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Document 32017R1330
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1330 of 17 July 2017 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
C/2017/5172
OJ L 185, 18.7.2017, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
18.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1330 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 5 giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato le menzioni per due entità oggetto di misure restrittive. |
(4) |
Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione (2). Alcune di queste persone ed entità andrebbero quindi eliminate dall'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, poiché ora figurano nell'allegato IV. |
(5) |
Gli allegati IV e V dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 129).
ALLEGATO I
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 l'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è modificato come segue:
1) |
è sostituto da:
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2) |
è sostituito da:
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3) |
è sostituito da:
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ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato come segue:
1) |
Nell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)», sono eliminate le seguenti voci:
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2) |
Nell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è eliminata la seguente voce:
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