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Document 32016Q0812(03)

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

OJ L 217, 12.8.2016, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2016/812(3)/oj

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/72


MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 254, quinto comma, di quest'ultimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest'ultimo,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63 di quest'ultimo,

considerando che le informazioni o gli atti rilevanti ai fini della decisione sulla controversia e riservati, che sono stati prodotti ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale e che non sono stati restituiti in corso di causa, devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia affinché essa eserciti pienamente la sua funzione di giudice dell'impugnazione qualora sia contestata la decisione del Tribunale adottata al termine di un procedimento nel corso del quale è stato applicato il regime specifico dell'articolo 105,

considerando che, per contro, tali informazioni o documenti devono essere restituiti alla parte principale che li ha prodotti qualora avverso la decisione del Tribunale non sia stata proposta impugnazione entro il termine previsto dal protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento di procedura del Tribunale,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio data il 6 luglio 2016,

ADOTTA LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il paragrafo 10 dell'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale (1) è sostituito dal seguente testo:

«10.   Le informazioni o gli atti menzionati nel paragrafo 5, che non siano stati ritirati ai sensi del paragrafo 7 dalla parte principale che li ha prodotti, sono restituiti alla parte interessata una volta scaduto il termine previsto nell'articolo 56, primo comma, dello statuto a meno che, entro tale termine, non sia stata proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale. Qualora sia proposta un'impugnazione, le informazioni o gli atti menzionati sono messi a disposizione della Corte di giustizia alle condizioni previste nella decisione di cui al paragrafo 11.».

Articolo 2

La presente modifica del regolamento di procedura, che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1).


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