EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2226

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

C/2016/8124

OJ L 336, 10.12.2016, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2226/oj

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2226 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2016

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2),

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio,

regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (7) e

regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (8).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2015. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2016 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (9) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione (10) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2015 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2015 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2016 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

Con lettera del 25 ottobre 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (11), l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C), fino a un massimo del 10 % del contingente. È opportuno che i quantitativi supplementari concessi nell'ambito di tale procedura siano considerati eccedenti gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(8)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2016 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (12).

(9)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 sono ridotti come indicato in allegato.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73).

(11)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2015 (in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi (1)

Totale delle catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni applicabili nel 2016 (quantitativo in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

BE

SOL

24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

991 000

929 510

939 590

101,08 %

10 080

/

/

/

10 080

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

72 000

70 511

69 495

98,56 %

– 1 016

/

/

1 097

81

BE

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

211 000

245 500

256 147

104,34 %

10 647

/

/

/

10 647

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

725 000

915 262

918 243

100,33 %

2 981

/

/

/

2 981

DE

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

186 000

349 000

350 186

100,34 %

1 186

/

/

/

1 186  (10)

DK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

3 336 000

3 223 407

3 349 360

103,91 %

125 923

/

(C) (6)

/

125 923

DK

DGS

03 A-C.

Spinarolo

Acque dell'Unione della zona IIIa

0

0

3 840

N/A

3 840

1,00

/

/

3 840

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 540

N/A

1 540

1,00

/

/

1 540

DK

HER

03 A-BC

Aringa

IIIa

5 692 000

5 770 000

6 056 070

104,96 %

286 070

/

/

/

286 070

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

0

28 270

N/A

28 270

1,00

/

/

28 270

DK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

125 459 000

115 924 000

130 977 950

112,99 %

15 053 950

1,2

/

/

18 064 740

DK

SAN

234_6

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello

206 000

219 000

228 860

104,50 %

9 860

/

/

/

9 860

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

80 045

62 544

78,13 %

– 9 496  (7)

/

/

16 159

6 663

ES

ANE

08.

Acciuga

VIII

22 500 000

22 923 784

24 068 471

104,99 %

1 144 687

/

/

/

1 144 687

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

30 050

110

0,37 %

– 26 936  (8)

/

/

29 639

2 703

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

10 360

20 360

134 082

658,56 %

113 722

2,0

A

172 878

514 044

ES

COD

1/2B

Merluzzo bianco

I e IIb

13 283 000

12 182 091

12 391 441

101,72 %

209 350

/

/

/

209 350

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

24 239

N/A

24 239

1,00

A

/

36 359

ES

RED

N3LN.

Scorfano

NAFO 3LN

/

171 440

173 836

101,40 %

2 396

/

/

/

2 396

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

9 000

6 968

7 397

106,13 %

(429) (9)

/

(A+C) (6)  (9)

2 759

2 759

ES

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

43 800

412 000

445 713

108,18 %

33 713

/

/

/

33 713

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

650 485

771 246

118,56 %

120 761

1.2

/

118 622

263 535

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

46 000

135 008

62 646

46,40 %

– 72 362

/

/

58 762

0

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

24 310

24 310

68 613

282,24 %

44 303

1,00

A

72 539

138 994

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

2 000

7 957

397,85 %

5 957

1,00

/

/

5 957

FR

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

5 561 000

5 760 984

5 775 607

100,25 %

14 623

/

/

/

14 623

FR

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

17 000

57 007

59 833

104,95 %

2 826

/

/

/

2 826

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

602 000

591 586

689 868

116,61 %

98 282

1,00

/

/

98 282

FR

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 298 000

1 507 000

1 578 469

104,74 %

71 469

/

/

/

71 469

IE

COD

07 A.

Merluzzo bianco

VIIa

120 000

134 776

138 122

102,48 %

3 346

/

/

/

3 346

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

946 554

1 044 694

110,37 %

98 140

1,00

/

/

98 140

NL

ANE

08.

Acciuga

VIII

/

0

12 493

N/A

12 493

1,00

/

/

12 493

NL

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

2 800 000

1 340 520

1 348 815

100,62 %

8 295

/

(C) (6)

/

8 295

NL

HER

*25B-F

Aringa

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)

1 104 000

1 841 160

2 230 998

121,17 %

389 838

1,4

/

/

545 773

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

0

1 575

N/A

1 575

1,00

A + C (11)

/

2 363

NL

MAC

*3A4BC

Sgombro

IIIa e IVbc

490 000

1 084 500

1 090 087

100,52 %

5 587

/

/

/

5 587

NL

POK

2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

68 000

56 600

63 411

112,03 %

6 811

1,00

/

/

6 811

NL

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

180 000

245 300

252 765

103,04 %

7 465

/

/

/

7 465

NL

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 579 000

2 783 000

2 793 239

100,37 %

10 239

/

/

/

10 239

NL

WHB

1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

36 711 000

55 297 456

55 584 332

100,52 %

286 876

/

/

/

286 876

NL

WHG

2AC4.

Merlano

IV; acque dell'Unione della zona IIa

699 000

527 900

547 717

103,75 %

19 817

/

/

/

19 817

NL

WHG

56-14

Merlano

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

/

0

11 475

N/A

11 475

1,00

/

/

11 475

PT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

6 098

N/A

6 098

1,00

/

/

6 098

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

9 700

9 690

99,90 %

– 10

/

/

145 616

145 606

UK

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

11 369 000

14 828 600

14 846 189

100,12 %

17 589

/

(C) (6)

/

17 589

UK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

62 292 000

66 892 860

68 024 970

101,69 %

1 132 100

/

/

/

1 132 110

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

245 363 000

237 093 794

242 496 391

102,28 %

5 402 597

/

(A) (6)

/

5 402 597

UK

MAC

*3A4BC

Sgombro

IIIa e IVbc

490 000

620 500

626 677

101,00 %

6 177

/

/

/

6 177

UK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

2 742 000

1 219 400

2 000 034

164,02 %

780 634

2.00

/

/

1 561 268


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(7)  Quantitativo rimanente non autorizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

(8)  Quantitativo rimanente non autorizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.

(9)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(10)  Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(11)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.


Top