’incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

(4)

L’11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha approvato un parere concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l’accompagna, redatta in conformità e dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017, dal titolo «FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione».

(5)

Attuato e cofinanziato dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), il FEIS procede puntuale, da un punto di vista quantitativo, verso il conseguimento dell’obiettivo di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell’economia reale entro metà 2018. La risposta e l’assorbimento da parte del mercato sono stati particolarmente rapidi nell’ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative e muovono dall’utilizzo iniziale dei mandati e degli impianti esistenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (strumenti di garanzia InnovFin SME, strumento di garanzia dei prestiti COSME — Loan Guarantee Facility (LGF) — e mandato BEI sulle risorse di capitale di rischio (RCR)] per accelerare l’avvio dell’iniziativa. A luglio 2016 lo sportello relativo alle PMI è stato quindi incrementato di 500 000 000 EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Data la domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell’ambito del FEIS, un’ampia quota di finanziamento è stata destinata alle PMI. A tale proposito il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI.

(6)

Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti, in particolare il FEIS, ha già prodotto risultati concreti e ha rappresentato una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. Il Consiglio europeo ha constatato che la Commissione intendeva presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(7)

Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni e con il fine di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti, sostenendo in tal modo l’obiettivo di promuovere la crescita e l’occupazione. Tuttavia, la volontà di raggiungere l’obiettivo principale non dovrebbe prevalere sull’addizionalità dei progetti selezionati. L’Unione si impegna quindi non soltanto a prorogare il periodo di investimento e la capacità finanziaria del FEIS, ma anche ad aumentare l’importanza dell’addizionalità. La proroga copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l’obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

(8)

Il FEIS e la sua attuazione non potranno dispiegare appieno le loro potenzialità se non saranno realizzate attività volte a rafforzare il mercato unico e a creare un ambiente favorevole alle imprese, nonché riforme strutturali socialmente equilibrate e sostenibili. Inoltre, progetti ben strutturati nell’ambito di piani d’investimento e di sviluppo a livello degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il successo del FEIS.

(9)

La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare che gli investimenti strategici continuino a un livello sostenibile. Ogni eventuale proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle conclusioni di una relazione della Commissione e su una valutazione indipendente, compresa una valutazione macroeconomica dell’utilità di mantenere un regime di sostegno agli investimenti. Tale relazione e la valutazione indipendente dovrebbero altresì esaminare, nella misura del possibile, l’applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 quale modificato dal presente regolamento, nel periodo di proroga dell’attuazione del FEIS.

(10)

Il FEIS, come prorogato dal presente regolamento, dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato che presentano una maggiore addizionalità da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell’Europa in termini di creazione di posti di lavoro, anche per i giovani, crescita e competitività. In tali investimenti sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione fissati alla XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) e dell’impegno dell’Unione di ridurre dall’80 al 95 % le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di rafforzare l’elemento relativo all’azione per il clima nell’ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall’esperienza che le deriva dall’essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima nel mondo e ricorrere alla sua metodologia all’avanguardia convenuta a livello internazionale per individuare in modo credibile i componenti dei progetti o le quote dei costi dell’azione per il clima. I progetti non dovrebbero essere strutturati in modo artificioso per rientrare nelle definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione. È inoltre opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all’efficienza energetica.

Inoltre, il sostegno del FEIS per le autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure ove necessario per l’adeguamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti, la garanzia dell’integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica, ovvero per contribuire al completamento entro il 2030 della rete transeuropea dei trasporti in conformità dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 (5) e (UE) n. 1315/2013 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel settore digitale e nell’ambito di applicazione dell’ambiziosa politica dell’Unione sull’economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l’Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto «Internet delle cose», della tecnologia blockchain, della sicurezza informatica e delle reti. Benché i progetti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(11)

Le industrie culturali e creative svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell’Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali. Oltre al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e allo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito a norma di tale regolamento, il FEIS dovrebbe contribuire a colmare le carenze di capitale in tali settori garantendo un sostegno aggiuntivo che dovrebbe essere complementare al sostegno fornito a titolo del programma europea creativa e dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, affinché possa essere finanziato un maggior numero di tali progetti a rischio elevato.

