EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2250

Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

C/2016/6272

OJ L 340, 15.12.2016, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; abrogato da 32018R0045

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2250/oj

15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2250 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 3 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un nuovo piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Contributi scientifici sono stati forniti dagli organismi scientifici competenti e rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il 14 luglio si è svolta una riunione di un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, in cui sono state discusse le misure in questione.

(4)

Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(5)

Ai fini del suddetto regolamento, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano sui rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri interessati raccomandano che anche la divisione CIEM IIa venga inclusa nel piano sui rigetti.

(6)

Per quanto riguarda il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016:

alla pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;

alla pesca dello scampo;

alla pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare;

alla pesca del nasello e

alla pesca del gamberello boreale.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (3) identifica le specie che devono essere sbarcate a decorrere dal 1o gennaio 2016, ovvero il merluzzo carbonaro, l'eglefino, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale. Il regolamento delegato (UE) 2015/2440 introduce inoltre l'obbligo di sbarco per le catture accessorie di gamberello boreale. Il presente regolamento dovrebbe riprendere le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2440 riguardanti le specie che devono essere sbarcate e specificare le altre specie e attività di pesca alle quali l'obbligo di sbarco si applica nel 2017 e nel 2018.

(7)

Gli Stati membri interessati sostengono che il regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (4) costituisce un ostacolo all'efficace attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, in quanto limiterebbe la flessibilità necessaria per adeguare i modelli di pesca (ad esempio la scelta della zona e dell'attrezzo) una volta introdotto l'obbligo di sbarco. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è attualmente oggetto di revisione da parte dei colegislatori. Per evitare l'applicazione simultanea del regime di gestione dello sforzo di pesca e dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, è opportuno che quest'ultimo si applichi soltanto dopo che il regime di gestione dello sforzo di pesca abbia cessato di essere applicabile.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2440 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza («esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza») per le catture di scampo nella divisione CIEM IIIa, a condizione che vengano utilizzate nasse o determinate reti a strascico. Conformemente al regolamento delegato, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord sono tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione per le reti a strascico specificate nel regolamento stesso. Tali informazioni sono state presentate allo CSTEP, che le ha giudicate sufficienti. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti.

(9)

La raccomandazione comune prevede un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di scampo nella sottozona CIEM IV per determinati attrezzi a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid).

(10)

La raccomandazione comune prevede un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola praticate nella sottozona CIEM IV con determinati attrezzi a determinate condizioni che favoriscono la sopravvivenza di tale specie.

(11)

Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, è opportuno includere tali esenzioni nel presente regolamento per il 2017. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati aggiuntivi che consentano allo CSTEP di valutare ulteriormente i tassi di sopravvivenza degli scampi e delle sogliole catturati nella sottozona CIEM IV con le reti da traino in questione e alla Commissione di riesaminare le pertinenti esenzioni.

(12)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2440 ha introdotto esenzioni de minimis per

la sogliola catturata con tramagli e reti da imbrocco nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IIa,

la sogliola catturata con determinate sfogliare nella sottozona CIEM IV,

lo scampo catturato con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, e

la sogliola e l'eglefino combinati catturati con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa.

La raccomandazione comune suggerisce che tali esenzioni continuino a essere applicate. È quindi opportuno includerle nel nuovo piano in materia di rigetti.

(13)

La raccomandazione comune prevede un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati catturati con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati catturati con nasse nella divisione CIEM IIIa e, per il 2018, un'esenzione de minimis per il merlano catturato con reti a strascico nella divisione CIEM IVc.

(14)

Sulla base dei validi elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno di tali esenzioni, esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che le esenzioni poggiavano su argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, la Commissione ritiene opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune, entro i limiti fissati all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(15)

L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani sui rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Queste taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98. Per lo scampo nella divisione CIEM IIIa è opportuno mantenere le taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2440, vale a dire una lunghezza totale di 105 mm e una lunghezza del carapace di 32 mm. È opportuno aggiungere una lunghezza minima della coda di 59 mm, sulla base della raccomandazione comune e della valutazione dello CSTEP che precisa che tale lunghezza della coda corrisponde ai valori attuali per la lunghezza totale e la lunghezza del carapace.

(16)

I piani sui rigetti possono anche includere misure tecniche per le attività di pesca o le specie soggette all'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno mantenere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 (5) e nel 2012 (6).

