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Document 32017R0589

Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/4478

OJ L 87, 31.3.2017, p. 417–448 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/589/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/417


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/589 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)

I sistemi e i dispositivi di controllo dei rischi utilizzati dalle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica, sia che forniscano l'accesso elettronico diretto o che agiscano in qualità di partecipanti diretti generali di controparti centrali, dovrebbero essere efficienti, resilienti e dotati di capacità adeguate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità del modello aziendale dell'impresa di investimento.

(2)

A tal fine, le imprese di investimento dovrebbero considerare tutti i rischi che potrebbero compromettere gli elementi essenziali del sistema di negoziazione algoritmica, inclusi i rischi connessi con l'hardware, il software e le linee di comunicazione associate che l'impresa utilizza per l'attività di negoziazione. Al fine di assicurare le stesse condizioni di negoziazione algoritmica indipendentemente dalla forma di negoziazione, tutti i tipi di sistema di esecuzione o di gestione degli ordini gestiti dall'impresa di investimento dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

(3)

Nell'ambito del quadro generale in materia di governance e di processo decisionale, le imprese di investimento dovrebbero dotarsi di un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, che preveda chiare linee di responsabilità, procedure efficaci per la comunicazione delle informazioni e la separazione dei compiti e delle responsabilità. Il dispositivo dovrebbe consentire di ridurre la dipendenza da una sola persona o unità.

(4)

Le imprese di investimento dovrebbero effettuare prove di conformità per verificare che i sistemi di negoziazione utilizzati comunichino e interagiscano correttamente con i sistemi di negoziazione della sede di negoziazione o del fornitore di accesso diretto al mercato e che i dati di mercato siano elaborati correttamente.

(5)

Gli algoritmi di decisione sugli investimenti prendono decisioni automatizzate di negoziazione stabilendo quali strumenti finanziari acquistare o vendere. Gli algoritmi di esecuzione degli ordini ottimizzano il processo di esecuzione degli ordini mediante la generazione e la trasmissione automatizzate degli ordini o delle quotazioni ad una o più sedi di negoziazione, una volta che la decisione di investimento è stata presa. Tra gli algoritmi di negoziazione è opportuno distinguere gli algoritmi di decisione sugli investimenti dagli algoritmi di esecuzione, dato il loro rispettivo potenziale impatto sul funzionamento corretto e ordinato dei mercati.

(6)

I requisiti in materia di prove degli algoritmi di negoziazione dovrebbero basarsi sull'impatto potenziale che gli algoritmi possono avere sul funzionamento corretto e ordinato del mercato in generale. A tal fine, dovrebbero essere esentati dall'obbligo della prova solo gli algoritmi di decisione sugli investimenti puri che generano ordini eseguibili unicamente con mezzi non automatizzati e con l'intervento umano.

(7)

Nell'introdurre gli algoritmi di negoziazione l'impresa di investimento dovrebbe assicurarne un'installazione controllata, indipendentemente dal fatto che gli algoritmi di negoziazione siano nuovi o siano già stati installati in precedenza con successo in un'altra sede di negoziazione e che la loro architettura sia stata o no modificata in misura sostanziale. L'installazione controllata dovrebbe assicurare che gli algoritmi di negoziazione funzionino come previsto nell'ambiente di produzione. A tal fine, l'impresa di investimento dovrebbe fissare limiti prudenti in relazione al numero di strumenti finanziari negoziati, prezzo, valore e numero di ordini, posizioni strategiche e numero di mercati interessati, e dovrebbe monitorare attentamente l'attività dell'algoritmo.

(8)

La conformità dell'impresa di investimento a specifici requisiti organizzativi dovrebbe essere determinata sulla base di un'autovalutazione, comprendente la valutazione della conformità ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento. L'autovalutazione dovrebbe inoltre includere ogni altra circostanza che possa avere un impatto sull'organizzazione dell'impresa di investimento. L'autovalutazione dovrebbe essere effettuata con regolarità e dovrebbe consentire all'impresa di investimento di comprendere appieno i sistemi e gli algoritmi di negoziazione da essa utilizzati e i rischi della negoziazione algoritmica, a prescindere dal fatto che i sistemi e algoritmi siano stati sviluppati dall'impresa stessa, siano stati acquistati da terzi o progettati o sviluppati dall'impresa in stretta collaborazione con un cliente o un terzo.

(9)

L'impresa di investimento dovrebbe poter revocare tutti o alcuni degli ordini nei casi in cui ciò sia necessario (funzione di cancellazione — kill functionality). Affinché la revoca sia efficace, l'impresa di investimento dovrebbe sempre essere in grado di conoscere l'algoritmo di negoziazione, l'operatore o il cliente responsabile dell'ordine.

(10)

L'impresa di investimento che effettua la negoziazione algoritmica dovrebbe monitorare i propri sistemi di negoziazione per impedire che possano essere utilizzati per scopi contrari al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o alle regole delle sedi di negoziazione a cui è collegata. Gli ordini o le operazioni sospetti dovrebbero essere segnalati alle autorità competenti in conformità al medesimo regolamento.

(11)

Tipi diversi di rischi dovrebbero essere oggetto di tipi diversi di controlli. I controlli pre-negoziazione dovrebbero essere effettuati prima della trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione. L'impresa di investimento dovrebbe inoltre monitorare la propria attività di negoziazione, con la generazione di allarmi in tempo reale quando vengano individuati segnali di negoziazione anormale o di violazione dei limiti di pre-negoziazione. I controlli post-negoziazione dovrebbero essere messi in atto per monitorare il rischio di mercato e il rischio di credito dell'impresa di investimento attraverso la riconciliazione post-negoziazione. Inoltre, è opportuno prevenire potenziali abusi di mercato e violazioni delle regole della sede di negoziazione mediante sistemi specifici di sorveglianza, che generino allarmi al più tardi entro il giorno successivo e che siano calibrati in modo da ridurre al minimo i falsi allarmi positivi e negativi.

(12)

La generazione di allarmi risultanti dal monitoraggio in tempo reale dovrebbe avvenire istantaneamente, per quanto tecnicamente possibile. Tutte le azioni conseguenti al monitoraggio dovrebbero essere intraprese il più rapidamente possibile, tenendo conto di un livello ragionevole di efficienza e di spesa per le persone e i sistemi in questione.

(13)

L'impresa di investimento che fornisce l'accesso elettronico diretto (di seguito «fornitore di accesso elettronico diretto») dovrebbe rimanere responsabile delle negoziazioni effettuate con il suo codice di negoziazione dai clienti con accesso elettronico diretto. A tal fine, il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe dotarsi di politiche e procedure per assicurare che l'attività di negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto sia conforme ai requisiti cui è soggetto lo stesso fornitore. Questa responsabilità dovrebbe costituire il fattore principale sul quale basare l'istituzione di controlli pre- e post-negoziazione e valutare l'idoneità dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto. Pertanto, il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe conoscere adeguatamente le intenzioni, le capacità, le risorse finanziarie e l'affidabilità dei clienti con accesso elettronico diretto, ivi comprese, se pubblicamente disponibili, informazioni sui precedenti disciplinari del potenziale cliente con accesso elettronico diretto nei rapporti con l'autorità competente e le sedi di negoziazione.

(14)

Il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe conformarsi alle disposizioni del presente regolamento anche se non effettua negoziazione algoritmica, poiché potrebbero essere i suoi clienti a utilizzare l'accesso elettronico diretto per effettuare la negoziazione algoritmica.

(15)

La valutazione nel quadro della diligenza dovuta dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto dovrebbe essere adattata ai rischi inerenti alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione che i clienti prevedono di effettuare e all'accesso elettronico diretto che sarà loro fornito. In particolare, dovrebbero essere valutati il livello previsto delle negoziazioni, il volume degli ordini e il tipo di connessione alle sedi di negoziazione che verrà offerto.

(16)

È opportuno stabilire il contenuto e il formato dei moduli che l'impresa di investimento che ricorre alla tecnica della negoziazione ad alta frequenza deve utilizzare per trasmettere alle autorità competenti le registrazioni degli ordini immessi, nonché la durata del periodo di conservazione delle registrazioni.

(17)

Per assicurare la coerenza con l'obbligo generale a carico dell'impresa di investimento di conservare le registrazioni degli ordini, il periodo di conservazione cui è tenuta l'impresa di investimento che ricorre a tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza dovrebbe essere allineato con il periodo previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(18)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(19)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(20)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Articolo 1

Requisiti organizzativi generali

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

Nell'ambito del quadro generale in materia di governance e di processo decisionale l'impresa di investimento istituisce e monitora i suoi sistemi di negoziazione e i suoi algoritmi di negoziazione mediante un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, che tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e che prevede:

a)

chiare linee di responsabilità, comprese le procedure di approvazione dello sviluppo, dell'installazione e dei successivi aggiornamenti degli algoritmi di negoziazione e per la soluzione dei problemi individuati durante il monitoraggio;

b)

procedure efficaci per la comunicazione di informazioni all'interno dell'impresa di investimento, che consentano di ricevere e applicare le istruzioni in modo efficace e tempestivo;

c)

la separazione tra i compiti e le responsabilità delle sale operative, da un lato, e le funzioni di supporto, incluse le funzioni di controllo del rischio e di conformità, dall'altro, per impedire che vengano occultate le attività di negoziazione non autorizzate.

Articolo 2

Ruolo della funzione di controllo della conformità

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento assicura che il personale preposto al controllo della conformità abbia almeno una conoscenza generale delle modalità di funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione dell'impresa. Il personale preposto al controllo della conformità è in continuo contatto con le persone dell'impresa che hanno una conoscenza tecnica approfondita dei sistemi di negoziazione algoritmica o degli algoritmi dell'impresa.

