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Document 32017R1330

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

C/2017/5172

OJ L 185, 18.7.2017, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1330/oj

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1330 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(3)

Il 5 giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato le menzioni per due entità oggetto di misure restrittive.

(4)

Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione (2). Alcune di queste persone ed entità andrebbero quindi eliminate dall'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, poiché ora figurano nell'allegato IV.

(5)

Gli allegati IV e V dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 129).


ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 l'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è modificato come segue:

1)

«(8)

Namchongang Trading Corporation (nota anche come a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Altre informazioni: a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli Anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.»

è sostituto da:

«(8)

Namchongang Trading Corporation (alias NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation); a) ubicata a Pyongyang, Corea del Nord; Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Corea del Nord; b) Namchongang società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli Anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (est. 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687. Data di designazione: 16.7.2009.»

2)

«(10)

Green Pine Associated Corporation (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord, b) Nungrado, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Data di designazione: 2.5.2012.»

è sostituito da:

«(10)

Green Pine Associated Corporation (alias Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, Corea del Nord; b) Nungrado, Pyongyang, RDPC; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Numero di telefono: +850-2-18111 (est. 8327). Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372. Indirizzi e-mail: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com. Data di designazione: 2.5.2012.»

3)

«(46)

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.»

è sostituito da:

«(46)

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG. Data di designazione: 2.6.2017.»


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato come segue:

1)

Nell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)», sono eliminate le seguenti voci:

 

«11.

PAK To-Chun» e

 

«9.

PAEK Se-bong»;

2)

Nell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è eliminata la seguente voce:

 

«17.

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)».


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