(12)

Il FEIS dovrebbe sostenere anche le operazioni che coinvolgono entità ubicate nell’Unione e che si estendono oltre i suoi confini, qualora promuovano investimenti nell’Unione, in particolare se includono elementi transfrontalieri. Il PECI dovrebbe fornire un sostegno proattivo per promuovere e incoraggiare tali operazioni.

(13)

Elemento chiave del FEIS, l’addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l’intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l’elevato valore aggiunto che rappresentano per l’Unione, le operazioni su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, e in particolare le infrastrutture a banda larga, nonché tutti i servizi necessari alla costruzione, all’attuazione, alla manutenzione o al funzionamento di tali infrastrutture, dovrebbero essere considerate come forti segnali di addizionalità.

(14)

Il FEIS dovrebbe di norma puntare su progetti che presentino un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il comitato per gli investimenti FEIS («comitato per gli investimenti») dovrebbe prestare attenzione, nella valutazione dell’addizionalità, ai rischi che pregiudicano gli investimenti, ossia i rischi specifici per paese, settore o regione e i rischi associati all’innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività.

(15)

Al fine di garantire una copertura geografica più ampia del FEIS e di aumentare l’efficienza del suo intervento, è opportuno incoraggiare le operazioni di abbinamento di strumenti e/o di finanziamento combinato (blending) che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio generale dell’Unione, come i fondi strutturali e d’investimento europei o quelli disponibili nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, e Orizzonte 2020 - il programma quadro per la ricerca e l’innovazione, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell’ambito del FEIS, e di altri investitori. L’abbinamento fra strumenti e/o il finanziamento combinato mirano ad aumentare il valore aggiunto della spesa dell’Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. A tal fine, in parallelo alla presentazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, sono stati stornati stanziamenti per 1 000 000 000 EUR dagli strumenti finanziari dell’MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo, al fine di agevolare la combinazione con il FEIS. A tale scopo, nel febbraio 2017 è stato lanciato con successo un invito a presentare proposte di finanziamento combinato. Inoltre, stanziamenti per 145 000 000 EUR sono stornati verso altri strumenti pertinenti, in particolare quelli dedicati all’efficienza energetica. È necessario adoperarsi ulteriormente per facilitare l’abbinamento dei fondi dell’Unione al sostegno del FEIS.

Benché la Commissione abbia già pubblicato orientamenti concreti al riguardo, l’approccio basato sulla combinazione del FEIS con i fondi dell’Unione andrebbe sviluppato ulteriormente allo scopo di aumentare gli investimenti che beneficiano dell’effetto leva creato dalla summenzionata combinazione, tenendo conto nel contempo di eventuali sviluppi legislativi. Al fine di garantire l’efficienza economica e un effetto leva adeguato, tale combinazione di finanziamenti non dovrebbe, in linea di principio, superare il 90 % dei costi totali del progetto per le regioni meno sviluppate e l’80 % per tutte le altre.

(16)

È opportuno ampliare la portata degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. Tali progetti rimarrebbero soggetti all’esame del comitato per gli investimenti e dovrebbero rispettare gli stessi criteri di ammissibilità previsti per l’impiego della garanzia istituita ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 («garanzia dell’UE»), compreso il principio di addizionalità. Dal momento che non dovrebbero esservi restrizioni riguardo alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS, i piccoli progetti non dovrebbero essere dissuasi dal chiedere un finanziamento a titolo di tale Fondo. Sono inoltre necessari ulteriori interventi per rafforzare l’assistenza tecnica e la promozione del FEIS nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(17)

Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o settoriali, tra cui i progetti di efficienza energetica e i progetti transfrontalieri. È inoltre importante incoraggiare i partenariati con le banche o gli istituti nazionali di promozione, anche nell’ottica di creare piattaforme di investimento. A tale proposito anche la cooperazione con gli intermediari finanziari può svolgere un ruolo importante. In tale contesto la BEI dovrebbe, se del caso, delegare la valutazione, la selezione e il monitoraggio dei sottoprogetti di piccola scala agli intermediari finanziari o ai veicoli d’investimento ammissibili approvati.