2.   L'impresa di investimento assicura inoltre che il personale preposto al controllo della conformità sia costantemente in contatto diretto con le persone che hanno accesso alla funzione di cancellazione di cui all'articolo 12, o abbia accesso a tale funzione e alle persone responsabili di ciascun sistema o algoritmo di negoziazione.

3.   Se la funzione di controllo della conformità è tutta o in parte esternalizzata ad un terzo, l'impresa di investimento fornisce al terzo lo stesso accesso alle informazioni di cui godrebbe il proprio personale preposto al controllo della conformità. L'impresa di investimento assicura che la funzione di controllo della conformità esterna:

a)

garantisca la riservatezza dei dati;

b)

consenta la revisione parte di revisori interni ed esterni e da parte dell'autorità competente.

Articolo 3

Personale

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento impiega un numero sufficiente di persone in possesso delle competenze necessarie per gestire i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi di negoziazione e di adeguate conoscenze tecniche in relazione a:

a)

sistemi e algoritmi di negoziazione utilizzati;

b)

monitoraggio e prove dei sistemi e degli algoritmi;

c)

strategie di negoziazione messe in atto dall'impresa di investimento mediante i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi di negoziazione;

d)

obblighi giuridici dell'impresa di investimento.

2.   L'impresa di investimento specifica le competenze necessarie di cui al paragrafo 1. Il personale di cui al paragrafo 1 possiede le competenze necessarie al momento dell'assunzione o le acquisisce dopo l'assunzione con la formazione. L'impresa di investimento provvede all'aggiornamento mediante la formazione continua e alla valutazione periodica delle competenze del personale.

3.   La formazione del personale di cui al paragrafo 2 è adattata all'esperienza e alle responsabilità delle persone interessate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'impresa di investimento. In particolare, il personale che si occupa dell'immissione degli ordini riceve una formazione sui sistemi di immissione degli ordini e sugli abusi di mercato.

4.   L'impresa di investimento assicura che il personale responsabile delle funzioni di controllo dei rischi e di controllo della conformità della negoziazione algoritmica abbia:

a)

una conoscenza adeguata della negoziazione algoritmica e delle relative strategie;

b)

competenze sufficienti per dare seguito alle informazioni trasmesse con gli allarmi automatici;

c)

sufficiente autorità per opporsi al personale responsabile della negoziazione algoritmica, nei casi in cui questa attività crei condizioni di negoziazione anormali o faccia sorgere sospetti di abusi di mercato.

Articolo 4

Esternalizzazione e appalto per l'acquisizione di prodotti informatici

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento resta pienamente soggetta agli obblighi imposti dal presente regolamento quando esternalizza o appalta la fornitura di software o hardware utilizzato per l'attività di negoziazione algoritmica.

2.   L'impresa di investimento possiede conoscenze adeguate e dispone della documentazione necessaria per assicurare l'effettiva conformità al paragrafo 1 in relazione all'hardware e al software utilizzato per la negoziazione algoritmica acquisito mediante esternalizzazione o appalto.

CAPO II

RESILIENZA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE

SEZIONE I

Prove e installazione dei sistemi di negoziazione algoritmica, degli algoritmi di negoziazione e delle strategie di negoziazione

Articolo 5

Metodologia generale

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Prima dell'installazione o dell'aggiornamento sostanziale del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento predispone metodologie chiaramente definite per sviluppare e testare i sistemi, gli algoritmi o le strategie.

2.   Una persona designata dall'alta dirigenza dell'impresa di investimento autorizza l'installazione o l'aggiornamento sostanziale del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica.

3.   Le metodologie di cui al paragrafo 1 concernono la concezione, l'approvazione, le prestazioni e la registrazione del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica. Esse stabiliscono anche l'attribuzione delle responsabilità, l'allocazione di risorse sufficienti e le procedure per ricevere istruzioni all'interno dell'impresa d'investimento.

4.   Le metodologie di cui al paragrafo 1 assicurano che il sistema di negoziazione algoritmica, l'algoritmo di negoziazione o la strategia di negoziazione algoritmica:

a)

non si comporti in modo imprevisto;

b)

sia conforme agli obblighi imposti all'impresa di investimento ai sensi del presente regolamento;

c)

sia conforme alle regole e ai sistemi delle sedi di negoziazione a cui l'impresa di investimento ha accesso;

d)

non contribuisca a creare condizioni di negoziazione anormali, continui a funzionare efficacemente in caso di condizioni di stress del mercato e, se necessario, consenta in quest'ultimo caso la disattivazione del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione.

5.   L'impresa di investimento adegua le proprie metodologie di prova alle sedi di negoziazione e ai mercati in cui l'algoritmo di negoziazione sarà installato. L'impresa di investimento effettua prove supplementari in caso di modifiche sostanziali al sistema di negoziazione algoritmica o all'accesso alla sede di negoziazione in cui la negoziazione algoritmica, l'algoritmo di negoziazione o la strategia di negoziazione algoritmica devono essere utilizzati.

6.   I paragrafi da 2 a 5 si applicano soltanto agli algoritmi di negoziazione che portano all'esecuzione degli ordini.

7.   L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle modifiche sostanziali apportate al software utilizzato per la negoziazione algoritmica che le consentono di determinare:

a)

quando è stata apportata la modifica;

b)

la persona che ha effettuato la modifica;

c)

la persona che ha approvato la modifica;

d)

la natura della modifica.

Articolo 6

Prove di conformità

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento effettua prove della conformità dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione:

a)

al sistema della sede di negoziazione in ciascuno dei seguenti casi:

i)

quando accede alla sede di negoziazione in quanto membro;

ii)

quando si connette per la prima volta alla sede di negoziazione mediante un meccanismo di accesso sponsorizzato;

iii)

in caso di modifica sostanziale dei sistemi della sede di negoziazione;

iv)

prima dell'installazione o degli aggiornamenti sostanziali del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento;

b)

al sistema del fornitore di accesso diretto al mercato in ciascuno dei seguenti casi:

i)

quando accede per la prima volta alla sede di negoziazione mediante un meccanismo di accesso diretto al mercato;

ii)

in caso di modifica sostanziale della funzione di accesso diretto al mercato offerta dal fornitore;

iii)

prima dell'installazione o degli aggiornamenti sostanziali del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento;

2.   Le prove di conformità consentono di verificare se gli elementi di base del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione funzionano correttamente e sono conformi ai requisiti della sede di negoziazione o del fornitore di accesso diretto al mercato. A tal fine, le prove consentono di verificare che i sistemi di negoziazione algoritmica o l'algoritmo di negoziazione:

a)

interagiscano come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione;

b)

processino adeguatamente i flussi di dati scaricati dalla sede di negoziazione.

Articolo 7

Ambienti di prova

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento assicura che le prove di conformità ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e d), siano effettuate in un ambiente distinto dall'ambiente di produzione, dedicato specificamente allo sviluppo e alle prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione.

Ai fini del primo comma, per «ambiente di produzione» si intende l'ambiente in cui i sistemi di negoziazione algoritmica sono effettivamente impiegati, comprendente l'hardware e il software utilizzati dagli operatori, l'instradamento degli ordini verso le sedi di negoziazione, i dati di mercato e le relative banche dati, i sistemi di controllo dei rischi, la raccolta dei dati, i sistemi di analisi e i sistemi di elaborazione post-negoziazione.

2.   L'impresa di investimento può soddisfare i requisiti in materia di prove di cui al paragrafo 1 utilizzando il proprio ambiente di prova o un ambiente di prova fornito da una sede di negoziazione, da un fornitore di accesso elettronico diretto o da un venditore.

3.   L'impresa di investimento mantiene la piena responsabilità delle prove dei sistemi di negoziazione algoritmica, degli algoritmi di negoziazione o delle strategie di negoziazione algoritmica e delle modifiche necessarie.

Articolo 8

Installazione controllata degli algoritmi

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

Prima dell'installazione dell'algoritmo di negoziazione l'impresa di investimento fissa limiti predefiniti riguardanti:

a)

il numero di strumenti finanziari negoziati;

b)

il prezzo, il valore e il numero degli ordini;

c

le posizioni strategiche; e

d)

il numero di sedi di negoziazione a cui gli ordini vengono trasmessi.

SEZIONE 2

Gestione dopo l'installazione

Articolo 9

Autovalutazione e convalida annuali

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento effettua una volta all'anno il processo di autovalutazione e di convalida e su base di questo redige una relazione di convalida. Nel corso del processo l'impresa di investimento esamina, valuta e convalida quanto segue:

a)

i sistemi di negoziazione algoritmica, gli algoritmi di negoziazione e le strategie di negoziazione algoritmica;

b)

il quadro in materia di governance, responsabilità e approvazione;

c)

i meccanismi di continuità operativa;

d)

la conformità complessiva all'articolo 17 della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività.

L'autovalutazione include anche almeno l'analisi della conformità ai criteri stabiliti nell'allegato.

2.   La funzione di gestione del rischio dell'impresa di investimento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (5) redige la relazione di convalida e, a tal fine, incarica il personale avente le necessarie conoscenze tecniche. La funzione di gestione del rischio informa la funzione di controllo della conformità delle eventuali carenze individuate nella relazione di convalida.

3.   La relazione di convalida è sottoposta alla revisione della funzione di audit interno, se esistente, e all'approvazione dell'alta dirigenza dell'impresa di investimento.

