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Document 22017D2357

Decisione n. 1/2017 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, dell'8 dicembre 2017, riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357]

OJ L 336, 16.12.2017, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2357/oj

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/58


DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

dell'8 dicembre 2017,

riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 100, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 4, e con l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 68 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE») prevede che sia istituito un sistema di sostegno supplementare per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni che incidono sull'economia degli Stati ACP. Il paragrafo 4 di detto articolo precisa che le modalità del meccanismo di sostegno figurano nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(2)

Il meccanismo attualmente definito nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE deve essere adattato per tener conto delle esigenze delle parti e garantire che l'aiuto sia fornito in modo rapido e flessibile.

(3)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(5)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.

(6)

Nel corso della riunione del 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha incaricato il Comitato degli ambasciatori ACP-UE di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardante gli shock esogeni, che modifica l'allegato II, capitolo 3.

(7)

È opportuno adottare un decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostegno finanziario fornito ai paesi ACP in caso di instabilità macroeconomica derivante da shock esogeni, previsto all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE, è disciplinato dalle disposizioni della presente decisione.

Articolo 2

1.   Un sostegno finanziario supplementare può essere mobilitato dalla riserva per imprevisti dell'11o Fondo europeo di sviluppo onde attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione, e salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche minacciate dalla riduzione delle entrate.

2.   A tal fine, i paesi ACP colpiti da shock esogeni trasmettono alla Commissione europea una richiesta di sostegno finanziario che viene esaminata caso per caso in funzione delle necessità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE.

3.   Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci. La Commissione europea riferisce periodicamente al Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

Le parti contraenti dell'accordo, la Commissione europea e il segretariato ACP vengono informati delle modalità pratiche di applicazione dell'articolo 68.

Articolo 4

Il capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è applicato in conformità della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

K. TAEL


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


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