(18)

In caso di delega della valutazione, della selezione e del monitoraggio dei progetti di piccola scala agli intermediari finanziari o ai veicoli d’investimento ammissibili approvati, il comitato per gli investimenti non dovrebbe mantenere il diritto di approvare l’impiego della garanzia dell’UE per i sottoprogetti nell’ambito delle operazioni di finanziamento e investimento della BEI in cui il contributo del FEIS a tali sottoprogetti di piccola scala sia inferiore a una determinata soglia. Il comitato direttivo del FEIS («comitato direttivo») dovrebbe, se del caso, fornire orientamenti sulla procedura che il comitato degli investimenti dovrebbe utilizzare per valutare i sottoprogetti che superino tale soglia.

(19)

Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti, l’Unione dovrebbe stabilire la garanzia dell’UE che, per l’intero periodo di investimento, non dovrebbe mai essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR dovrebbe essere disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.

(20)

Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell’UE sia abbinato l’importo di 7 500 000 000 EUR fornito dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L’importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR in investimenti aggiuntivi nell’economia reale entro fine 2020.

(21)

Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell’UE a carico del bilancio generale dell’Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata all’MCE a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013, nonché dalle entrate e dai rimborsi provenienti dallo strumento di debito dell’MCE e dal Fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture («fondo Marguerite»). Per gli storni dalle entrate e dai rimborsi è necessaria una deroga all’articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) al fine di autorizzarne l’utilizzo da parte di un altro strumento.

(22)

L’esperienza maturata dagli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l’importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35 % delle obbligazioni totali di garanzia dell’UE, percentuale che quindi assicura un livello di protezione adeguato.

(23)

Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell’ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell’economia sociale e ai servizi sociali, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi, che siano adeguati alle esigenze e alle specificità del settore delle imprese dell’economia sociale e ai servizi sociali.

(24)

La BEI e il FEI dovrebbero provvedere affinché i beneficiari finali, PMI comprese, siano a conoscenza dell’esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell’UE. Negli accordi che forniscono sostegno del FEIS dovrebbe essere reso visibile un chiaro riferimento al FEIS.

(25)

Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell’UE a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell’addizionalità. Non appena sia sottoscritta un’operazione coperta dalla garanzia dell’Unione, dovrebbe essere reso pubblico il quadro di valutazione degli indicatori. Non dovrebbero essere pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(26)

Il quadro di valutazione dovrebbe essere utilizzato nel pieno rispetto del presente regolamento, nonché del regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione (10) e del relativo allegato, quale strumento di valutazione indipendente e trasparente del comitato per gli investimenti allo scopo di stabilire l’ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia dell’UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La BEI dovrebbe calcolare i punteggi e gli indicatori ex ante e monitorare i risultati sul progetto completato.

(27)

Il comitato direttivo dovrebbe fissare, nell’indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione, al fine di migliorare la valutazione dei progetti.

(28)

La pertinente politica dell’Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita negli atti giuridici dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare nell’allegato di quelle dell’8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti.

(29)

La dovuta diligenza sulle operazioni di investimento e finanziamento della BEI a norma del presente regolamento dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell’Unione applicabile e le norme dell’Unione e internazionali concordate in materia di antiriciclaggio, lotta contro il finanziamento del terrorismo nonché frode ed elusione fiscali. Inoltre, nel contesto della rendicontazione del FEIS, la BEI dovrebbe fornire informazioni specifiche per paese sulla conformità delle operazioni del FEIS alla politica della BEI e del FEI in materia di giurisdizioni non cooperative, nonché l’elenco degli intermediari con cui la BEI e il FEI cooperano.

(30)

È opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell’accordo sulla gestione del FEIS, sulla concessione della garanzia dell’UE e relativi strumenti contemplati dall’accordo, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L’accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell’UE concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.

(31)

Fatto salvo l’obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione e per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica per il finanziamento di progetti nell’Unione, il PECI dovrebbe essere potenziato e le sue attività dovrebbero essere incentrate anche sul contributo attivo da apportare alla diversificazione settoriale e geografica del FEIS, sul sostegno alla BEI e alle banche o agli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, e, laddove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS. Il PECI dovrebbe mirare a concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECI dovrebbe fornire consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all’istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell’Unione con il FEIS. Ove necessario dovrebbe essere garantita una presenza locale del PECI, tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.