4.   L'impresa di investimento pone rimedio alle carenze individuate nella relazione di convalida.

5.   Se l'impresa di investimento non ha istituito la funzione di gestione del rischio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, i requisiti imposti dal presente regolamento alla funzione di gestione del rischio si applicano a qualsiasi altra funzione istituita dall'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565.

Articolo 10

Prove di stress

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

Nel quadro dell'autovalutazione annuale ai sensi dell'articolo 9, l'impresa di investimento effettua prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e delle procedure e dei controlli di cui agli articoli da 12 a 18 per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli ordini o condizioni di stress del mercato. L'impresa di investimento concepisce tali prove tenendo conto della natura delle attività di negoziazione che svolge e dei sistemi di negoziazione che utilizza. L'impresa di investimento assicura che le prove siano effettuate in modo da non compromettere l'ambiente di produzione. Le prove comprendono:

a)

prove riguardanti volumi elevati di messaggi, basate sul numero massimo di messaggi ricevuti e inviati dall'impresa di investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato per due;

b)

prove riguardanti volumi elevati di negoziazioni, basate sul volume massimo di negoziazioni raggiunto dall'impresa di investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato per due.

Articolo 11

Gestione delle modifiche sostanziali

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento assicura che ogni proposta di modifica sostanziale dell'ambiente di produzione relativa alla negoziazione algoritmica sia preceduta dall'esame della modifica da parte di una persona designata dall'alta dirigenza dell'impresa di investimento. La profondità dell'esame è proporzionata all'entità della modifica proposta.

2.   L'impresa di investimento stabilisce le procedure per assicurare che tutte le modifiche alle funzioni dei suoi sistemi siano comunicate agli operatori responsabili dell'algoritmo di negoziazione, alla funzione di controllo della conformità e alla funzione di gestione del rischio.

SEZIONE 3

Mezzi per assicurare la resilienza

Articolo 12

Funzione di cancellazione

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento è in grado di cancellare immediatamente, come misura di emergenza, uno o tutti gli ordini non eseguiti trasmessi a una o a tutte le sedi di negoziazione a cui l'impresa di investimento è collegata (di seguito «funzione di cancellazione»).

2.   Ai fini del paragrafo 1, tra gli ordini non eseguiti sono inclusi gli ordini provenienti da singoli operatori, singole sale operative o, se del caso, singoli clienti.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'impresa di investimento è in grado di individuare l'algoritmo di negoziazione, l'operatore, la sala operativa o, se del caso, il cliente responsabile di ogni ordine trasmesso alla sede di negoziazione.

Articolo 13

Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento monitora tutte le attività di negoziazione che avvengono sui propri sistemi di negoziazione, comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di potenziali manipolazioni del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di investimento istituisce e mantiene un sistema automatizzato di sorveglianza in grado di monitorare efficacemente gli ordini e le operazioni, di generare allarmi e produrre rapporti e, se del caso, di impiegare strumenti di visualizzazione.

3.   Il sistema automatizzato di sorveglianza copre l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dall'impresa di investimento e tutti gli ordini da essa immessi. È concepito tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività di negoziazione dell'impresa di investimento, in particolare in funzione del tipo e del volume degli strumenti negoziati, delle dimensioni e della complessità del flusso dei suoi ordini e dei mercati a cui ha accesso.

4.   L'impresa di investimento confronta tutte le segnalazioni di attività di negoziazione sospetta generate dal sistema automatizzato di sorveglianza durante la fase di indagine con altre attività di negoziazione pertinenti svolte dall'impresa.

5.   Il sistema automatizzato di sorveglianza dell'impresa di investimento è adattabile alle modifiche degli obblighi regolamentari e dell'attività di negoziazione dell'impresa di investimento, ivi comprese alle modifiche della propria strategia di negoziazione e di quella dei clienti.

6.   L'impresa di investimento riesamina il sistema automatizzato di sorveglianza almeno una volta l'anno per valutare se il sistema, i parametri e i filtri impiegati siano ancora adeguati agli obblighi regolamentari e all'attività di negoziazione dell'impresa di investimento, compresa la capacità di ridurre al minimo la generazione di falsi allarmi positivi e negativi.

7.   Il sistema automatizzato di sorveglianza dell'impresa di investimento è in grado di leggere, riprodurre e analizzare su base ex post i dati sugli ordini e sulle operazioni utilizzando un livello di granularità temporale sufficientemente dettagliato, ed è dotato di una capacità sufficiente per operare, se del caso, in un ambiente automatizzato di negoziazione a bassa latenza. È inoltre in grado di generare allarmi operabili all'inizio del successivo giorno di negoziazione o, in caso di elaborazione manuale, alla fine del successivo giorno di negoziazione. Il sistema di sorveglianza dell'impresa di investimento è dotato di documentazione e procedure adeguate che consentano di dare un seguito effettivo agli allarmi da esso generati.

8.   Il personale responsabile del monitoraggio dell'attività di negoziazione dell'impresa di investimento ai fini dei paragrafi da 1 a 7 segnala alla funzione di controllo della conformità tutte le attività che potrebbero non essere conformi alle politiche e procedure dell'impresa d'investimento e agli obblighi regolamentari cui è soggetta. La funzione di controllo della conformità valuta le informazioni e adotta azioni opportune. Le azioni comprendono la comunicazione alla sede di negoziazione o la segnalazione di operazioni o ordini sospetti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014.

9.   L'impresa di investimento assicura che le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili siano esatte, complete e coerenti procedendo il più rapidamente possibile alla riconciliazione dei propri log elettronici di negoziazione con i dati forniti dalle sedi di negoziazione, dai broker, dai partecipanti diretti di controparti centrali, dalle controparti centrali, dai fornitori di dati o da altri partner commerciali pertinenti, ove applicabile e appropriato tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta.

Articolo 14

Meccanismi di continuità operativa

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Per i sistemi di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento si dota di meccanismi di continuità operativa che siano adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. I meccanismi sono documentati su supporto durevole.

2.   I meccanismi di continuità operativa dell'impresa di investimento consentono di gestire efficacemente gli incidenti perturbatori e, se del caso, di assicurare una rapida ripresa della negoziazione algoritmica. I meccanismi sono adattati ai sistemi di negoziazione di ciascuna sede di negoziazione utilizzata e comprendono i seguenti elementi:

a)

un quadro di governance per lo sviluppo e la messa in funzione dei meccanismi di continuità operativa;

b)

una serie di possibili scenari negativi relativi al funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica, compresi l'indisponibilità dei sistemi, del personale, dello spazio di lavoro, dei fornitori esterni o dei centri di dati o la perdita o l'alterazione di dati e documenti essenziali;

c)

procedure per il trasferimento del sistema di negoziazione verso un sito di back-up e il funzionamento del sistema di negoziazione da tale sito, qualora la disponibilità di un tale sito sia appropriata alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento;

d)

la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa;

e)

la politica in materia di utilizzo della funzione di cui all'articolo 12;

f)

dispositivi per la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o sistema di negoziazione, se del caso;

g)

dispositivi alternativi che consentano all'impresa di investimento di gestire gli ordini e le posizioni ancora aperte.

3.   L'impresa di investimento assicura che l'algoritmo di negoziazione o il sistema di negoziazione possa essere disattivato conformemente ai meccanismi di continuità operativa, senza creare condizioni di negoziazione anormali.

4.   L'impresa di investimento riesamina e sottopone a prove i meccanismi di continuità operativa una volta all'anno e provvede a modificarli alla luce del riesame.

Articolo 15

Controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento applica, per tutti gli strumenti finanziari, i seguenti controlli pre-negoziazione sulle immissioni degli ordini:

a)

filtri di prezzo, che bloccano automaticamente o cancellano gli ordini che non soddisfanno parametri di prezzo prefissati, distinti per i diversi strumenti finanziari sia ordine per ordine che per un determinato periodo di tempo;

b)

valore massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di negoziazione di ordini aventi un valore insolitamente elevato;

c)

volume massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di negoziazione di ordini di dimensioni insolitamente elevate;

d)

limite massimo di messaggi, che impedisce l'invio di un numero eccessivo di messaggi ai book di negoziazione in merito all'immissione, alla modifica o alla cancellazione di un ordine.

2.   L'impresa di investimento include immediatamente tutti gli ordini inviati ad una sede di negoziazione nei calcoli dei limiti pre-negoziazione di cui al paragrafo 1.

3.   L'impresa di investimento dispone di sistemi di regolazione delle esecuzioni automatiche ripetute che controllano il numero di volte in cui è stata applicata la strategia di negoziazione algoritmica. Dopo un numero predeterminato di esecuzioni ripetute il sistema di negoziazione viene automaticamente disattivato fino alla riattivazione da parte di un membro designato del personale.

4.   L'impresa di investimento stabilisce i limiti di mercato e di rischio di credito sulla base dei fondi propri, degli accordi di compensazione, della strategia di negoziazione, della tolleranza al rischio, dell'esperienza e di determinate variabili, ad esempio da quanto tempo pratica la negoziazione algoritmica e in che misura ricorre a terzi venditori. L'impresa di investimento aggiusta i limiti di mercato e di rischio di credito per tener conto del fatto che l'impatto degli ordini sul mercato pertinente può variare in funzione dei diversi livelli di liquidità e di prezzo.