(17)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

(18)

Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (Mare di Norvegia) alle attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «pannello Seltra»: un dispositivo di selettività costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate). Il pannello è lungo almeno 3 metri, è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura e corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

2)   «dispositivo di selettività Netgrid»: un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.

Articolo 3

Norme specifiche relative all'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco

In deroga all'articolo 1, l'obbligo di sbarcare le catture di merluzzo bianco in conformità del presente regolamento si applica soltanto nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1342/2008 o il relativo capitolo III venga abrogato anteriormente al 1o gennaio 2017.

Articolo 4

Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica alle seguenti catture di scampo:

a)

catture effettuate con nasse (FPO (7));

b)

catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra;

d)

nel 2017, catture effettuate nella divisione CIEM IV con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm dotate di un dispositivo di selettività NetGrid.

2.   Gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

3.   Anteriormente al 1o maggio 2017 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella raccomandazione comune del 3 giugno 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni entro il 1o settembre 2017.

Articolo 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017 alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza inferiore a 10 metri e potenza motrice inferiore a 180 kW, operanti in acque di profondità massima di 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3.   Le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

4.   Anteriormente al 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 1o settembre 2017.

Articolo 6

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a)

per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);

b)

per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara;

c)

per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN, OTT e TB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm;

d)

nel 2017, per la sogliola e l'eglefino combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino e gamberello boreale effettuate nell'ambito della pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

e)

nel 2018, per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nell'ambito della pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

f)

per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

g)

per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati, fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata con nasse (FPO) nella divisione CIEM IIIa;

h)

nel 2018, per il merlano, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco effettuate nella pesca multispecifica della sogliola, del merlano e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e OTT) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.

Articolo 7

Taglia minima di riferimento per la conservazione

In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

a)

lunghezza totale: 105 mm;

b)

lunghezza della coda: 59 mm;

c)

lunghezza del carapace: 32 mm.

Articolo 8

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1.   Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate anche le seguenti reti da traino:

a)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

b)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglie quadrate) dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

reti da traino aventi dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nella pesca di specie industriali o pelagiche, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm nella pesca di Pandalus, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3.   Per la pesca di Pandalus può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità del paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

costruito con un pannello superiore avente dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglie quadrate),

lungo almeno 3 metri, e

largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

Articolo 9

Elenco delle navi

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro di cui all'allegato, stilati a norma della prima frase. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).

(4)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(5)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

(6)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

(7)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco:

Attrezzo da pesca (1)  (2)

Dimensioni di maglia

Specie interessate

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di merluzzo carbonaro (se effettuate da un peschereccio adibito alla cattura di merluzzo carbonaro (3)], passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberello boreale, sogliola e scampo.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70-99 mm

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di scampo, sogliola, eglefino e gamberello boreale.

Nel 2018: tutte le catture di merlano.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69 mm

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di gamberello boreale, scampo, sogliola, eglefino e merlano.

Sfogliare:

TBB

≥ 120 mm

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di passera di mare, gamberello boreale, scampo, sogliola, merluzzo bianco, eglefino e merlano.

Sfogliare:

TBB

80-119 mm

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di sogliola, gamberello boreale, scampo e eglefino.

Nel 2018: tutte le catture di merlano.

Reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di sogliola, gamberello boreale, scampo, eglefino, merlano e merluzzo bianco (4).

Ami e palangari:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di nasello, gamberello boreale, scampo, sogliola, eglefino, merlano e merluzzo bianco.

Trappole:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Nel 2017 e 2018: tutte le catture di scampo, gamberello boreale, sogliola, eglefino e merlano.


(1)  I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(2)  Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(3)  I pescherecci si considerano adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro se, nelle operazioni di pesca effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia ≥ 100 mm, la loro media annuale degli sbarchi di questa specie è ≥ al 50 % di tutti gli sbarchi da essi effettuati nelle zone dell'UE e dei paesi terzi nel Mare del Nord nel periodo da x – 4 a x2, ove x è l'anno di applicazione (ad esempio 2012-2014 per il 2016, 2013-2015 per il 2017 e 2014-2016 per il 2018). I pescherecci che si considerano adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro in un dato anno continuano ad esserlo negli anni successivi.

(4)  L'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco catturato con reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti non si applica nella zona CIEM IIIaS.


Top