(32)

Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche si basa su un’analisi dettagliata dei piani di riforme macroeconomiche, strutturali e di bilancio degli Stati membri, ai quali fornisce raccomandazioni specifiche per paese. In tale contesto, è opportuno che la BEI informi la Commissione in merito alle conclusioni tratte sugli ostacoli e sulle strozzature agli investimenti negli Stati membri individuati nell’eseguire le operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento. Si invita la Commissione a tener conto di tali conclusioni, tra l’altro, nei lavori che sono intrapresi nel quadro del terzo pilastro del piano di investimenti.

(33)

Per far fronte alle carenze e ai fallimenti del mercato, stimolare investimenti aggiuntivi adeguati e promuovere l’equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS, è necessario un approccio integrato e razionalizzato con l’obiettivo di promuovere la crescita, l’occupazione e gli investimenti. Il costo del finanziamento del FEIS dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

(34)

Per promuovere gli obiettivi di investimento di cui al regolamento (UE) 2015/1017, si dovrebbe incoraggiare la combinazione con i fondi esistenti, se del caso, al fine di prevedere concessionalità adeguate nelle condizioni di finanziamento delle operazioni del FEIS, anche per quanto riguarda il costo.

(35)

Nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, la BEI e la Commissione dovrebbero attuare modifiche, in particolare nell’ambito della remunerazione della garanzia dell’UE, al fine di contribuire alla riduzione del costo di finanziamento dell’operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, al fine di agevolarne l’attuazione. È opportuno profondere sforzi analoghi laddove necessario per garantire che il FEIS sostenga i progetti di piccola scala. Quando il ricorso a intermediari locali o regionali permette di ridurre il costo del finanziamento del FEIS per i progetti di piccola scala, dovrebbe essere presa in considerazione anche tale forma di impiego.

(36)

In funzione della necessità di sostenibilità finanziaria del FEIS, gli sforzi volti a ridurre il costo di finanziamento delle operazioni del FEIS in periodi di tensione del mercato finanziario o a facilitare l’istituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale dovrebbero essere coordinati con le altre risorse e gli altri strumenti finanziari dell’Unione disponibili impiegati dal gruppo BEI.

(37)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

l’importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;»;

ii)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

il prezzo delle operazioni nell’ambito della garanzia dell’UE che deve essere in linea con la politica dei prezzi della BEI;»;

iii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«v)

le procedure per contribuire, lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE e le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il costo di finanziamento dell’operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, in particolare modulando la remunerazione della garanzia dell’UE, ove necessario in particolare nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, nella misura in cui ciò non abbia un impatto significativo sul necessario finanziamento dell’alimentazione del fondo di garanzia;»;

b)

alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere in conformità della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3;»;

c)

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

a norma dell’articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell’UE, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l’eventuale attivazione della garanzia dell’UE;»;

3)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del presente regolamento, per “addizionalità” si intende il sostegno fornito dal FEIS per operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’UE, o non nella stessa misura, dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari esistenti dell’Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS sostengono gli obiettivi generali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, mirano a creare occupazione e una crescita sostenibile e hanno di norma un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI. Complessivamente, il portafoglio del FEIS ha un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Per fronteggiare meglio i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali e per facilitare in particolare l’uso di piattaforme di finanziamento per i progetti di piccola scala, garantendo così la complementarità ed evitando l’esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS, in via preferenziale e ove debitamente giustificato:

a)

presentano la caratteristica della subordinazione, compresa l’assunzione di un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori;

b)

partecipano a strumenti di condivisione del rischio;

c)

presentano caratteristiche transfrontaliere;

d)

sono esposte a rischi specifici; oppure

e)

presentano altri aspetti descritti in maggiore dettaglio nell’allegato II, sezione 3, lettera d).

Fatto salvo l’obbligo di rispettare la definizione di «addizionalità» di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un’indicazione importante di addizionalità:

progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all’articolo 16 dello statuto della BEI, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all’innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,

progetti vertenti su infrastrutture fisiche, comprese le infrastrutture informatiche, che collegano due o più Stati membri o sull’estensione di tali infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più Stati membri.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i progetti di piccole dimensioni, la BEI e il FEI, se necessario e nella misura del possibile, estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte, anche facilitando la creazione di piattaforme d’investimento.»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere negli organi direttivi pertinenti del FEIS.»;

b)

al paragrafo 3, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell’Unione, da qualsiasi governo degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L’esperto esercita la sue funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS.

Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri aventi diritto di voto per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni all’unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest’ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione.»;

c)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale e il vicedirettore generale partecipano alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.»;

d)

al paragrafo 8, il terzo comma è così modificato:

i)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

azione per il clima, protezione e gestione dell’ambiente;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«l)

agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale.»;

e)

al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l’assenza di conflitti d’interesse.»;

f)

al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:

«Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza, così come gli spetta proporre le misure del caso e dar seguito alle stesse. Il direttore generale esercita il proprio dovere di diligenza in relazione ai potenziali conflitti d’interesse dei membri del comitato per gli investimenti.»;

g)

il paragrafo 12 è così modificato:

i)

al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni che autorizzano l’impiego della garanzia dell’UE sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell’addizionalità. Tali decisioni si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione degli indicatori di cui al paragrafo 14. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l’ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Il quadro di valutazione, di cui si avvale il comitato per gli investimenti per stabilire l’ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia dell’UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati, è accessibile al pubblico dopo la firma di un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Le parti delle decisioni del comitato per gli investimenti contenenti informazioni commerciali sensibili sono trasmesse dalla BEI al Parlamento europeo su richiesta, fatti salvi rigorosi requisiti di riservatezza.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Due volte l’anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l’elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti e i quadri di valutazione ivi afferenti. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.»;

h)

il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 23, paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l’istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell’uso potenziale ed effettivo della garanzia dell’UE. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

Il comitato direttivo stabilisce, quale parte dell’indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione al fine di migliorare la valutazione dei progetti.

Il comitato direttivo, su richiesta della BEI, può autorizzare il comitato per gli investimenti a esaminare un progetto il cui punteggio in uno dei pilastri è inferiore al punteggio minimo, allorché nella valutazione globale contenuta nel quadro di valutazione si constata che l’operazione relativa a tale progetto ovvierebbe a una rilevante carenza del mercato o presenterebbe un elevato livello di addizionalità.»;

6)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   La garanzia dell’UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

La BEI, se del caso, delega la valutazione, la selezione e il monitoraggio di sottoprogetti di piccola scala a intermediari finanziari o a veicoli d’investimento ammissibili approvati, in particolare piattaforme d’investimento e banche o istituti nazionali di promozione al fine di migliorare e agevolare l’accesso al credito per i progetti di piccola scala. Fatto salvo il terzo comma del paragrafo 5 del presente articolo, il comitato per gli investimenti non conserva il diritto di approvare il ricorso alla garanzia dell’UE per sottoprogetti delegati a intermediari finanziari o a veicoli d’investimento ammissibili approvati qualora il contributo del FEIS a tali sottoprogetti sia inferiore a 3 000 000 EUR. Ove necessario, il comitato direttivo fornisce orientamenti sulla procedura con cui il comitato per gli investimenti deve decidere in merito al ricorso alla garanzia dell’UE per i sottoprogetti cui il FEIS contribuisce per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR.

Le operazioni interessate devono essere conformi alle politiche dell’Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:»;

ii)

alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:

«iv)

l’infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e i porti marittimi;»;

iii)

alla lettera e) sono inseriti i punti seguenti:

«i bis)

tecnologia blockchain;

i ter)

Internet delle cose;

i quater)

sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;»;

iv)

la lettera g) è così modificata:

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

industrie culturali e creative, per le quali devono essere autorizzati meccanismi finanziari settoriali nell’interazione con il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e con lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, istituito da tale regolamento, al fine di fornire a tali industrie prestiti adatti agli scopi perseguiti;

il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale;»;

v)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale;

i)

in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione (*2), gli altri settori dell’industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.