5.   L'impresa di investimento blocca o cancella automaticamente gli ordini di un operatore, se viene a sapere che l'operatore non ha l'autorizzazione a negoziare un particolare strumento finanziario. L'impresa di investimento blocca o cancella automaticamente gli ordini che rischiano di compromettere le soglie di rischio dell'impresa stessa. Se del caso, sono effettuati controlli sulle esposizioni verso singoli clienti, strumenti finanziari, operatori, sale operative o l'impresa di investimento nel suo complesso.

6.   L'impresa di investimento dispone di procedure e meccanismi per trattare gli ordini bloccati dai controlli pre-negoziazione ma che l'impresa di investimento desidera tuttavia immettere. Tali procedure e meccanismi sono applicati a operazioni specifiche su base temporanea e in circostanze eccezionali. Sono soggetti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio e all'autorizzazione di una persona designata dell'impresa di investimento.

Articolo 16

Monitoraggio in tempo reale

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Durante le ore in cui invia ordini alle sedi di negoziazione l'impresa di investimento monitora in tempo reale tutte le attività di negoziazione algoritmica che avvengano con il proprio codice di negoziazione, comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di negoziazione anormale, inclusa la negoziazione che copre più mercati, classi di attività o prodotti, se l'impresa o i suoi clienti svolgono tali attività.

2.   Il monitoraggio in tempo reale delle attività di negoziazione algoritmica è svolto dall'operatore responsabile dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica, e dalla funzione di gestione del rischio o dalla funzione indipendente di controllo del rischio istituita ai fini della presente disposizione. Sia che il monitoraggio in tempo reale sia effettuato da un membro del personale dell'impresa di investimento o da terzi, tale funzione di controllo del rischio è considerata indipendente se non è gerarchicamente subordinata all'operatore e può opporsi a quest'ultimo, se ciò è opportuno e necessario nell'ambito del quadro in materia di governance di cui all'articolo 1.

3.   I membri del personale incaricati del monitoraggio in tempo reale reagiscono rapidamente ai problemi operativi e regolamentari e adottano, se necessario, misure correttive.

4.   L'impresa di investimento assicura che l'autorità competente, le sedi di negoziazione pertinenti e, se del caso, i fornitori di accesso elettronico diretto, i partecipanti diretti di controparti centrali e le controparti centrali possano in ogni momento mettersi in contatto con i membri del personale incaricati del monitoraggio in tempo reale. A tal fine, l'impresa di investimento indica e verifica periodicamente i propri canali di comunicazione, ivi comprese le modalità per contattare il personale fuori dall'orario di negoziazione, per assicurare che in caso di emergenza i membri del personale aventi un adeguato livello di autorità possano contattarsi in tempo.

5.   I sistemi di monitoraggio in tempo reale generano allarmi in tempo reale che consentono al personale di individuare attività di negoziazione non previste realizzate mediante l'algoritmo. L'impresa di investimento dispone di procedure che consentano dopo un allarme di adottare il più rapidamente possibile misure correttive, ivi compreso, se necessario, l'ordinato ritiro dal mercato. Tali sistemi generano anche allarmi in merito agli algoritmi e agli ordini mediante accesso elettronico diretto che fanno scattare l'interruttore di circuito delle sedi di negoziazione. Gli allarmi in tempo reale sono generati entro cinque secondi dall'evento a cui si riferiscono.

Articolo 17

Controlli post-negoziazione

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento applica in continuo i controlli post-negoziazione messi in atto. Una volta scattato un controllo post-negoziazione l'impresa di investimento adotta misure appropriate, che possono includere l'adeguamento o la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o del pertinente sistema di negoziazione o il ritiro ordinato dal mercato.

2.   Tra i controlli post-negoziazione di cui al paragrafo 1 rientrano la valutazione e il monitoraggio continui del rischio di mercato e del rischio di credito dell'impresa di investimento in termini di esposizione effettiva.

3.   L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili, che devono essere complete, accurate e coerenti. L'impresa di investimento procede alla riconciliazione dei propri log elettronici di negoziazione con le informazioni su propri ordini e sulle proprie esposizioni al rischio in essere fornite dalle sedi di negoziazione a cui invia gli ordini, dai broker o dai fornitori di accesso elettronico diretto, dai partecipanti diretti di controparti centrali o dalle controparti centrali e dai fornitori di dati o da altri partner commerciali pertinenti. La riconciliazione è effettuata in tempo reale se i predetti partecipanti al mercato forniscono le informazioni in tempo reale. L'impresa di investimento è in grado di calcolare in tempo reale le sue esposizioni in essere e quelle dei suoi operatori e clienti.

4.   Per i derivati, i controlli post-negoziazione di cui al paragrafo 1 includono controlli del livello massimo delle posizioni strategiche lunghe, corte e complessive e i limiti di negoziazione sono fissati in unità che siano appropriate ai tipi di strumenti finanziari interessati.

5.   Il monitoraggio post-negoziazione è effettuato dagli operatori responsabili dell'algoritmo e della funzione di controllo dei rischi dell'impresa di investimento.

Articolo 18

Sicurezza e limiti di accesso

(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento attua una strategia informatica, che preveda obiettivi e misure definiti, che:

a)

sia conforme alla strategia commerciale e di rischio dell'impresa di investimento e adeguata alle sue attività operative e ai rischi ai quali è esposta;

b)

sia basata su un'organizzazione informatica affidabile, anche per quanto riguarda servizi, produzione e sviluppo;

c)

sia in linea con una gestione efficace della sicurezza informatica.

2.   L'impresa di investimento istituisce e mantiene dispositivi adeguati per la sicurezza fisica ed elettronica che riducano al minimo i rischi di attacchi contro i sistemi informatici e che comprendano un'efficace gestione dell'accesso e dell'identità. I dispositivi garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la disponibilità dei dati e l'affidabilità e la solidità dei sistemi di informazione dell'impresa di investimento.

3.   L'impresa di investimento informa immediatamente l'autorità competente di eventuali violazioni rilevanti delle sue misure di sicurezza fisica ed elettronica. Trasmette un rapporto sull'incidente all'autorità competente, indicando la natura dell'incidente, le misure adottate a seguito dell'incidente e le iniziative adottate per evitare il ripetersi di tali incidenti.

4.   L'impresa di investimento effettua una volta all'anno prove anti-intrusione e scansioni della vulnerabilità per simulare ciberattacchi.

5.   L'impresa di investimento assicura di essere in grado di identificare tutte le persone che detengono diritti di accesso critici ai suoi sistemi informatici. L'impresa di investimento limita il numero di tali persone e ne monitora l'accesso ai sistemi informatici al fine di garantire la tracciabilità in ogni momento.

CAPO III

ACCESSO ELETTRONICO DIRETTO

Articolo 19

Disposizioni generali sull'accesso elettronico diretto

(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, il fornitore di accesso elettronico diretto stabilisce le politiche e le procedure per assicurare che la negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto avvenga in conformità alle regole della sede di negoziazione.

Articolo 20

Controlli dei fornitori di accesso elettronico diretto

(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Il fornitore di accesso elettronico diretto applica i controlli di cui agli articoli 13, 15 e 17 e il monitoraggio in tempo reale di cui all'articolo 16 al flusso di ordini di ognuno dei clienti con accesso elettronico diretto. I controlli e il monitoraggio sono separati e distinti dai controlli e dal monitoraggio applicati dai clienti con accesso elettronico diretto. In particolare, gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto passano sempre attraverso i controlli pre-negoziazione stabiliti e controllati dal fornitore di accesso elettronico diretto.

2.   Il fornitore di accesso elettronico diretto può applicare i propri controlli pre- e post-negoziazione, i controlli forniti da un terzo e i controlli offerti dalla sede di negoziazione e il monitoraggio in tempo reale. In tutti i casi, il fornitore di accesso elettronico diretto resta responsabile dell'efficacia dei controlli. Il fornitore di accesso elettronico diretto assicura anche di essere il solo ad avere il diritto di fissare o di modificare i parametri o i limiti dei controlli pre- e post-negoziazione e del monitoraggio in tempo reale. Il fornitore di accesso elettronico diretto monitora di continuo l'esecuzione dei controlli pre- e post-negoziazione.

3.   I limiti dei controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini sono basati sui limiti di rischio e di credito che il fornitore applica all'attività di negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto. I limiti si basano sull'esame iniziale del cliente con accesso elettronico diretto effettuato dal fornitore di accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta e sull'esame periodico.

4.   I parametri e i limiti dei controlli applicati ai clienti con accesso elettronico diretto che utilizzano l'accesso sponsorizzato sono altrettanto rigorosi di quelli imposti ai clienti con accesso elettronico diretto che utilizzano l'accesso diretto al mercato.

Articolo 21

Specifiche per i sistemi dei fornitori di accesso elettronico diretto

(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Il fornitore di accesso elettronico diretto assicura che i sistemi di negoziazione gli consentano:

a)

di monitorare gli ordini immessi dal cliente con accesso elettronico diretto che utilizza il codice di negoziazione del fornitore di accesso elettronico diretto;

b)

di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini provenienti da singoli che gestiscono sistemi di negoziazione i quali immettono ordini collegati alla negoziazione algoritmica e sono privi di autorizzazione all'immissione degli ordini tramite accesso elettronico diretto;

c)

di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto per gli strumenti finanziari che il cliente non è autorizzato a negoziare, utilizzando un sistema di indicatori interni per individuare e bloccare singoli clienti o i gruppi di clienti con accesso elettronico diretto;

d)

di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto che violano le soglie di gestione dei rischi del fornitore di accesso elettronico diretto, applicando controlli sulle esposizioni dei singoli clienti con accesso elettronico diretto, sugli strumenti finanziari o sui gruppi di clienti con accesso elettronico diretto;

e)

di arrestare i flussi di ordini trasmessi dai clienti con accesso elettronico diretto;

f)

di sospendere o revocare i servizi di accesso elettronico diretto al cliente con accesso elettronico diretto se il fornitore di accesso elettronico diretto non è certo che il mantenimento dell'accesso sarebbe in linea con le sue regole e procedure miranti ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e l'integrità del mercato;

g)

di effettuare, se necessario, il riesame dei sistemi interni di controllo del rischio dei clienti con accesso elettronico diretto.

