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Document 32017D0733

Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia

OJ L 108, 26.4.2017, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/733/oj

26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/31


DECISIONE (UE) 2017/733 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.

(2)

Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (2).

(3)

La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata in Croazia nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione della Commissione, una relazione di valutazione che conferma che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativamente alla protezione dei dati.

(4)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione (3) è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il sistema nazionale croato (N.SIS) è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen («SIS»).

(5)

Avendo pertanto la Croazia introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l'acquis di Schengen relativo al SIS si applicherà in Croazia.

(6)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS alla Croazia. L'utilizzazione concreta di questi dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Una volta verificato che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.

(7)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per stabilire la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia. Fino alla data stabilita in tale decisione, è opportuno imporre alcune restrizioni nell'uso del SIS in Croazia.

(8)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7) e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (10) e l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 27 giugno 2017, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen («SIS»), di cui all'allegato della presente decisione, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Croazia nelle sue relazioni con:

a)

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;

b)

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alle disposizioni di cui alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio (12); e

c)

la Republica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

2.   A decorrere dal 2 maggio 2017, le segnalazioni contemplate dalla decisione 2007/533/GAI e dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione e dell'articolo 3, lettera a), di tale regolamento, così come le informazioni supplementari e i dati complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale decisione e dell'articolo 3, lettere b) e c), di tale regolamento, che sono connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione della Croazia conformemente alle disposizioni di tale decisione e di tale regolamento.

3.   A decorrere dal 27 giugno 2017, la Croazia può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, ferme restando le disposizioni del paragrafo 4.

4.   Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con la Croazia, tale Stato:

a)

non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006;

b)

si astiene dall'introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 31).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(12)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(13)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


ALLEGATO

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia

1)

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2)

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3)

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.


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