(*2)  Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).»;"

vi)

è aggiunto il comma seguente:

«Pur riconoscendo il carattere orientato alla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione sostenga componenti del progetto che contribuiscono all’azione per il clima, in linea con gli impegni della XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione non è conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie metodologie concordate a livello internazionale per individuare tali componenti dei progetti o le quote dei costi dell’azione per il clima. Se del caso, il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell’UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a)

il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l’intermediario finanziario;

b)

il 31 dicembre 2020 per le operazioni del FEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l’intermediario finanziario.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La BEI, se necessario e nella misura del possibile, collabora con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le piattaforme di investimento.»;

d)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato per gli investimenti può decidere di conservare il diritto di approvare nuovi progetti presentati da intermediari finanziari o nell’ambito dei veicoli d’investimento ammissibili approvati.»;

7)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;»;

8)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La garanzia dell’UE non è in alcun momento superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L’importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell’Unione nell’ambito della garanzia dell’UE non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR prima del 6 luglio 2018.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell’UE copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR, a condizione che la BEI eroghi gradualmente finanziamenti o garanzie per un importo minimo di 4 000 000 000 EUR senza copertura della garanzia dell’UE. Fatto salvo il paragrafo 1, il limite di 6 500 000 000 EUR può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 9 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra di 4 000 000 000 EUR.»;

c)

al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

per gli strumenti di debito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a):

i)

il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell’inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l’uscita obbligata;

ii)

le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

b)

per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;»;

9)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell’UE (“importo-obiettivo”). L’importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell’UE.»;

b)

i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   A partire dal 1o luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell’UE facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell’importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.

8.   A seguito di un’attivazione della garanzia dell’UE, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), del presente articolo che sono oltre l’importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all’articolo 9 per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.

9.   Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.

10.   Qualora la garanzia dell’UE sia integralmente riportata all’ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l’importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell’Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.»;

10)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale sostegno include la fornitura di un supporto mirato riguardo all’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, al ricorso a partenariati pubblico-privato e alla fornitura di informazioni, se del caso, sugli aspetti pertinenti del diritto dell’Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.»;

ii)

al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l’azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere attivamente al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché, ove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la fornitura di consulenza proattiva, se necessario, mediante presenza a livello locale, per l’istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni;»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;

g)

la prestazione di consulenza sulla combinazione con il FEIS di altre fonti di finanziamento dell’Unione, quali i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, allo scopo di risolvere i problemi pratici legati all’uso di tali fonti di finanziamento combinate;

h)

la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e incoraggiare le operazioni di cui all’articolo 8, primo comma, lettera b).»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   La BEI propone ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento della BEI, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di sottoporre i loro progetti al PECI allo scopo di migliorarne, se del caso, la preparazione e/o di permettere di valutare la possibilità di raggruppare i progetti attraverso piattaforme di investimento. Essa informa inoltre i promotori dei progetti cui è stato negato il finanziamento della BEI o che sono confrontati a una penuria di finanziamenti, malgrado esistano possibilità di finanziamento della BEI, della possibilità di inserire i loro progetti nell’elenco figurante sul portale dei progetti di investimento europei.»;

e)

al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall’altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un’istituzione finanziaria internazionale o un istituto o un’autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECI si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.»;

f)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Onde sviluppare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e sfruttare efficacemente le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECI, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECI coadiuva il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale al fine di costituire capacità e competenze a livello regionale e locale.»;

g)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Un importo annuo di riferimento di 20 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell’Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi di cui al paragrafo 2, a condizione che tali costi non siano coperti dall’importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.»;

11)

l’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’UE e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione. Una volta l’anno, la relazione include altresì le informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati dalla BEI nell’effettuare operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento.»;

12)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all’istituzione richiedente, anche partecipando a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo, qualora quest’ultimo presenti una richiesta in tal senso. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce all’istituzione richiedente sui lavori del comitato per gli investimenti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell’interrogazione. Inoltre, il direttore generale risponde oralmente o per iscritto al Parlamento europeo o al Consiglio alle interrogazioni inerenti all’operato del comitato per gli investimenti.»;

13)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Sia prima della presentazione di qualsiasi nuova proposta del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021 sia alla fine del periodo di investimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento che stima:

a)

il funzionamento del FEIS, l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del PECI;

b)

se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio generale dell’Unione, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati;

c)

se il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti sia utile da un punto di vista macroeconomico;

d)

alla fine del periodo di investimento, l’applicazione della procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto v).»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Tenendo debitamente conto della prima relazione contenente una valutazione indipendente di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa corredata di idonea copertura, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Le relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo comprendono una valutazione dell’utilizzo del quadro di valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 14, e all’allegato II, in particolare per quanto concerne l’esame dell’adeguatezza di ciascun pilastro e del rispettivo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, se opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell’atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 14.»;

14)

all’articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

«La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell’esistenza del sostegno del FEIS garantendo la visibilità di tali informazioni, soprattutto nel caso delle PMI, nel pertinente accordo che fornisce il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.»;

15)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, su sua richiesta e in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti o alle informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni.»;

16)

all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI e il FEI rispettano le normative dell’Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali.

Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni segnalate nell’ambito della politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale o dell’Unione.

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

La BEI e il FEI riesaminano la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l’adozione dell’elenco dell’Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Successivamente con cadenza annuale, la BEI e il FEI presentano una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della loro politica sulla giurisdizione non cooperativa in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento del FEIS, che comprende informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collaborano.

(*3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

17)

all’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni.»;

18)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 1316/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 30 192 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

a)

settore dei trasporti: 24 050 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

b)

settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR;

c)

settore dell’energia: 5 075 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l’applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).»;"

2)

all’articolo 14, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   In deroga all’articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento e dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 che sono confluiti negli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento a norma del paragrafo 3 del presente articolo costituiscono, fino a un massimo di 125 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

6.   In deroga all’articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dal fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (“fondo Marguerite”), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007, costituiscono, fino a un massimo di 25 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017.

(*5)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).»"

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 62.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

(4)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(6)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

(8)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 – 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori per l’applicazione della garanzia dell’Unione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 20).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

1)

la sezione 2 è così modificata:

a)

alla lettera b), sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Il sostegno del FEIS alle autostrade è limitato agli investimenti privati e/o pubblici, per quanto riguarda:

i trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto,

l’aggiornamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi per sistemi di trasporto intelligenti (ITS) o la garanzia dell’integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica,

il contributo al completamento della rete transeuropea dei trasporti entro il 2030.

Il sostegno del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto esistenti;»;

b)

alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell’ottica di conseguire un obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell’ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché un accesso potenziato agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.»;

2)

nella sezione 3, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare operazioni come attività speciali della BEI:

la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche o istituti nazionali di promozione e prestatori privati,

la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati,

l’esposizione a rischi specifici, quali rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o i rischi associati all’innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,

le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato, oppure

altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida della BEI sul rischio di credito, determinano un aumento dell’esposizione al rischio, quali rischio di controparte, sicurezza limitata e ricorso esclusivo ad attivi dei progetti per il rimborso.»;

3)

nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:

«Il quadro di valutazione è reso pubblico non appena è sottoscritta un’operazione coperta dalla garanzia dell’UE, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.»;

4)

la sezione 6 è così modificata:

a)

la lettera b) è così modificata:

i)

al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.»;

ii)

al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.»;

iii)

al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.»;

iv)

il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»;

b)

la lettera c) è così modificata:

i)

al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Per determinare se un’operazione presenti rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.»;

ii)

al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.»;

iii)

il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»;

5)

nella sezione 7, lettera c), la parola «iniziale» è soppressa;

6)

la sezione 8 è così modificata:

a)

nel primo paragrafo, seconda frase, la parola «iniziale» è soppressa;

b)

alla lettera a), primo paragrafo, prima frase, la parola «iniziale» è soppressa;

c)

alla lettera b), prima frase, la parola «iniziale» è soppressa.


Dichiarazione della Commissione in merito all’aumento di 225 milioni di EUR del programma del meccanismo per collegare l’Europa

A seguito dell’accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente il finanziamento del FEIS 2.0, un importo pari a 275 milioni di EUR sarà riassegnato a partire dagli strumenti finanziari del CEF, corrispondente a una riduzione di 225 milioni di EUR rispetto alla proposta della Commissione.

La Commissione conferma che la programmazione finanziaria sarà riveduta per tener conto de corrispondente aumento di 225 milioni di EUR del programma CEF.

Nell’ambito delle procedure di bilancio annuali per gli anni 2019-2020 la Commissione presenterà le proposte opportune per garantire un’assegnazione ottimale di tale importo nel programma CEF.


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