2.   Il fornitore di accesso elettronico diretto si dota di procedure per valutare, gestire e attenuare le perturbazioni del mercato e i rischi specifici dell'impresa. Il fornitore di accesso elettronico diretto è in grado di individuare le persone da informare in caso di errori che determinino violazioni del profilo di rischio della sede di negoziazione o potenziali violazioni delle sue regole.

3.   Il fornitore di accesso elettronico diretto è sempre in grado di individuare i diversi clienti con accesso elettronico diretto e le sale operative e gli operatori dei clienti che immettono ordini tramite i sistemi del fornitore di accesso elettronico diretto, assegnando loro un codice identificativo univoco.

4.   Il fornitore di accesso elettronico diretto che consente al cliente con accesso elettronico diretto di fornire a sua volta accesso elettronico diretto ai propri clienti (di seguito «subdelega») è in grado di individuare i diversi flussi di ordini dai beneficiari della subdelega, senza essere tenuto a conoscere l'identità dei beneficiari.

5.   Il fornitore di accesso elettronico diretto registra i dati relativi agli ordini immessi dai clienti con accesso elettronico diretto, ivi comprese le modifiche e le cancellazioni, gli allarmi generati dai sistemi di monitoraggio e le modifiche apportate al processo di filtraggio.

Articolo 22

Valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta

(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Il fornitore di accesso elettronico diretto effettua nel quadro della diligenza dovuta una valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto, per assicurare che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento e le regole della sede di negoziazione di cui offre l'accesso.

2.   La valutazione nel quadro della diligenza dovuta di cui al paragrafo 1 riguarda:

a)

la governance e la struttura proprietaria del potenziale cliente con accesso elettronico diretto;

b)

i tipi di strategie che saranno applicate dal potenziale cliente con accesso elettronico diretto;

c)

l'assetto operativo, i sistemi, i controlli pre- e post-negoziazione e il monitoraggio in tempo reale del potenziale cliente con accesso elettronico diretto. L'impresa di investimento che offre accesso elettronico diretto che consente ai clienti di utilizzare software di negoziazione di terze parti per l'accesso alle sedi di negoziazione assicura che il software consenta controlli pre-negoziazione equivalenti ai controlli pre-negoziazione di cui al presente regolamento;

d)

le responsabilità della gestione delle azioni e degli errori in seno al potenziale cliente con accesso elettronico diretto;

e)

il modello e il comportamento in materia di negoziazione seguiti in passato dal potenziale cliente con accesso elettronico diretto;

f)

il livello del previsto volume di negoziazioni e di ordini del potenziale cliente con accesso elettronico diretto;

g)

la capacità del potenziale cliente con accesso elettronico diretto di rispettare le obbligazioni finanziarie nei confronti del fornitore di accesso elettronico diretto;

h)

i precedenti disciplinari del potenziale cliente con accesso elettronico diretto, se disponibili.

3.   Il fornitore di accesso elettronico diretto che consente la subdelega, prima di concedere l'accesso al potenziale cliente, assicura che questi disponga di un quadro in materia di diligenza dovuta che sia almeno equivalente a quello descritto ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Riesame periodico dei clienti con accesso elettronico diretto

(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1.   Il fornitore di accesso elettronico diretto riesamina una volta all'anno la procedura di valutazione nel quadro della diligenza dovuta.

2.   Il fornitore di accesso elettronico diretto effettua una volta l'anno una valutazione basata sul rischio dell'adeguatezza dei sistemi e dei controlli dei clienti, tenendo conto in particolare dei cambiamenti nella natura, nelle dimensioni, nella complessità delle loro attività e strategie di negoziazione, dei cambiamenti a livello del personale, della struttura proprietaria, del conto di negoziazione o bancario, dello status regolamentare, della situazione finanziaria e se il cliente con accesso elettronico diretto ha espresso l'intenzione di subdelegare l'accesso ricevuto dal fornitore.

CAPO IV

IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE AGISCONO IN QUALITÀ DI PARTECIPANTI DIRETTI GENERALI

Articolo 24

Sistemi e controlli delle imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti generali

(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)

I sistemi utilizzati dall'impresa di investimento che agisce in qualità di partecipante diretto generale di una controparte centrale (di seguito «l'impresa compensatrice») per la fornitura ai clienti dei servizi di compensazione sono soggetti a valutazioni, controlli e monitoraggio adeguati nel quadro della diligenza dovuta.

Articolo 25

Valutazione dei potenziali clienti della compensazione nel quadro della diligenza dovuta

(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa compensatrice effettua una valutazione iniziale del potenziale cliente della compensazione, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del potenziale cliente. Ogni potenziale cliente della compensazione viene valutato in base ai seguenti criteri:

a)

la forza creditizia, comprese le eventuali garanzie fornite;

b)

i sistemi interni di controllo dei rischi;

c)

le strategie di negoziazione che intende applicare;

d)

i sistemi di pagamento e i dispositivi che consentono al potenziale cliente della compensazione di assicurare il rapido trasferimento delle attività o del contante richiesti come margini dall'impresa compensatrice in relazione ai servizi di compensazione che fornisce;

e)

le impostazioni di sistema e l'accesso alle informazioni che consentono al potenziale cliente della compensazione di rispettare i limiti massimi di negoziazione concordati con l'impresa compensatrice;

f)

le garanzie reali fornite dal potenziale cliente della compensazione all'impresa compensatrice;

g)

le risorse operative, incluse interfacce tecnologiche e connettività;

h)

il coinvolgimento del potenziale cliente della compensazione in violazioni delle norme che assicurano l'integrità dei mercati finanziari, inclusi abusi di mercato, reati di natura finanziaria e attività di riciclaggio di denaro.

2.   L'impresa compensatrice riesamina una volta all'anno l'attività dei clienti della compensazione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1. L'accordo scritto vincolante di cui all'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE contiene i criteri e fissa la frequenza alla quale l'impresa compensatrice riesamina l'attività dei clienti della compensazione sulla base dei predetti criteri, se il riesame deve essere effettuato più di una volta all'anno. L'accordo scritto vincolante precisa le conseguenze a carico dei clienti che non soddisfano i criteri.

Articolo 26

Limiti di posizione

(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa compensatrice stabilisce e comunica ai clienti della compensazione adeguati limiti di posizione e di negoziazione, al fine di attenuare e gestire il proprio rischio di controparte, di liquidità, operativo e di altro genere.

2.   L'impresa compensatrice monitora le posizioni dei clienti della compensazione sulla base dei limiti di cui al paragrafo 1 per quanto possibile in tempo reale e dispone di idonee procedure di pre- e post-negoziazione per gestire il rischio di violazione dei limiti di posizione, mediante adeguate pratiche di marginazione e altri strumenti appropriati.

3.   L'impresa compensatrice documenta per iscritto le procedure di cui al paragrafo 2 e registra se i clienti della compensazione vi si conformano.

Articolo 27

Comunicazione al pubblico di informazioni sui servizi forniti

(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa compensatrice pubblica le condizioni di offerta dei servizi di compensazione. Essa offre i propri servizi a condizioni commerciali ragionevoli.

2.   L'impresa compensatrice informa i clienti della compensazione attuali e potenziali in merito ai livelli di protezione e ai costi associati ai diversi livelli di segregazione forniti. Le informazioni sui diversi livelli di segregazione comprendono la descrizione dei principali effetti giuridici di ciascun livello, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle pertinenti giurisdizioni.

CAPO V

TECNICA DI NEGOZIAZIONE ALGORITMICA AD ALTA FREQUENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini

(Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)

1.   L'impresa di investimento che utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza registra, immediatamente dopo l'immissione, i dettagli di ogni ordine immesso utilizzando il formato di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato II.

2.   L'impresa di investimento che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza aggiorna le informazioni di cui al paragrafo 1 rispettando gli standard e i formati specificati nella quarta colonna delle tabelle 2 e 3 dell'allegato II.

3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento per l'esecuzione.

Articolo 29

Entrata in vigore e applicazione

(Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Criteri che l'impresa di investimento deve considerare nell'autovalutazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1

1.

