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Document 32017R1900

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1900 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Varaždinsko zelje (DOP)]

C/2017/6898

OJ L 269, 19.10.2017, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1900/oj

19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1900 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Varaždinsko zelje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Croazia di registrare la denominazione «Varaždinsko zelje» come denominazione di origine protetta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Il «Varaždinsko zelje» è un cavolo prodotto a partire dalla varietà da conservazione autoctona «Varaždinski kupus» (Brassica oleracea var. capitata f. alba) prodotta nella regione amministrativa di Varaždin, in Croazia.

(3)

Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Slovenia. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 4 dicembre 2015.

(4)

Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 28 gennaio 2016 la Commissione ha invitato la Croazia e la Slovenia ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.

(5)

Su richiesta del richiedente, il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.

(6)

Le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra Croazia e Slovenia sono state debitamente comunicate alla Commissione. A norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione dovrebbe pertanto, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni, adottare una decisione in merito alla registrazione.

(7)

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opponenti hanno sostenuto che la registrazione del «Varaždinsko zelje» come denominazione di origine protetta è contraria all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

(8)

La denominazione «Varaždinsko zelje» sarebbe in conflitto con l'identica denominazione di una varietà di cavolo registrata nel 1967. In tale anno, la varietà «Varaždinski» è stata infatti inserita nell'elenco delle varietà domestiche e delle varietà estere domesticate delle sementi delle specie di piante agricole della Repubblica federale socialista di Iugoslavia (RFSI). Nel 1989 essa è stata registrata nel medesimo elenco come «Varaždinski kupus»/«Varaždinsko zelje». Attualmente, tale varietà è iscritta negli elenchi di tutti gli Stati sorti dopo lo scioglimento dell'RSFI. La Repubblica di Slovenia ha registrato la varietà «Varaždinski»/«Varaždinsko» dopo l'indipendenza. La varietà croata «Varaždinski kupus» e le varietà slovene «Varaždinsko 2» e «Varaždinsko 3» risultano tutte registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dell'Unione europea.

(9)

Secondo l'opponente, il prodotto di queste varietà è noto come «Varaždinsko zelje» in Slovenia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Montenegro. Nella Repubblica di Slovenia, il cavolo Varaždinsko viene asseritamente prodotto da più di 75 anni. In particolare, la produzione slovena di cavolo Varaždinsko fresco destinata al mercato è stimata a circa 2 800-4 000 tonnellate all'anno.

(10)

Secondo l'opponente, la registrazione del «Varaždinsko zelje» potrebbe indurre in errore i consumatori sloveni, poiché i produttori e i consumatori della Repubblica di Slovenia non associano il «Varaždinsko zelje» tanto all'origine o al territorio di cui al punto 4 del documento unico, quanto alla qualità del prodotto e al fatto che può essere sottoposto a fermentazione.

(11)

L'opponente sostiene che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione slovena «Varaždinsko zelje», che si riferisce ad una varietà legalmente commercializzata sul mercato della Repubblica di Slovenia. La registrazione della denominazione proposta comporterebbe danni economici per i produttori di «Varaždinsko zelje» della Repubblica di Slovenia, che sarebbero costretti ad abbandonarne la produzione. Essa comprometterebbe inoltre la produzione delle sementi delle due varietà di cavolo slovene che sono registrate nel catalogo comune dell'Unione europea — la Varaždinsko 2 e la Varaždinsko 3 — dal momento che i loro prodotti sono venduti in Slovenia con il nome di cavolo Varaždinsko.

(12)

La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicatele relativamente alle consultazioni fra le parti interessate ed ha concluso che la denominazione «Varaždinsko zelje» dovrebbe essere registrata come DOP.

(13)

I requisiti per la registrazione del «Varaždinsko zelje» come DOP risultano soddisfatti. Il prodotto possiede alcune caratteristiche, in particolare un elevato contenuto complessivo di fenolo e di flavonoidi, un elevato contenuto di materia secca e un contenuto eccezionalmente elevato di zuccheri, che sono dovute essenzialmente ai fattori naturali e antropici dell'ambiente geografico di produzione. L'elevato contenuto di materia secca e il contenuto eccezionalmente elevato di zuccheri del «Varaždinsko zelje» sono dovuti al metodo di produzione, in particolare al fatto che il prodotto, che resiste alle basse temperature, viene raccolto soltanto ad autunno inoltrato. L'elevato contenuto di fenolo e di flavonoidi del «Varaždinsko zelje» è invece dovuto sia alle proprietà genetiche del prodotto che alle condizioni ambientali e di coltivazione. Il «Varaždinsko zelje» viene prodotto soltanto utilizzando le sementi della varietà da conservazione «Varaždinski kupus» iscritta nel registro UE delle varietà. Il termine «varietà da conservazione» indica che le sementi vengono prodotte esclusivamente nella zona geografica delimitata e non altrove.

(14)

Per quanto riguarda l'affermazione relativa al carattere fuorviante della denominazione, la Commissione ritiene che la denominazione faccia riferimento alla zona di produzione del prodotto in questione. Essa non può per se indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

(15)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la denominazione da registrare è omonima di due varietà di cavolo registrate e la registrazione danneggerebbe l'esistenza dell'ortaggio prodotto da tali varietà, noto come Varaždinsko zelje in Slovenia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Montenegro, la Commissione osserva che, per quanto riguarda il prodotto commercializzato in Slovenia, il termine «Varaždinsko», utilizzato come attributo riferito a «zelje» (cavolo, in sloveno), denota soltanto la varietà del cavolo. La denominazione «Varaždinsko zelje», così come viene utilizzata in Slovenia, indica che il prodotto è costituito da un cavolo della varietà Varaždinsko. Non è emersa alcuna prova dell'utilizzo di tale denominazione a prescindere dalla varietà di cavolo. Alla luce di quanto precede, poiché la funzione di indicatore della varietà del termine «Varaždinsko» risulta predominante, la Commissione non ritiene opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo della denominazione «Varaždinsko zelje» in quanto tale.

(16)

Tuttavia, per quanto riguarda l'etichettatura, l'utilizzo dei nomi delle varietà Varaždinsko 2 e Varaždinsko 3, registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dell'Unione europea, è consentito, senza limiti temporali, per le sementi e i cavoli prodotti al di fuori della zona geografica. Ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012, indipendentemente dalla registrazione come DOP della denominazione «Varaždinsko zelje», le denominazioni Varaždinsko 2 e Varaždinsko 3 possono continuare ad essere utilizzate nell'etichettatura del prodotto, a condizione che risultino soddisfatte le condizioni ivi previste. In particolare, per i cavoli, l'etichetta dovrebbe chiaramente riportare l'indicazione del paese di origine e non comprendere alcuna allusione alla Croazia. Ciò consentirà, inoltre, di garantire la corretta informazione dei consumatori anche rispetto al prodotto commercializzato con la DOP registrata.

(17)

Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Varaždinsko zelje» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Varaždinsko zelje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Qualora, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «Varaždinsko» venga utilizzato nell'etichettatura con riferimento alla varietà di cavolo, nel medesimo campo visivo deve essere indicato anche il paese di origine, con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.

In tali casi, è vietata la stampigliatura sulle etichette di qualsivoglia bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica, se questi sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l'origine o la provenienza del prodotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 223 dell'8.7.2015, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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