Nel considerare la natura dell'attività, l'impresa di investimento tiene conto, se del caso, degli elementi seguenti:

a)

lo status regolamentare dell'impresa e, se del caso, dei clienti con accesso elettronico diretto, ivi compresi i requisiti regolamentari a carico dell'impresa in quanto impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e altri requisiti regolamentari pertinenti;

b)

il ruolo dell'impresa nel mercato, considerando anche se svolge il ruolo di market maker, se esegue ordini unicamente per conto proprio o se invece esegue anche ordini dei clienti;

c)

il livello di automazione della negoziazione e di altri processi o attività dell'impresa;

d)

il tipo e lo status regolamentare di strumenti, prodotti e classi di attività su cui l'impresa effettua le negoziazioni;

e)

il tipo di strategie che l'impresa utilizza e i rischi che ne derivano per la gestione del rischio dell'impresa e per il corretto e ordinato funzionamento dei mercati; l'impresa considera in particolare la natura delle strategie, ad esempio market making o arbitraggio, e se sono a lungo termine, a breve termine, direzionali o non direzionali;

f)

la sensibilità alla latenza delle strategie e delle attività di negoziazione dell'impresa;

g)

il tipo e lo status regolamentare delle sedi di negoziazione o di altri pool di liquidità a cui l'impresa ha accesso e in particolare se l'attività di negoziazione svolta in dette sedi e pool costituisce negoziazione trasparente (lit trading), non trasparente (dark trading) o fuori borsa (over the counter);

h)

le soluzioni di connettività dell'impresa e se accede alle sedi di negoziazione come membro, come cliente con accesso elettronico diretto o come fornitore di accesso elettronico diretto;

i)

la misura in cui l'impresa dipende da terze parti per lo sviluppo e la manutenzione dei suoi algoritmi o dei suoi sistemi di negoziazione e se gli algoritmi o i sistemi sono sviluppati internamente all'impresa o in collaborazione con terze parti, acquistati da terze parti o esternalizzati;

j)

la struttura proprietaria e di governance dell'impresa, la sua struttura organizzativa e operativa e se è un partenariato, una controllata, una società ad azionariato diffuso o altro;

k)

la struttura e l'organizzazione della gestione del rischio, della conformità e dell'audit dell'impresa;

l)

la data di costituzione dell'impresa e il livello di esperienza e di competenze del personale e se è stata costituita di recente.

2.

Nel considerare le dimensioni dell'attività, l'impresa di investimento tiene conto, se del caso, degli elementi seguenti:

a)

il numero di algoritmi e di strategie operanti in parallelo;

b)

il numero di singoli strumenti, prodotti o classi di attività negoziati;

c)

il numero di sale operative gestite e di identificativi di negoziazione individuali delle persone fisiche e degli algoritmi utilizzati responsabili dell'esecuzione degli ordini;

d)

la capacità in termini di volume di messaggi, in particolare il numero di ordini immessi, adeguati, cancellati ed eseguiti;

e)

il valore monetario delle posizioni lorde e nette infragiornaliere e overnight detenute;

f)

il numero di mercati a cui l'impresa ha accesso come membro o come partecipante o mediante accesso elettronico diretto;

g)

il numero e le dimensioni dei clienti dell'impresa e in particolare dei clienti con accesso elettronico diretto;

h)

il numero di siti di co-locazione (co-location) o di hosting di prossimità ai quali l'impresa è connessa;

i)

il volume di traffico sull'infrastruttura di connettività dell'impresa;

j)

il numero di partecipanti diretti o di adesioni a controparti centrali;

k)

le dimensioni dell'impresa in termini di operatori e di personale equivalente a tempo pieno impiegato nel front-office, nel middle-office e nel back-office;

l)

il numero di ubicazioni fisiche dell'impresa;

m)

il numero di paesi e regioni in cui l'impresa svolge attività commerciale;

n)

i profitti e le perdite annuali dell'impresa.

3.

Nel considerare la complessità dell'attività, l'impresa di investimento tiene conto, se del caso, degli elementi seguenti:

a)

la natura delle strategie attuate dall'impresa o dai clienti, nella misura in cui siano conosciute dall'impresa, e in particolare se le strategie utilizzano algoritmi per generare ordini relativi a strumenti correlati o a varie sedi di negoziazione o pool di liquidità;

b)

l'algoritmo dell'impresa, in termini di codifica, input su cui si basa l'algoritmo, interdipendenze, eccezioni contenute nell'algoritmo ecc.;

c)

il sistema di negoziazione dell'impresa in termini di diversità dei sistemi di negoziazione utilizzati e in che misura l'impresa controlla lo sviluppo, l'adeguamento, le prove, il riesame dei suoi sistemi di negoziazione;

d)

la struttura dell'impresa in termini di proprietà e governance e il suo assetto organizzativo, operativo, tecnico, fisico e geografico;

e)

la diversità delle soluzioni tecnologiche, di connettività e di compensazione dell'impresa;

f)

la diversità delle infrastrutture fisiche di negoziazione dell'impresa;

g)

il livello di esternalizzazione attuato od offerto dall'impresa, in particolare se sono state esternalizzate funzioni essenziali;

h)

la fornitura o l'uso da parte dell'impresa di accesso elettronico diretto, sia esso accesso diretto al mercato o accesso sponsorizzato, e le condizioni alle quali l'accesso elettronico diretto è offerto ai clienti; e

i)

la velocità di negoziazione dell'impresa o dei clienti.


ALLEGATO II

Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini di cui all'articolo 28

Tabella 1

Legenda delle tabelle 2 e 3

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» indica l'anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T»;

«hh» indica l'ora;

«mm» indica i minuti;

«ss.dddddd» indica i secondi e le frazioni di secondo;

«Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

il simbolo del decimale è «.» (punto);

i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno);

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caratteri alfanumerici

L'identificativo di cui all'articolo 6 e all'allegato II della [RTS 22 relativa agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014].


Tabella 2

Informazioni relative a ogni decisione iniziale di negoziare e agli ordini trasmessi dai clienti

N.

Campo

Descrizione

Standard e formato

1

Nome(-i) del cliente

Nome(-) completo(-i) del cliente. In caso di più nomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola.

Campo da lasciare vuoto in caso di identificazione mediante il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI).

{ALPHANUM-140}

2

Cognome(i) del cliente

Cognome(-i) completo(-i) del cliente. In caso di più cognomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola.

Campo da lasciare vuoto in caso di identificazione mediante il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI).

{ALPHANUM-140}

3

Codice identificativo del cliente

Codice utilizzato per identificare il cliente dell'impresa di investimento. In caso di accesso elettronico diretto utilizzare il codice utente per l'accesso elettronico diretto.

Se il cliente è una persona giuridica, utilizzare il codice LEI.

Se il cliente non è una persona giuridica, utilizzare il {NATIONAL_ID}.

Gli ordini aggregati devono essere indicati con «AGGR» come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1).

Le assegnazioni pendenti devono essere indicate con «PNAL» come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/580.

Questo campo va lasciato vuoto solo se l'impresa di investimento non ha clienti.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

«AGGR» — Ordini aggregati

«PNAL» — Assegnazioni pendenti

4

Nome(i) della persona che agisce per conto del cliente

In questo campo inserire il nome/i nomi della persona che agisce per conto del cliente.

In caso di più nomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

5

Cognome(i) della persona che agisce per conto del cliente

In questo campo inserire il cognome/i cognomi della persona che agisce per conto del cliente. In caso di più cognomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

6

Decisione di investimento all'interno dell'impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile della decisione di investimento conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2).

Se responsabile della decisione di investimento è una persona fisica, indicare il {NATIONAL_ID} della persona responsabile o avente la responsabilità primaria della decisione di investimento.

Se responsabile della decisione di investimento è un algoritmo, compilare questo campo conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Questo campo va lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o da un algoritmo all'interno dell'impresa di investimento.

{NATIONAL_ID} — Persone fisiche

{ALPHANUM-50} — Altro

7

Designazione iniziale dell'ordine

Codice utilizzato per identificare l'ordine inviato dal cliente o generato dall'impresa di investimento prima che l'ordine sia trattato e trasmesso alla sede di negoziazione o all'impresa di investimento.

{ALPHANUM-50}

8

Indicatore Acquisto/Vendita

Indica se si tratta di un ordine di acquisto o di vendita.

Nel caso delle opzioni e swaption, l'acquirente è la parte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la parte che vende l'opzione e riceve il premio.

Nel caso di future e forward diversi da quelli su valute, l'acquirente è la parte che acquista lo strumento e il venditore è la parte che vende lo strumento.

Nel caso di swap su titoli, l'acquirente è la parte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la parte che paga l'importo del titolo.

Nel caso di swap su tassi di interesse o indici di inflazione, l'acquirente è la parte che paga il tasso fisso. Il venditore è la parte che riceve il tasso fisso. Nel caso di swap di base (swap su tassi di interesse variabile a variabile), l'acquirente è la parte che paga il differenziale e il venditore è la parte che riceve il differenziale.

Nel caso di swap e forward su valute e di swap valutari, l'acquirente è la parte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la parte che fornisce la valuta.

Nel caso di swap su dividendi, l'acquirente è la parte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la parte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso.

Nel caso di strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, ad eccezione di opzioni e swaption, l'acquirente è la parte che acquista la protezione. Il venditore è la parte che vende la protezione.

Nel caso di contratti derivati su merci o quote di emissione, l'acquirente è la parte che riceve la merce o la quota di emissione specificata nella comunicazione e il venditore è la parte che fornisce la merce o la quota di emissione.

Nel caso dei forward rate agreement, l'acquirente è la parte che paga il tasso fisso e il venditore è la parte che riceve il tasso fisso.

Per un aumento del nozionale l'acquirente coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

Per una diminuzione del nozionale l'acquirente coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

«BUYI» — Acquisto

«SELL» — Vendita

9

Codice identificativo dello strumento finanziario

Identificativo unico e univoco dello strumento finanziario

{ISIN}

10

Prezzo

Prezzo limite dell'ordine, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Per gli ordini stop, si tratta del prezzo stop dell'ordine.

Nel caso di contratti di opzione, il prezzo è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice.

Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bet) il prezzo è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante diretto.

Per i credit default swap (CDS) il prezzo è la cedola in punti base.

Se riportato in termini monetari, il prezzo è indicato nell'unità monetaria principale.

Se il prezzo non è applicabile, inserire in questo campo il valore «NOAP».

Se il prezzo non è al momento disponibile, indicare «PNDG» (pendente).

Se il prezzo concordato è zero, indicare il prezzo zero.

Ove applicabile, i valori non sono arrotondati né troncati.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«PNDG» se il prezzo non è disponibile.

«NOAP» se il prezzo non è applicabile.

11

Misura del prezzo

Indica se il prezzo è espresso in valore monetario, percentuale, rendimento o punti base.

«MONE» — Valore monetario

«PERC» — Percentuale

«YIEL» — Rendimento

«BAPO» — Punti base

12

Moltiplicatore del prezzo

Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate dal medesimo contratto derivato.

Valore monetario oggetto dello stesso contratto swap laddove il campo «Quantitativo» indica il numero di contratti swap dell'operazione. Per i future o le opzioni su indici, l'importo per punto dell'indice.

Per le scommesse sul differenziale (spread bet), la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui le scommesse si basano.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 10 e 26.

{DECIMAL-18/17}

«1» — In caso di strumenti finanziari non derivati non negoziati con contratto.

13

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo dello strumento finanziario collegato all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).

{CURRENCYCODE_3}

14

Valuta della gamba 2

Per gli swap multivaluta o per gli swap valutari, la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto.

Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap.

Questo campo si applica solo ai contratti derivati su valute e tassi di interesse.

{CURRENCYCODE_3}

15

Codice dello strumento sottostante

Codice ISIN dello strumento sottostante.

Per gli ADR (i certificati di deposito americani), i GDR (certificati di deposito mondiali) e strumenti analoghi, il codice {ISIN} dello strumento finanziario su cui si basano.

Per le obbligazioni convertibili, il codice {ISIN} dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita.

Per i derivati o altri strumenti con sottostante, il codice {ISIN} dello strumento sottostante, quando quest'ultimo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo di azioni, il codice {ISIN} dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante.

Per i credit default swap, indicare il codice {ISIN} dell'obbligazione di riferimento.

Se il sottostante è un indice che ha un codice {ISIN}, indicare il codice {ISIN} dell'indice.

Se il sottostante è un paniere, indicare il codice {ISIN} di tutti gli strumenti del paniere ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione. Questo campo è ripetuto più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere che devono essere indicati.

{ISIN}

16

Tipo di opzione

Indica se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una particolare attività sottostante) o che al momento dell'immissione dell'ordine non è possibile stabilirlo. Per le swaption:

«PUTO» per le swaption«receiver», in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo swap ricevendo un tasso fisso;

«CALL» per le swaption«payer», in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo swap pagando un tasso fisso.

Per le opzioni cap e le opzioni floor:

«PUTO» per la floor;

«CALL» per la cap.

Questo campo si applica solo per i derivati che sono opzioni o warrant.

«PUTO» — Put

«CALL» — Call

«OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

17

Prezzo di esercizio

Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'immissione dell'ordine.

Questo campo si applica solo per le opzioni o i warrant, quando il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'immissione dell'ordine.

Lasciare vuoto se il prezzo di esercizio non è applicabile.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«PNDG» se il prezzo non è disponibile.

18

Valuta del prezzo di esercizio

Valuta del prezzo di esercizio

{CURRENCYCODE_3}

19

Pagamento anticipato

Valore monetario dei pagamenti anticipati, in punti base del nozionale ricevuto o pagato dal venditore.

Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore indicato è positivo. Nei casi in cui il venditore effettua il pagamento anticipato, il valore indicato è negativo.

Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo.

{DECIMAL-18/5}

20

Tipo di consegna

Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti.

Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'immissione dell'ordine, indicare il valore «OPTL».

Questo campo deve essere compilato solo per i derivati.

«PHYS» — Regolato fisicamente

«CASH» — Regolato in contanti

«OPTL» — Facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi.

21

Stile di esercizio dell'opzione

Indica se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

Campo applicabile solo per le opzioni.

«EURO» — europeo

«AMER» — Americano

«ASIA» — Asiatico

«BERM» — Bermudiano

«OTHR» — Altro

22

Data di scadenza

Data di scadenza dello strumento finanziario.

Il campo è applicabile solo per gli strumenti di debito con data di scadenza definita.

{DATEFORMAT}

23

Data di scadenza

Data di scadenza dello strumento finanziario.

Il campo è applicabile solo per i derivati con data di scadenza definita.

{DATEFORMAT}

24

Valuta del quantitativo

Valuta in cui è espresso il quantitativo.

Campo applicabile solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario.

{CURRENCYCODE_3}

25

Misura del quantitativo

Indica se il quantitativo indicato è espresso in numero di unità, valore nominale o valore monetario.

«UNIT» — Numero di unità

«NOML» — Valore nominale

«MONE» — Valore monetario

26

Quantitativo iniziale

Il numero di unità dello strumento finanziario o il numero di contratti derivati dell'ordine.

Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.

Per le scommesse sul differenziale (spread bet), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante.

Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo.

Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

27

Data e ora

Data e ora esatte del ricevimento dell'ordine o data e ora esatte della decisione di negoziazione. Se applicabile, questo campo è compilato conformemente all'articolo 3 e alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (3).

{DATE_TIME_FORMAT}

Se applicabile, il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574.

28

Informazioni aggiuntive dal cliente

Istruzioni, parametri, condizioni e ogni altro dettaglio dell'ordine trasmesso dal cliente all'impresa di investimento.

Testo libero


Tabella 3

Informazioni relative agli ordini in uscita e agli ordini eseguiti

N.

Campo/Contenuto

Descrizione

Formato

1

Indicatore Acquisto/Vendita

Indica se l'ordine è un ordine di acquisto o di vendita, come indicato nella descrizione del campo 8 della tabella 2.

«BUYI» — Acquisto

«SELL» — Vendita

2

Capacità di negoziazione

Indica se l'immissione dell'ordine deriva dallo svolgimento da parte del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 38, della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Se l'immissione dell'ordine non deriva dallo svolgimento da parte del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio, indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste.

«DEAL» — Negoziazione per conto proprio

«MTCH» — Negoziazione matched principal

«AOTC» — Negoziazione in altra veste

3

Attività di fornitura di liquidità

Indica se l'ordine è immesso in una sede di negoziazione nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE oppure nell'ambito di un'altra attività a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione (4).

«True» — Sì

«False» — No

4

Esecuzione all'interno dell'impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento responsabile dell'esecuzione dell'operazione risultante dall'ordine conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Se responsabile dell'esecuzione dell'operazione è una persona fisica, essa è identificata dal {NATIONAL_ID}

Se responsabile dell'esecuzione dell'operazione è un algoritmo, questo campo è compilato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Se all'esecuzione dell'operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, l'impresa determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590 e compila questo campo indicando detto operatore o algoritmo.

Campo applicabile solo per gli ordini eseguiti.

{NATIONAL_ID} — Persone fisiche

{ALPHANUM-50} — Altro

5

Codice identificativo dell'ordine trasmesso alla sede di negoziazione o ad un'altra impresa di investimento

Codice interno utilizzato dall'impresa di investimento per identificare l'ordine trasmesso alla sede di negoziazione o ad un'altra impresa di investimento, purché il codice sia univoco per giorno di negoziazione e per strumento finanziario.

{ALPHANUM-50}

6

Codice identificativo dell'ordine assegnato da un'altra impresa di investimento o sede di negoziazione a cui l'ordine è stato trasmesso

Codice alfanumerico assegnato dall'altra impresa di investimento o sede di negoziazione a cui l'impresa ha trasmesso l'ordine per l'esecuzione. In questo campo inserire il codice identificativo assegnato dall'altra impresa di investimento o sede di negoziazione.

{ALPHANUM-50}

7

Codice identificativo del soggetto che riceve l'ordine

Codice dell'impresa di investimento o della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato trasmesso.

Per le imprese di investimento: {LEI}

Per le sedi di negoziazione: {MIC}

8

Tipo di ordine

Indica il tipo di ordine immesso nella sede di negoziazione secondo le specifiche della sede di negoziazione.

{ALPHANUM-50}

9

Prezzo limite

Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita.

Il differenziale di prezzo di un ordine di strategia. Può essere negativo o positivo.

Questo campo va lasciato vuoto per gli ordini che non hanno un prezzo limite o in caso di ordini senza prezzo.

In caso di obbligazione convertibile questo campo riporta il prezzo reale (corso tel quel o corso secco) utilizzato per l'ordine.

Quando l'ordine è stato eseguito, l'impresa di investimento riporta anche il prezzo a cui l'operazione è stata eseguita.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

10

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione (applicabile quando il prezzo è espresso in valore monetario) per lo strumento finanziario collegato all'ordine.

{CURRENCYCODE_3}

11

Misura del prezzo

Indica se il prezzo e il prezzo di esercizio sono espressi in valore monetario, in percentuale, in rendimento o in punti base.

«MONE» — Valore monetario

«PERC» — Percentuale

«YIEL» — Rendimento

«BAPO» — Punti base

12

Prezzo limite aggiuntivo

Ogni altro prezzo limite applicabile all'ordine. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

13

Prezzo di stop

Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l'ordine diventi attivo.

Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo dello strumento finanziario, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

14

Prezzo limite di ordini pegged

Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

15

Quantitativo residuo, anche nascosto

Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l'esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull'ordine.

In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo l'esecuzione parziale. All'immissione dell'ordine corrisponde al quantitativo iniziale.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

16

Quantitativo esposto

Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nel book di negoziazione.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

17

Quantitativo negoziato

In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

18

Quantitativo accettabile minimo (MAQ)

Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

19

Quota minima eseguibile (MES)

La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

20

Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione

Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione.

Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 19 è vuoto.

«True» — Sì

«False» — No

21

Indicatore solo passivo

Indica se l'ordine è trasmesso alla sede di negoziazione con una caratteristica/un indicatore che farà sì che l'ordine non venga immediatamente eseguito contro un eventuale ordine visibile di senso contrario.

«True» — Sì

«False» — No

22

Prevenzione dell'auto-esecuzione

Indica se l'ordine è stato inserito con criteri che impediscono l'auto-esecuzione, di modo che non venga eseguito contro un ordine di senso contrario nel book di negoziazione immesso dallo stesso membro o partecipante.

«True» — Sì

«False» — No

23

Data e ora (trasmissione dell'ordine)

La data e l'ora esatta della trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574.

24

Data e ora (ricevimento dell'ordine)

La data e l'ora esatte dei messaggi trasmessi alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento e da essa ricevuti in relazione all'ordine.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574.

25

Numero sequenziale

Ciascun evento elencato nel campo 26 è identificato dall'impresa di investimento utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente.

Il numero sequenziale è univoco per ogni tipo di evento, costante per tutti gli eventi, con una marcatura temporale apposta dall'impresa di investimento e resta lo stesso per tutta la giornata in cui l'evento si verifica.

{INTEGER-50}

26

Nuovo ordine, modifica dell'ordine, cancellazione dell'ordine, ordini respinti, esecuzione parziale o integrale

Nuovo ordine: ricevimento di un nuovo ordine da parte del gestore della sede di negoziazione.

«NEWO» — Nuovo ordine

Innescato: ordine che diventa eseguibile o, secondo il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabilita.

«TRIG» — Innescato

Sostituito dal membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione: quando un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell'ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione.

«REME» — Sostituito dal membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione

Sostituito da operazioni di mercato (automaticamente): quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della sede di negoziazione. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell'ordine all'interno del book di negoziazione.

«REMA» — Sostituito da operazioni di mercato (automaticamente)

Sostituito da operazioni di mercato (intervento umano): quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal personale del gestore della sede di negoziazione. È compresa la situazione in cui un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione ha problemi informatici e deve cancellare con urgenza i suoi ordini.

«REMH» — Sostituito da operazioni di mercato (intervento umano)

Cambiamento di status su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione. Sono comprese l'attivazione e la disattivazione.

«CHME» — Cambiamento di status su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione

Cambiamento di status dovuto a operazioni di mercato.

«CHMO» — Cambiamento di status dovuto a operazioni di mercato

Cancellato su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione.

«CAME» — Cancellato su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione

Cancellato da operazioni di mercato. È compreso il meccanismo di protezione previsto per le imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE.

«CAMO» — Cancellato da operazioni di mercato

Ordine respinto: ordine ricevuto ma respinto dal gestore della sede di negoziazione.

«REMO» — Ordine respinto

Quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione al termine del periodo di validità.

«EXPI» — Ordine scaduto

Parzialmente eseguito: quando l'ordine non è eseguito integralmente per cui rimane un quantitativo da eseguire.

«PARF» — Parzialmente eseguito

Eseguito: quando non rimangono quantitativi da eseguire.

«FILL» — Eseguito

Caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

27

Indicatore di vendita allo scoperto

Indica la vendita allo scoperto conclusa dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto di un cliente, come previsto all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

«SESH» — Vendita allo scoperto senza esenzione

Se l'impresa di investimento esegue l'operazione per conto di un cliente che vende e l'impresa di investimento, agendo con la massima diligenza possibile, non è in grado di determinare se si tratta di un'operazione di vendita allo scoperto, in questo campo inserire «UNDI».

«SSEX» — Vendita allo scoperto con esenzione

Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione utilizzando le informazioni che ha ricevuto dall'impresa trasmittente.

Questo campo si applica unicamente quando lo strumento è disciplinato dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il venditore è l'impresa di investimento o un suo cliente.

Campo applicabile solo per gli ordini eseguiti.

«SELL» — Nessuna vendita allo scoperto

«UNDI» — Informazioni non disponibili

28

Indicatore di deroga

Indica se l'operazione è stata eseguita nell'ambito di una deroga pre-negoziazione a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Per gli strumenti rappresentativi di capitale:

 

«RFPT» = Operazione al prezzo di riferimento

 

«NLIQ» = Operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi

 

«OILQ» = Operazioni negoziate in strumenti finanziari illiquidi

 

«PRIC» = Operazioni negoziate soggette a condizioni di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario.

Per gli strumenti non rappresentativi di capitale:

 

«SIZE» = Operazione superiore alla dimensione specifica

 

«ILQD» = Operazione su strumento illiquido

Questi campi si applicano unicamente per gli ordini eseguiti nel quadro di una deroga in una sede di negoziazione.

Indicare uno o più dei seguenti indicatori:

 

«RFPT» — Prezzo di riferimento

 

«NLIQ» — Negoziate (strumenti liquidi)

 

«OILQ» — Negoziate (strumenti illiquidi)

 

«PRIC» — Negoziate (condizioni)

 

«SIZE» — Superiore alla dimensione specificata

 

«ILQD» — Strumento illiquido

29

Strategia di instradamento (routing)

La strategia di instradamento applicabile secondo la sede di negoziazione specifica.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{ALPHANUM-50}

30

Codice identificativo dell'operazione assegnato dalla sede di negoziazione

Codice alfanumerico assegnato dalla sede di negoziazione all'operazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/575.

Questi campi si applicano per gli ordini eseguiti nelle sedi di negoziazione.

{ALPHANUM-52}

31

Periodo di validità

Good-For-Day (valido per giorno): l'ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione.

«GDAY»- Good-For-Day

Good-Till-Cancelled (valido fino a cancellazione): l'ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente cancellato.

«GTCA» — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time (valido fino a ora specificata): l'ordine scade al più tardi ad un'ora prestabilita della seduta di negoziazione in corso.

«GTHT» — Good-Till-Time

Good-Till-Date (valido fino a data specificata): l'ordine scade al termine di una data specificata.

«GTHD» — Good-Till-Date

Good till specified date and time (valido fino a data e a ora specificate): l'ordine scade ad una data e ad un'ora specificate.

«GTDT» — Good-Till-Specified Date and Time

Good after time (valido dopo ora specificata): l'ordine è attivo soltanto dopo un'ora prestabilita della seduta di negoziazione in corso.

«GAFT» — Good After Time

Good after date (valido dopo data specificata): l'ordine è attivo soltanto dall'inizio di una data prestabilita.

«GAFD» — Good After Date

Good after specified date and time (valido dopo data e ora specificate): l'ordine è attivo soltanto a partire da un'ora prestabilita di una data prestabilita.

«GADT» — Good After Specified Date and Time

Immediate or cancel (esegui o cancella): l'ordine è eseguito appena immesso nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e ogni quantitativo residuo non eseguito non rimane nel book di negoziazione.

«IOCA» — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill (esegui per intero o cancella): l'ordine è eseguito appena immesso nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; se può essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e non può essere eseguito.

Altro: eventuali indicazioni aggiuntive caratteristiche di specifici modelli aziendali, piattaforme o sistemi di negoziazione.

«F» — Fill-Or-Kill

oppure

Caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

32

Restrizione dell'ordine

Good For Closing Price Crossing Session (valido per negoziazione al prezzo di asta di chiusura): l'ordine soddisfa le condizioni per la negoziazione al prezzo di asta di chiusura.

«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction (valido solo in asta): l'ordine è attivo e può essere eseguito soltanto nelle fasi d'asta (che possono essere predefinite dal membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera).

«VFAR» — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only (valido solo per negoziazione continua): l'ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua.

«VFCR» — Valid For Continuous Trading only

Altro: eventuali indicazioni aggiuntive caratteristiche di specifici modelli aziendali, piattaforme o sistemi di negoziazione.

Caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

Se sono applicabili più tipi, questo campo deve essere compilato con più indicatori, separati da una virgola.

33

Data e ora del periodo di validità

Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l'ordine diventa attivo o in cui viene definitivamente rimosso dal book di negoziazione.

Good for day (valido per giorno): data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte.

Good till time (valido fino a ora specificata): data di inserimento e ora specificata nell'ordine.

Good till date (valido fino a data specificata): data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte.

Good till specified date and time (valido fino a data e a ora specificate): data e ora di scadenza specificate.

Good after time (valido dopo ora specificata): data di inserimento e ora specificata di attivazione dell'ordine.

Good after date (valido dopo data specificata): data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte.

Good after specified date and time (valido dopo data e ora specificate): data e ora specificate di attivazione dell'ordine.

Good till Cancel (valido fino a cancellazione): data e ora ultime alle quali l'ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato.

Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574.

34

Ordine aggregato

Indica se l'ordine è un ordine aggregato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/575.

«True» — Sì

«False» — No

35

Informazioni aggiuntive relative all'ordine in uscita

Istruzioni, parametri, condizioni e ogni altro dettaglio dell'ordine che sono:

trasmessi dall'impresa di investimento alla sede di negoziazione, in particolare istruzioni, parametri, condizioni e dettagli necessari alla sede di negoziazione per avere una corretta comprensione del modo in cui l'ordine deve essere trattato dalla sede di negoziazione; oppure

trasmessi dalla sede di negoziazione all'impresa di investimento, in particolare istruzioni, parametri, condizioni e dettagli necessari all'impresa di investimento per avere informazioni sul modo in cui l'ordine è stato trattato.

Testo libero


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (cfr. pag. 193 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (cfr. pag. 152 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).


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